Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27955/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania dello scorso 19 aprile, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto oltre tredici chilogrammi lordi di marijuana.

Con un unico motivo, egli lamenta vizi di motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'esclusiva adeguatezza di tale misura, anziché di altre meno afflittive, per la salvaguardia del ravvisato pericolo di reiterazione criminosa.

Quei giudici - sostiene la sua difesa - hanno giustificato la loro decisione in ragione del quantitativo elevato di sostanza e del collegamento dell'indagato con circuiti criminali organizzati in grado di immettere sul mercato siffatte quantità, svalutandone, per altro verso, il comportamento collaborativo con gli inquirenti, senza tuttavia compiere accertamenti a riscontro di quanto da lui dichiarato.

Inoltre, non vi sarebbe alcun indice positivo di conferma del carattere organizzato dell'attività e del consapevole inserimento in essa dell'indagato, che invece ha agito - come da lui immediatamente dichiarato agli investigatori ed al giudice, in sede di convalida del fermo - solo per una specifica ed isolata richiesta del proprio amico [OSCURATO:PERSONA].

Infine, per desumerne la proclività al delitto, il Tribunale ne ha irragionevolmente valorizzato i precedenti penali, poiché relativi a condotte di tutt'altra natura; così come ha tenuto in considerazione due pendenze giudiziarie per evasione, tuttavia relative, come tali, a condotte ancora tutte da accertare.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, poiché funzionale ad una non consentita valutazione di merito.

3. Il ricorso è inammissibile, poiché, dietro lo schermo formale dell'illogicità della motivazione, in realtà propone soltanto censure di merito, chiedendo alla Corte di cassazione una rivalutazione dell'adeguatezza della misura cautelare applicata, che non le è consentita.

Il percorso giustificativo del Tribunale, invece, non presenta alcun vizio logico evidente e, pertanto, si sottrae a censura.

Il dato quantitativo, anzitutto, legittima ampiamente l'inferenza del collegamento dell'indagato con circuiti criminali più o meno articolati e nient'affatto estemporanei, tanto più laddove si pensi alla provenienza dall'estero di tale merce illecita, e quindi giustifica, sul piano logico, la prognosi di reiterazione (che peraltro neppure il ricorrente pone in discussione, dolendosi esclusivamente della specie di misura applicatagli).

Quanto al contributo investigativo da lui prestato, in assenza di alcuna verifica (certamente preclusa al Tribunale del riesame, come invece parrebbe pretendere il ricorso), correttamente il Tribunale ne ha evidenziato la valenza neutra «allo stato».

Infine, non è vero che l'ordinanza abbia assegnato valenza decisiva ai precedenti aspecifici ed alle pendenze giudiziarie: dalle prime, infatti, ha ragionevolmente desunto solamente un generale tratto negativo di personalità; mentre delle altre non ha nemmeno fatto menzione.

Piuttosto, l'ordinanza ha dato risalto all'assenza di necessità economiche e, soprattutto, al contesto domestico in cui si è consumato il reato (il pacco con la droga, infatti, è stato 3 recapitato a casa dell'indagato da un corriere professionale, affinché egli ivi lo custodisse), per dedurne, con indiscutibile linearità logica, l'inadeguatezza della custodia domiciliare.

E, con tali profili, il ricorso elude completamente il confronto, risultando, perciò, anche aspecifico. 4.

L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania dello scorso 19 aprile, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto oltre tredici chilogrammi lordi di marijuana. Con un unico motivo, egli lamenta vizi di motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'esclusiva adeguatezza di tale misura, anziché di altre meno afflittive, per la salvaguardia del ravvisato pericolo di reiterazione criminosa. Quei giudici - sostiene la sua difesa - hanno giustificato la loro decisione in ragione del quantitativo elevato di sostanza e del collegamento dell'indagato con circuiti criminali organizzati in grado di immettere sul mercato siffatte quantità, svalutandone, per altro verso, il comportamento collaborativo con gli inquirenti, senza tuttavia compiere accertamenti a riscontro di quanto da lui dichiarato. Inoltre, non vi sarebbe alcun indice positivo di conferma del carattere organizzato dell'attività e del consapevole inserimento in essa dell'indagato, che invece ha agito - come da lui immediatamente dichiarato agli investigatori ed al giudice, in sede di convalida del fermo - solo per una specifica ed isolata richiesta del proprio amico [OSCURATO:PERSONA]. Infine, per desumerne la proclività al delitto, il Tribunale ne ha irragionevolmente valorizzato i precedenti penali, poiché relativi a condotte di tutt'altra natura; così come ha tenuto in considerazione due pendenze giudiziarie per evasione, tuttavia relative, come tali, a condotte ancora tutte da accertare. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, poiché funzionale ad una non consentita valutazione di merito. 3. Il ricorso è inammissibile, poiché, dietro lo schermo formale dell'illogicità della motivazione, in realtà propone soltanto censure di merito, chiedendo alla Corte di cassazione una rivalutazione dell'adeguatezza della misura cautelare applicata, che non le è consentita. Il percorso giustificativo del Tribunale, invece, non presenta alcun vizio logico evidente e, pertanto, si sottrae a censura. Il dato quantitativo, anzitutto, legittima ampiamente l'inferenza del collegamento dell'indagato con circuiti criminali più o meno articolati e nient'affatto estemporanei, tanto più laddove si pensi alla provenienza dall'estero di tale merce illecita, e quindi giustifica, sul piano logico, la prognosi di reiterazione (che peraltro neppure il ricorrente pone in discussione, dolendosi esclusivamente della specie di misura applicatagli). Quanto al contributo investigativo da lui prestato, in assenza di alcuna verifica (certamente preclusa al Tribunale del riesame, come invece parrebbe pretendere il ricorso), correttamente il Tribunale ne ha evidenziato la valenza neutra «allo stato». Infine, non è vero che l'ordinanza abbia assegnato valenza decisiva ai precedenti aspecifici ed alle pendenze giudiziarie: dalle prime, infatti, ha ragionevolmente desunto solamente un generale tratto negativo di personalità; mentre delle altre non ha nemmeno fatto menzione. Piuttosto, l'ordinanza ha dato risalto all'assenza di necessità economiche e, soprattutto, al contesto domestico in cui si è consumato il reato (il pacco con la droga, infatti, è stato 3 recapitato a casa dell'indagato da un corriere professionale, affinché egli ivi lo custodisse), per dedurne, con indiscutibile linearità logica, l'inadeguatezza della custodia domiciliare. E, con tali profili, il ricorso elude completamente il confronto, risultando, perciò, anche aspecifico. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc.
Sentenza Cassazione n. 27955/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris