CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 10834/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 134/ RG. 35619 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito atteso che la minaccia all'agente di polizia penitenziaria per compiere un atto non consentito e il ritmico rumore sulle sbarre integrano pacificamente il reato contestato, sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo in quanto il dolo specifico sussiste anche se il fatto è diretto soltanto a turbare o a rendere difficile il compimento dell'atto di ufficio o del servizio; ritenuto generico il motivo di ricorso relativo alla mancata esclusione della recidiva alla luce degli argomenti, fondati sui reiterati precedenti penali dell'imputato, puntualizzati a pag. 3 della sentenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consigliera etérjsora [OSCURATO:PERSONA] dente