CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04955/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di cassazione, Sez. 3, con sentenza n. 34397 del 21/06/2022, dep. 19/09/2022, ric. [OSCURATO:PERSONA] ed altri, ha dichiarato inammissibile i ricorsi presentati avverso la sentenza con cui il Tribunale di Rimini il 17 luglio 2020 ha condannato - anche - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legali rappresentanti della s.n.c. "S.A.R.M. di [OSCURATO:PERSONA] & C.", responsabili della contravvenzione di gestione illecita (recupero e smaltirnento) di rifiuti non pericolosi (lana di roccia, silicato con proprietà isolanti, proveniente da demolizioni edili) di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, fatti commessi sino al 23 settembre 2015. 2. Propongono ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625- bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale denunciano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento in ragione di inesatta percezione, risultata in concreto determinante, delle oggettive e documentali risultanze processuali in ordine all'imputazione. Rammentano i ricorrenti che agli imputati è stato contestato di avere, nella qualità di amministratori della S.A.R.M., in concorso con [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante della soc. [OSCURATO:SOCIETA]. effettuato attività di recupero e smaltimento ( messa in riserva R13) di rifiuti non pericolosi, costituiti da materiali isolanti provenienti da demolizioni edili ( lana di roccia), identificati con cod CER 17 06 04 per un quantitativo di 2040 Kg in assenza di autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e ss Dlgs 152/2006.In particolare la società Sarm consegnava per lo smaltimento la lana di roccia alla soc. [OSCURATO:SOCIETA]. nonostante quest'ultima fosse priva delle necessarie autorizzazioni e che li stoccava nel manufatto sito in Morciano di Romagna. Dagli atti di indagine (verbale di sequestro) e dall'istruttoria svolta in primo grado (esame del M.[OSCURATO:PERSONA] del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri e di tre testi dipendenti della S.A.R.M.) è emerso che dipendenti della soc. S.A.R.M., amministrata da Lorenzi e Bianchini, smontando un macchinario presso un cantiere, hanno rinvenuto lana di roccia, sicchè la [OSCURATO:SOCIETA]. si è rivolta, sostenendo peraltro i relativi costi, alla soc. [OSCURATO:SOCIETA], munita di regolare autorizzazione al trasporto, come pacificamente emerso dall'istruttoria e come riconosciuto in sentenza, affinchè [OSCURATO:SOCIETA] smaltisse la lana di roccia presso i siti autorizzati, ciò che però non è avvenuto, in quanto la soc. [OSCURATO:SOCIETA], anzichè smaltire immediatamente i rifiuti, li ha temporaneamente depositati presso la propria sede, ove sono stati rinvenuti dai Carabinieri del N.O.E. e posti sotto sequestro.Lamentano che alle pp. 9-10 della motivazione della sentenza di condanna del Tribunale di Rimini (allegata materialmente al ricorso sub n. 2), si motiva l'affermazione di responsabilità in ragione della omessa vigilanza da parte degli stessi ricorrenti sull'agire della soc. [OSCURATO:SOCIETA], cui erano stati consegnati i rifiuti, considerato che i rifiuti venivano stoccati in big bag chiusi senza precise indicazioni circa le modalità di smaltimento e sul contenuto; si sottolineava le piccole dimensioni delle ditte, da anni legate da rapporti di collaborazione, scambio richiamando il principio di diritto puntualizzato da Sez. 3, n. 15941 del 12/02/2020, Fissolo, Rv. 278879, in tema di delega (secondo cui «In tema di gestione dei rifiuti, è consentita la delega di funzioni a condizione che la stessa a) sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante; b) riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; c) la sua esistenza sia giudizialmente provata con certezza; d) il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli; e) il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell'impresa, ferma restando la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale obbligo di vigilanza non comporta il controllo continuativo delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, richiedendosi la mera verifica della correttezza della complessiva gestione del delegato)»). Si sottolinea criticamente che tale richiamo giurisprudenziale da parte del Tribunale sarebbe del tutto impertinente in quanto dalla motivazione della sentenza in questione (che si riferisce testualmente) si evince chiaramente che si tratta di deleghe rilasciate all'interno della stessa società e non già verso l'esterno: e si evidenzia come «nel caso che ci occupa, di contro, non si tratta affatto di alcuna delega di funzioni interna all'impresa, bensì di un appalto intervenuto tra due società distinte, fra loro totalmente indipendenti, sicchè il legale rappresentante ed il socio della S.ar.m. erano oggettivamente impossibilitati ad ingerirsi nell'attività della [OSCURATO:SOCIETA]. alla quale avevano appaltato il trasporto e lo smaltimento di quei rifiuti, non essendo affatto tenuti, ovviamente, a recare "precise indicazioni sul contenuto... precise modalità di smaltimento" ad [OSCURATO:SOCIETA]. che operava in piena ed ovvia autonomia ed indipendenza» (così alla p. 6 del ricorso), tanto che «In sede di trattazione del ricorso in pubblica udienza, lo stesso P. G. nella persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], avendo ben compreso i gravi errori in cui era incappato il Giudice di prime cure, in sede di requisitoria, concludeva chiedendo "l'annullamento con /(À rinvio della sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]» (così alla p. 6 del ricorso). La Corte di cassazione, Sez. 3, tuttavia, ha dichiarato inammissibili i ricorsi, richiamando espressamente, alle pp. 4-5 della motivazione, il precedente di legittimità secondo cui «In tema di gestione dei rifiuti, Pappaltatore, per la natura del rapporto contrattuale che lo vincola al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell'intera attività, riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto e su di lui gravano gli obblighi di corretto smaltimento, salvi i casi in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sull'attività dell'appaltatore, i relativi doveri si estendono anche a tale soggetto» (Sez. 3, n. 11029 del 05/02/2015, D'Andrea e altro, Rv. 263754). Nondimeno - osservano i ricorrenti - la sentenza in questione non avrebbe tenuto conto che i doveri dell'appaltatore (nel caso di specie, soc. [OSCURATO:SOCIETA]) si estendono al committente (nel caso di specie, soc. S.A.R.M. di Lorenzi e Bianchini) ma solo nei casi di ingerenza o di controllo diretto da parte del committente sull'attività svolta ( cfr. Sez. 3, n. 35172 del 07/04/2015, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, non mass.; Sez. 3, n. 41699 del 08/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 3, n. 39952 del 16/04/2019, Radin, Rv. 278531). Sottolineato, dunque, che è incontestato in punto di fatto che Bianchini e Lorenzi si limitarono a consegnare i rifiuti alla soc. [OSCURATO:SOCIETA], che, in piena autonomia, doveva provvedere al loro trasporto e smaltimento, questo essendo l'oggetto dell'appalto nel quale i primi non si ingerirono affatto, si lamenta da parte dei ricorrenti un travisamento delle emergenze processuali e in specie che i rifiuti fossero stoccati presso Sarm quando invece furono stoccati presso [OSCURATO:SOCIETA](così alla p. 9 del ricorso), circostanze di fatto con riferimento alle quali è chiaro l'errore percettivo. In punto di fatto, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe «incontestabile che Lorenzi e Bianchini non hanno mai stoccato i rifiuti di cui al capo di imputazione presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA]., ma anzi - diligentemente e nel totale rispetto della legge - si sono rivolti ad [OSCURATO:SOCIETA]. per il trasporto verso il centro deputato allo smaltimento (attività rispetto alla quale questa ultima era perfettamente regolare sul piano autorizzato), senza affatto ingerirsi nell'attività alla stessa demandata. Ed è stata, invece, quest'ultima società, dopo aver ritirato presso il cantiere i 13 big bag [contenenti i rifiuti], a depositarli maldestramente presso la propria sede anziché conferirli nell'immediato ai centri autorizzati allo smaltimento» (così alla p. 9 del ricorso). Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata con i conseguenti provvedimenti. 4 Il 3. Con memoria in data 2 novembre 2022 i ricorrenti hanno ribadito le ragioni del ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso. 4. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta dell'8 gennaio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che i motivi sopra illustrati siano manifestamente infondati e pertanto il ricorso straordinario proposto debba essere dichiarato inammissibile. Il vizio prospettato, infatti, non è riconducibile alla nozione di errore di fatto rilevante ai sensi della norma evocata. 2. Si deve premettere che il rimedio di cui all'art. 625 bis non rappresenta un quarto grado di giudizio e non consente di instaurare un giudizio di legittimità della sentenza di legittimità. Non è possibile quindi che, attraverso tale strumento processuale, ci si dolga di vizi che, ove riscontrati, sarebbero in realtà vizi motivazionali del provvedimento impugnato. La storia, la natura e la ratio del rimedio, in uno con il dato letterale della disposizione che lo istituì, rendono evidente che l'errore di fatto può dare luogo all'annullamento di una sentenza della Corte di cassazione ex art. 625 bis cod. proc. pen. solo se è costituito da sviste o errori di percezione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità che abbiano influito sulla decisione adottata dalla Corte regolatrice. In più occasioni le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. Si è chiarito, in particolare, che l'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen. deve: - consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, e, per usare la terminologia dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introduzione dell'art. 625 bis cod. proc. pen.), nel supporre «la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa», ovvero nel supporre «l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita» se (tanto nell'uno quanto nell'altro caso) «il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare»; assumere «inderogabile carattere decisivo», tradursi cioè, necessariamente, «nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità»; - aver comportato un errore percettivo inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità; - non consistere in un errore già commesso, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni. Il vizio denunciabile, in altri termini, coincide con l'errore revocatorio - secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della «invenzione» o della «omissione» - in cui sia incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 2.1.Sostanzialmente i motivi del ricorso straordinario ripercorrono i motivi e le doglianze già espresse nel ricorso originario per cassazione, descritti a foglio 2 della sentenza impugnata ( paragrafo 4.1. ) e a cui i giudici della Sezione terza della Corte di Cassazione hanno dato risposte puntuali, logiche e adeguate attraverso il percorso argomentativo illustrato al paragrafo 10 in relazione ai medesimi rilievi difensivi qui riproposti. La Corte di legittimità Sez. 3 ha argomentato, richiamando il quadro probatorio emerso dall'istruttoria dibattimentale di primo grado, ha affermato che la responsabilità dei ricorrenti derivava dal fatto che i legali rappresentanti di Sarm, che avevano rapporti di collaborazione consolidati con Eurekam stoccavano i rifiuti in big bag chiusi, ( contenenti rifiuti di lana contaminata da polvere pezzi di plastica e di intonaco), senza indicazioni sul contenuto e modalità di smaltimento; di qui gli obblighi di vigilanza e controllo nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] medesima che era autorizzata solo al trasporto e smaltimento di rifiuti non alla messa in riserva dei materiali o al deposito temporaneo ( cfr anche sentenza tribunale fol 7 e sentenza impugnata fol 5). Sottolinea il Giudice di primo grado che le sostanze abusivamente stoccate sequestrate presso la [OSCURATO:PERSONA] non potevano in alcun modo essere ivi depositate bensì dovevano essere trasportate presso un apposito sito ove andavano smaltite, in quanto la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva l'autorizzazione e tale circostanza era ben nota alle maestranze della Sarm ( fol 9), anche in forza dei rapporti di collaborazione instaurati da anni.E' palese pertanto che la doglianza del ricorrente non riguardi un mero apprezzamento di un dato fattuale incontrovertibile, ma implichi un'operazione valutativa, che peraltro è stata già compiuta ed argomentata dalla Corte di Cassazione nella sentenza impugnata. In conclusione, il ricorrente lamenta solo in apparenza un errore di fatto per travisamento degli atti nelle due forme della «invenzione» o della «omissione»; ipotizza, piuttosto, vizi motivazionali del provvedimento impugnato. Utilizza dunque il ricorso straordinario fuori dei limiti per i quali esso è previsto, non essendo legittimo avvalersi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. per scrutinare ulteriormente la motivazione di una sentenza di legittimità che si ritenga di non condividere. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M