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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 38051/2022

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 27245 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] - law.it),con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA],134 come da procura speciale in calce al controricorso ; - controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Lombardian. 2490 / 0 7 / 21 depositata i n data 02 / 0 7 /20 2 1 , Oggetto: indennità di mora– art. 13 d.

Lgs. 471/97-cumulo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società ricorrente impugnava l’atto di irrogazione di sanzioni notificatoledall’Ufficio per omessi versamenti di accisa relativa ai mesidi settembre e ottobre 2018 ; - la CTP di Como accoglieva i ricorsi; - l’Agenzia delle dogane impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CT R respingeva il gravame; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidatoa un solo motivo; la società resiste con controricorso e ha depositatomemoria; Consideratoche: - l’unico motivo di impugnazio ne censura la pronuncia gravata per violazionedell’art. 13 del d.

Lgs. n. 471 del 1997 , d e ll’art. 3 TUA e dell’art. 12 della L. n. 689 del 1981 per avere la CTR erroneamente ritenuto non concorrenti tra di loro, nel caso di mancato pagamento dell’accisa dovu ta, l’indennità di mora e la sanzionedi cui all’art. 13 ridetto; - il motivo è fondato ; - questa Corte , di recente, superando un precedente orientamento di segno contrario, ha chiarito come (Cass. Sez.5, Sentenza n. 19338 del 16/06/2022) in tema di accisa, con principioapplicabile a tutti i prodotti a tale prelievo sottoposti, nel caso di ritardato pagamento è dovuto tanto il pagamento della sanzioneamministrativa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, quanto dell 'indennità di mora e degli interessi per il ritardatopagamento, di cui all'art. 3, comma 4, del d. l gs. n. 504 del 1995, atteso che tale ultima somma, avendo una distinta e autonoma natura risarcitoria, è cumulabile con la citata sanzione tributariagenerale; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito con il rigetto dell’originario ricorsodel contribuente; - alla luce delle oscillazioni giuri sprudenziali in argomento, le spese dell’interogiudizio sono compensate; p.q.m. accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigettal’originario r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 27245 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] - law.it),con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA],134 come da procura speciale in calce al controricorso ; - controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Lombardian. 2490 / 0 7 / 21 depositata i n data 02 / 0 7 /20 2 1 , Oggetto: indennità di mora– art. 13 d. Lgs. 471/97-cumulo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società ricorrente impugnava l’atto di irrogazione di sanzioni notificatoledall’Ufficio per omessi versamenti di accisa relativa ai mesidi settembre e ottobre 2018 ; - la CTP di Como accoglieva i ricorsi; - l’Agenzia delle dogane impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CT R respingeva il gravame; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidatoa un solo motivo; la società resiste con controricorso e ha depositatomemoria; Consideratoche: - l’unico motivo di impugnazio ne censura la pronuncia gravata per violazionedell’art. 13 del d. Lgs. n. 471 del 1997 , d e ll’art. 3 TUA e dell’art. 12 della L. n. 689 del 1981 per avere la CTR erroneamente ritenuto non concorrenti tra di loro, nel caso di mancato pagamento dell’accisa dovu ta, l’indennità di mora e la sanzionedi cui all’art. 13 ridetto; - il motivo è fondato ; - questa Corte , di recente, superando un precedente orientamento di segno contrario, ha chiarito come (Cass. Sez.5, Sentenza n. 19338 del 16/06/2022) in tema di accisa, con principioapplicabile a tutti i prodotti a tale prelievo sottoposti, nel caso di ritardato pagamento è dovuto tanto il pagamento della sanzioneamministrativa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, quanto dell 'indennità di mora e degli interessi per il ritardatopagamento, di cui all'art. 3, comma 4, del d. l gs. n. 504 del 1995, atteso che tale ultima somma, avendo una distinta e autonoma natura risarcitoria, è cumulabile con la citata sanzione tributariagenerale; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito con il rigetto dell’originario ricorsodel contribuente; - alla luce delle oscillazioni giuri sprudenziali in argomento, le spese dell’interogiudizio sono compensate; p.q.m. accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigettal’originario r
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