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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03285/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che debba essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod. pen., posto che in data 31.10.2024 sono intervenute remissione di querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti; deve essere ribadito, a tale proposito, che "è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione" (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584) Le spese devono essere poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che debba essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod. pen., posto che in data 31.10.2024 sono intervenute remissione di querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti; deve essere ribadito, a tale proposito, che "è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione" (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584) Le spese devono essere poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. C
Sentenza Cassazione n. 03285/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris