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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 26194/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16711/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e domiciliato elettivamente in Roma, via dei Gracchi 189; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona deilegali rappresentant i p.t., rappresentat i e difesidall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati per legge in via dei Portoghesi 12; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roman. 4038 /2018 pubblicata il 29 novembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: revoca incarico Presidente [OSCURATO:PERSONA] locali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con ricorso depositato presso il Tribunale di Roma il 4 febbraio 2013, che: era stato nominato Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] per un triennio con d.P.R. del 1° febbraio 2010; per la determinazione dei relativi compensi occorreva fare riferimento al decreto interministeriale del 14 aprile 2005, che aveva previsto un compenso annuo lordo di € 168.723,00, oltre a un gettone di presenza di € 103,00 lordi per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione; con d.P.C.M. n. 6218 del 23 giugno 2011 l’[OSCURATO:PERSONA] era stata commissariata, con conseguente interruzione del suo incarico; non aveva più ricevuto il suo compenso a partire dal 23 giugno 2011; il TAR Lazio aveva annullato tale d.P.C.M.; aveva ripreso la sua attività dal 6 febbraio 2012, che era stata definitivamente interrotta con d.P.C.M. del 12 settembre 2012.

Il ricorrente ha chiesto: la corresponsione dei compensi maturati dal 23 giugno 2011 al 6 febbraio 2012, per un totale di € 88.578,00; l’indennità di cui all’art. 19, Ia), della tariffa professionale dei dottori commercialisti dall’8 marzo 2010 al 30 giugno 2011, pari a € 122.092,72; il rimborso delle somme trattenute da [OSCURATO:PERSONA] conformemente al d.l. n. 78 del 2010 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 223 del 2012, per il periodo gennaio-giugno 2011, ammontanti a € 7.648,14, e per quello dal 3 febbraio 2012 al 21 luglio 2012, pari a € 7.171,21; le spese di giudizio liquidate nella sentenza del TAR n. 529 del 2012;l’indennità per il periodo dal 3 febbraio 2012 al 24 luglio 2012, per un totale di € 48.961,04; i compensi maturati dal 22 luglio 2012 all’8 marzo 2013; il risarcimento del danno non patrimoniale patito.

Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4003/14, ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione dei compensi maturati dal 23 giugno 2011 al 6 febbraio 2012, per un totale di € 88.578,00, e delle somme di € 7.648,14 e € 7.171,21 trattenute dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] conformemente al d.l. n. 78 del 2010, per una somma pari a € 103.397,35. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello incidentale.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4038 del 2018, ha rigettato entrambi gli appelli. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] amministrazioni intimate si sono difese con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo del ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 168 e 347 c.p.c., nonché 72 e 111 disp. att., atteso che la corte territoriale avrebbe errato nel giudicare in assenza del fascicolo d’ufficio.

Inoltre, contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 115, 165, 166, 347, comma 1, e 359 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost., poiché la Corte d’appello di Roma avrebbe dovuto ordinare l’esibizione di eventuale documentazione ritenuta rilevante.

La doglianza è inammissibile.

Infatti, nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., non integra, di per sé, un vizio del procedimento di secondo grado e della relativa sentenza, ma può essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione ove l’interessatoalleghi che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi essenziali per l’accertamento di uno o più fatti controversi e decisivi della causa e, quindi, per la definizione della controversia, non rilevabili aliunde e che devono essereindicati dalla parte (Cass., Sez. 6 - 1, n. 27691 del 21novembre 2017; negli stessi termini Cass., Sez. 6-3 n. 20631 del 7 agosto 2018).

Nella specie, il ricorrente principale non ha indicato quali prove, non portate all’attenzione del giudice di appello e presenti nel fascicolo d’ufficio, non sarebbero stateesaminate, nonostante la loro consultazione potesse incidere sull’esito del gravame.

Il motivo è, allora, inammissibile perché argomenta in astratto sull’onere di acquisizione, ma non specifica il contenuto dei documenti asseritamente non valutati dal giudice d’appello e non indica le ragioni per le quali gli stessi avrebbero consentito di rilevare circostanze decisive ai fini di causa. 2) Con il secondo motivo il ricorrente principale contesta la violazione e falsa applicazione del d.P.C.M. del 12 settembre 2012, dell’art. 12, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012 e degli artt. 1362, 1367 e 2237 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi.

La corte territoriale avrebbe errato nel non riconoscere il suo diritto al compenso/indennizzo correlato all’interruzione ante tempus del rapporto di funzionario onorario.

In particolare, sostiene il lavoratore che la revoca del suo incarico avrebbe trovato la sua ragione non nel d.l. n. 95 del 2012, ma in un nuovo commissariamento, del tutto paragonabile al primo, con l’effetto che anche nella seconda circostanza la sua pretesa avrebbe dovuto essere valutata positivamente.

Più precisamente, egli afferma che il diritto da lui vantato, con riferimento al d.P.C.M. del 12 settembre 2012, avrebbe dovuto essere riconosciuto per lo stesso motivo che aveva condotto all’accoglimento dell’analoga domanda relativa alle conseguenze del commissariamento precedente.

La doglianza è inammissibile.

La Corte d’appello di Roma ha chiaramente fondato il rigetto dell’appello del ricorrente principale nella parte concernente il tempo successivo al secondo provvedimento menzionato sulla circostanza dell’avvenuta eliminazione dell’incarico del medesimo ricorrente principale.

Questo perché il d.P.C.M. del 12 settembre 2012 era stato adottato, nella ricostruzione della corte territoriale, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 12, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, che aveva soppresso la figura del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

Il ricorrente principale, però, non ha contestato in maniera adeguata questa ratio decidendi che consiste, fondamentalmente, nella presa d’atto dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto di causa la quale, ai sensi dell’art. 1256 c.c., preclude l’adempimento dell’obbligazione e la prosecuzione del rapporto contrattuale, come si evince dall’art. 1463 c.c. e come si può ricavare da Cass., Sez.

L, n. 2365 del 7 febbraio 2004 e da Cass., Sez.

L, n. 21467 del 31 luglio 2024. 3)Con riferimento, invece, al ricorso incidentale, deve osservarsi che, a fronte di una sentenza impugnata pubblicata il 29 novembre 2018, esso è stato notificato il 31 maggio 2019, quindi oltre il termine c.d. lungo di sei mesi, spirato il 29 maggio.Pertanto, trova applicazione, nel caso in questione, il disposto dell’art. 334, comma 2, c.p.c., in base al quale, nell’eventualità che l’impugnazione principale sia inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva diviene inefficace. 4) Il ricorso principale è dichiarato inammissibil e, mentre l’incidentale è inefficace.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del soloricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto, essendo le [OSCURATO:PERSONA] intimate enti statali ammessi al beneficio della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte, - dichiara inammissibil e il ricorso principale e inefficace quello incidentale; -condanna il ricorrente principale a rifondere le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito; - attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e principale , di un ulteriore importo a titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16711/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e domiciliato elettivamente in Roma, via dei Gracchi 189; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona deilegali rappresentant i p.t., rappresentat i e difesidall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati per legge in via dei Portoghesi 12; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roman. 4038 /2018 pubblicata il 29 novembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: revoca incarico Presidente [OSCURATO:PERSONA] locali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con ricorso depositato presso il Tribunale di Roma il 4 febbraio 2013, che: era stato nominato Presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] per un triennio con d.P.R. del 1° febbraio 2010; per la determinazione dei relativi compensi occorreva fare riferimento al decreto interministeriale del 14 aprile 2005, che aveva previsto un compenso annuo lordo di € 168.723,00, oltre a un gettone di presenza di € 103,00 lordi per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione; con d.P.C.M. n. 6218 del 23 giugno 2011 l’[OSCURATO:PERSONA] era stata commissariata, con conseguente interruzione del suo incarico; non aveva più ricevuto il suo compenso a partire dal 23 giugno 2011; il TAR Lazio aveva annullato tale d.P.C.M.; aveva ripreso la sua attività dal 6 febbraio 2012, che era stata definitivamente interrotta con d.P.C.M. del 12 settembre 2012. Il ricorrente ha chiesto: la corresponsione dei compensi maturati dal 23 giugno 2011 al 6 febbraio 2012, per un totale di € 88.578,00; l’indennità di cui all’art. 19, Ia), della tariffa professionale dei dottori commercialisti dall’8 marzo 2010 al 30 giugno 2011, pari a € 122.092,72; il rimborso delle somme trattenute da [OSCURATO:PERSONA] conformemente al d.l. n. 78 del 2010 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 223 del 2012, per il periodo gennaio-giugno 2011, ammontanti a € 7.648,14, e per quello dal 3 febbraio 2012 al 21 luglio 2012, pari a € 7.171,21; le spese di giudizio liquidate nella sentenza del TAR n. 529 del 2012;l’indennità per il periodo dal 3 febbraio 2012 al 24 luglio 2012, per un totale di € 48.961,04; i compensi maturati dal 22 luglio 2012 all’8 marzo 2013; il risarcimento del danno non patrimoniale patito. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4003/14, ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione dei compensi maturati dal 23 giugno 2011 al 6 febbraio 2012, per un totale di € 88.578,00, e delle somme di € 7.648,14 e € 7.171,21 trattenute dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] conformemente al d.l. n. 78 del 2010, per una somma pari a € 103.397,35. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello incidentale. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4038 del 2018, ha rigettato entrambi gli appelli. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] amministrazioni intimate si sono difese con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo del ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 168 e 347 c.p.c., nonché 72 e 111 disp. att., atteso che la corte territoriale avrebbe errato nel giudicare in assenza del fascicolo d’ufficio. Inoltre, contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 115, 165, 166, 347, comma 1, e 359 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost., poiché la Corte d’appello di Roma avrebbe dovuto ordinare l’esibizione di eventuale documentazione ritenuta rilevante. La doglianza è inammissibile. Infatti, nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., non integra, di per sé, un vizio del procedimento di secondo grado e della relativa sentenza, ma può essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione ove l’interessatoalleghi che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi essenziali per l’accertamento di uno o più fatti controversi e decisivi della causa e, quindi, per la definizione della controversia, non rilevabili aliunde e che devono essereindicati dalla parte (Cass., Sez. 6 - 1, n. 27691 del 21novembre 2017; negli stessi termini Cass., Sez. 6-3 n. 20631 del 7 agosto 2018). Nella specie, il ricorrente principale non ha indicato quali prove, non portate all’attenzione del giudice di appello e presenti nel fascicolo d’ufficio, non sarebbero stateesaminate, nonostante la loro consultazione potesse incidere sull’esito del gravame. Il motivo è, allora, inammissibile perché argomenta in astratto sull’onere di acquisizione, ma non specifica il contenuto dei documenti asseritamente non valutati dal giudice d’appello e non indica le ragioni per le quali gli stessi avrebbero consentito di rilevare circostanze decisive ai fini di causa. 2) Con il secondo motivo il ricorrente principale contesta la violazione e falsa applicazione del d.P.C.M. del 12 settembre 2012, dell’art. 12, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012 e degli artt. 1362, 1367 e 2237 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi. La corte territoriale avrebbe errato nel non riconoscere il suo diritto al compenso/indennizzo correlato all’interruzione ante tempus del rapporto di funzionario onorario. In particolare, sostiene il lavoratore che la revoca del suo incarico avrebbe trovato la sua ragione non nel d.l. n. 95 del 2012, ma in un nuovo commissariamento, del tutto paragonabile al primo, con l’effetto che anche nella seconda circostanza la sua pretesa avrebbe dovuto essere valutata positivamente. Più precisamente, egli afferma che il diritto da lui vantato, con riferimento al d.P.C.M. del 12 settembre 2012, avrebbe dovuto essere riconosciuto per lo stesso motivo che aveva condotto all’accoglimento dell’analoga domanda relativa alle conseguenze del commissariamento precedente. La doglianza è inammissibile. La Corte d’appello di Roma ha chiaramente fondato il rigetto dell’appello del ricorrente principale nella parte concernente il tempo successivo al secondo provvedimento menzionato sulla circostanza dell’avvenuta eliminazione dell’incarico del medesimo ricorrente principale. Questo perché il d.P.C.M. del 12 settembre 2012 era stato adottato, nella ricostruzione della corte territoriale, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 12, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, che aveva soppresso la figura del Presidente e del Consiglio di Amministrazione. Il ricorrente principale, però, non ha contestato in maniera adeguata questa ratio decidendi che consiste, fondamentalmente, nella presa d’atto dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto di causa la quale, ai sensi dell’art. 1256 c.c., preclude l’adempimento dell’obbligazione e la prosecuzione del rapporto contrattuale, come si evince dall’art. 1463 c.c. e come si può ricavare da Cass., Sez. L, n. 2365 del 7 febbraio 2004 e da Cass., Sez. L, n. 21467 del 31 luglio 2024. 3)Con riferimento, invece, al ricorso incidentale, deve osservarsi che, a fronte di una sentenza impugnata pubblicata il 29 novembre 2018, esso è stato notificato il 31 maggio 2019, quindi oltre il termine c.d. lungo di sei mesi, spirato il 29 maggio.Pertanto, trova applicazione, nel caso in questione, il disposto dell’art. 334, comma 2, c.p.c., in base al quale, nell’eventualità che l’impugnazione principale sia inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva diviene inefficace. 4) Il ricorso principale è dichiarato inammissibil e, mentre l’incidentale è inefficace. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del soloricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto, essendo le [OSCURATO:PERSONA] intimate enti statali ammessi al beneficio della prenotazione a debito. P.Q.M. La Corte, - dichiara inammissibil e il ricorso principale e inefficace quello incidentale; -condanna il ricorrente principale a rifondere le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito; - attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e principale , di un ulteriore importo a titolo di c
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