Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19390/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Aloisio unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Sgroi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VanniniGiacomo-ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.224/2025depositata il 24/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 25966/2025Numero sezionale 706/2026Numero di raccolta generale 19390/2026Data pubblicazione 12/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida neiconfronti dell’Inps in Euro 2.152,50 e nei confronti degli altricontroricorrenti in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 12/06/2026Carla Ponterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Aloisio unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Sgroi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VanniniGiacomo-ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.224/2025depositata il 24/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 25966/2025Numero sezionale 706/2026Numero di raccolta generale 19390/2026Data pubblicazione 12/06/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida neiconfronti dell’Inps in Euro 2.152,50 e nei confronti degli altricontroricorrenti in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 12/06/2026Carla Ponterio
Sentenza Cassazione n. 19390/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris