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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 febbraio 2024

Cassazione n. 23271/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve discussione, ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 19/2/2024, rigettava l'appello avverso il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen. che disattendeva l'istanza di dissequestro avanzata da [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento alla sussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro preventivo di cui all'art. 321 cod. proc. pen.

Evidenzia in proposito di essere terza interessata, essendo a lei intestato il conto corrente sul quale è stata sequestrata la somma di denaro di 7867,98 euro; che il provvedimento impugnato non tiene conto del fatto che manca la prova della disponibilità del conto corrente in capo al marito [OSCURATO:PERSONA] (imputato di truffa aggravata ed autoriciclaggio) e del nesso di derivazione tra la somma di denaro sequestrata ed il reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per essere l'unico motivo cui è affidato per un verso aspecifico e per altro verso manifestamente infondato. 1.1 Sotto il primo profilo, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha ben evidenziato gli elementi da quali ha desunto la disponibilità del conto corrente in capo al marito della odierna ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], segnatamente la circostanza che detto conto venisse alimentato da questi quasi in via esclusiva con un flusso costante di somme di denaro da lui provenienti (nei primi dieci mesi dell'anno 2023 risultano versamenti effettuati per oltre centocinquantamila euro) e il dato per cui in diverse occasioni il Locchi è il beneficiario delle somme bonificate.

Il Tribunale ha altresì bene messo in evidenza che detto flusso di denaro è di molto superiore ai redditi leciti del Locchi, che in primo grado è stato condannato per truffa aggravata ed autoriciclaggio; che, infine, l'odierna ricorrente non può considerarsi persona estranea al reato, in quanto ha ricavato vantaggi ed utilità dal reato, tenendo un tenore di vita molto al di sopra dei redditi leciti del marito e per nulla giustificabili dalle più che modeste somme a lei riferibili, né può ritenersi in buona fede, sol che si consideri che i bonifici ricevuti dal Locchi hanno interessato un cospicuo arco temporale e sono continuati anche dopo l'adozione del provvedimento di sequestro nei suoi confronti e l'emissione del decreto di rinvio a giudizio.

A quest'ultimo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di affermare che, in tema di confisca, rientra nella nozione di "persona estranea al reato", in danno della quale non possono essere confiscate cose o beni ad essa appartenenti ai sensi dell'art. 240, comma terzo, cod. pen., richiamato dall'ultimo comma dell'art. 2641 cod. civ., il soggetto che non ha concorso alla commissione del reato, né ha tratto vantaggio dall'altrui attività criminosa, serbando una condotta in buona fede (Sezione 3, n. 34548 del 6/6/2023, D., Rv. 285207 - 02; Sezione 3, n. 45558 del 16/11/2022, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 284054 - 02; Sezione 3, n. 42008 del 5/10/2022, Ricci, Rv. 283713 - 01; Sezione 5, n. 42778 del 26/5/2017, Consoli, Rv. 271441 - 01).

Ebbene, il ricorso non si confronta con siffatte circostanze, glissando sul punto.

Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). 1.2 Sotto il secondo profilo, con riferimento alla ritenuta necessità del nesso di pertinenzialità tra il denaro sequestrato ed il reato, è manifestamente infondato.

Sul punto, è sufficiente osservare che è ormai pacifico in giurisprudenza che, trattandosi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di denaro, quale profitto del reato, non è necessaria la prova della derivazione diretta tra la somma oggetto di ablazione ed il reato (Sezioni Unite, n. 42415 del 27/5/2021, C., Rv. 282037 - 01; Sezioni Unite, n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264437 - 01; Sezioni Unite, n. 10561 del 30/1/2014, Gubert, in motivazione).

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve discussione, ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 19/2/2024, rigettava l'appello avverso il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen. che disattendeva l'istanza di dissequestro avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento alla sussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro preventivo di cui all'art. 321 cod. proc. pen. Evidenzia in proposito di essere terza interessata, essendo a lei intestato il conto corrente sul quale è stata sequestrata la somma di denaro di 7867,98 euro; che il provvedimento impugnato non tiene conto del fatto che manca la prova della disponibilità del conto corrente in capo al marito [OSCURATO:PERSONA] (imputato di truffa aggravata ed autoriciclaggio) e del nesso di derivazione tra la somma di denaro sequestrata ed il reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per essere l'unico motivo cui è affidato per un verso aspecifico e per altro verso manifestamente infondato. 1.1 Sotto il primo profilo, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha ben evidenziato gli elementi da quali ha desunto la disponibilità del conto corrente in capo al marito della odierna ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], segnatamente la circostanza che detto conto venisse alimentato da questi quasi in via esclusiva con un flusso costante di somme di denaro da lui provenienti (nei primi dieci mesi dell'anno 2023 risultano versamenti effettuati per oltre centocinquantamila euro) e il dato per cui in diverse occasioni il Locchi è il beneficiario delle somme bonificate. Il Tribunale ha altresì bene messo in evidenza che detto flusso di denaro è di molto superiore ai redditi leciti del Locchi, che in primo grado è stato condannato per truffa aggravata ed autoriciclaggio; che, infine, l'odierna ricorrente non può considerarsi persona estranea al reato, in quanto ha ricavato vantaggi ed utilità dal reato, tenendo un tenore di vita molto al di sopra dei redditi leciti del marito e per nulla giustificabili dalle più che modeste somme a lei riferibili, né può ritenersi in buona fede, sol che si consideri che i bonifici ricevuti dal Locchi hanno interessato un cospicuo arco temporale e sono continuati anche dopo l'adozione del provvedimento di sequestro nei suoi confronti e l'emissione del decreto di rinvio a giudizio. A quest'ultimo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di affermare che, in tema di confisca, rientra nella nozione di "persona estranea al reato", in danno della quale non possono essere confiscate cose o beni ad essa appartenenti ai sensi dell'art. 240, comma terzo, cod. pen., richiamato dall'ultimo comma dell'art. 2641 cod. civ., il soggetto che non ha concorso alla commissione del reato, né ha tratto vantaggio dall'altrui attività criminosa, serbando una condotta in buona fede (Sezione 3, n. 34548 del 6/6/2023, D., Rv. 285207 - 02; Sezione 3, n. 45558 del 16/11/2022, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 284054 - 02; Sezione 3, n. 42008 del 5/10/2022, Ricci, Rv. 283713 - 01; Sezione 5, n. 42778 del 26/5/2017, Consoli, Rv. 271441 - 01). Ebbene, il ricorso non si confronta con siffatte circostanze, glissando sul punto. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). 1.2 Sotto il secondo profilo, con riferimento alla ritenuta necessità del nesso di pertinenzialità tra il denaro sequestrato ed il reato, è manifestamente infondato. Sul punto, è sufficiente osservare che è ormai pacifico in giurisprudenza che, trattandosi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di denaro, quale profitto del reato, non è necessaria la prova della derivazione diretta tra la somma oggetto di ablazione ed il reato (Sezioni Unite, n. 42415 del 27/5/2021, C., Rv. 282037 - 01; Sezioni Unite, n. 31617 del 26/6/2015, Lucci, Rv. 264437 - 01; Sezioni Unite, n. 10561 del 30/1/2014, Gubert, in motivazione). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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