CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 34798/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22018/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] A RL - Intimata - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 875/2020 depositata il 28/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Misal F l or soc. Agricola a r.l. convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per sentirla dichiarare tenuta alla conclusione di un contratto di somministrazione di energia elettrica per le utenze dell’azienda agricola di cui [OSCURATO:PERSONA] era conduttrice, nonché per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 257.482,76 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata stipula dei contratti di fornitura. 2. Costituendosi in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eccepì preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale di Ragusa e, in subordine, chiese di essere autorizzata a chiamare in causa la [OSCURATO:SOCIETA]., con cui la ricorrente aveva concluso il contratto di affitto, al fine di sentir dichiarare la carenza di legittimazione attiva e passiva di entrambe le parti; nel merito, chiese il rigetto della domanda, con condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c. 3. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. il Tribunale di Ragusa rigettò la domanda di Misal, condannandola alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza Misal propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Catania. 5. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo il rigetto del gravame. 6. Con sentenza n. 875/2020, depositata in data 28/05/2020, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il rifiuto a contrarre di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., condannandola al pagamento di euro 110.554,08 in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 7. Avverso la predetta sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 c.p.c. 9. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione degli articoli 2555 c.c., 2556 c.c. e 2558 c.c. ed omessa valutazione di fatti rilevanti per il giudizio”,per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato e qualificato il contratto di affitto stipulato fra la Misal e la Spais soc. Agricola. La ricorrente deduce che, nel valutare se un contratto debba essere qualificato come locazione di immobile o di affitto di azienda occorre in primo luogo verificare se i beni oggetto di tale contratto fossero già organizzati in forma di azienda. In caso di esito positivo dell’indagine, il giudice è tenuto ad accertare se le parti abbiano inteso trasferire o concedere il godimento del complesso organizzato o semplicemente quello di un immobile, al cui utilizzo risultino strumentali gli altri beni e servizi eventualmente ceduti. Nel caso di specie, a detta della ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe proceduto all’indagine necessaria per qualificare le fattispecie, pervenendo a concludere che ricorresse un mero affitto di fondo, non facendo corretta applicazione delle norme in tema di cessione o di affitto di azienda. La ricorrente espone che dal corretto inquadramento del contratto deriva che, ai sensi dell’art. 2558 c.c., la conduttrice [OSCURATO:PERSONA] soc. Agricola a r.l. è subentrata automaticamente, quale successore a titolo particolare, in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale, ossia non fondati sull’intuitus personae, conclusi dalla Spais, compresi quelli per la somministrazione dell’energia elettrica stipulati con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la stipula del contratto di affitto di azienda la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dunque acquisito alcun diritto di stipulare un nuovo ed autonomo contratto di somministrazione di energia elettrica con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma sarebbe subentrata (nel senso di cui all’art. 2558 c.c.) nei contratti già sottoscritti dalle parti originarie del rapporto. 2. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., “Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1564-1565 c.c., degli artt. 3, 4, 5, 6, e 7 del titolo II, allegato A della deliberazione AEEG (ora ARERA) 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08, e successive modificazioni, dell’art. 2558 c.c. e dell’art. 2043 c.c.”, per avere la Corte territoriale ricondotto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] nel quadro dell’illecito, omettendo la valutazione di circostanze fondamentali per il giudizio e non applicando correttamente le disposizioni contrattuali, le norme di legge e la normativa di settore dettate in tema di inadempimento del contratto, di sospensione della fornitura nell’ipotesi di morosità, nonché quelle in tema di successione nei contratti di cui all’art. 2558 cc. 3. Il primo e il secondo motivo , in quanto logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. 3.1 Con specifico riguardo al primo motivo, in violazione del requisito prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c., la ricorrente omette di indicare nel ricorso il contratto di affitto della cui qualificazione si tratta, del qualenon risulta nemmeno indicata la sede processuale dove rinvenirlo (Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701). A tale stregua, la censura in esame non è dedotta in modo tale da renderla chiara ed intellegibile in base alla lettura del ricorso. 3.2 La Corte territoriale ha preliminarmente motivato che, in caso di affitto di beni immobili rurali, non si produce l’automatica successione nel contratto di azienda, il quale richiede la conclusione di un apposito atto negoziale che deve essere depositato, per l’iscrizione, nel registro delle imprese, ai fini dell’efficacia del contratto nei confronti dei terzi ex art. 2556 c.c.; requisito, nel caso di specie, assente (punto 3.1 della sentenza). 3.3 Al fine di distinguere tra “subentro” e “voltura”, la sentenza gravata fa riferimento all’allegato A della Delibera AEEG n. 348/07, che definisce “voltura”, in relazione al singolo punto di prelievo, la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso (definizione contenuta anche nei moduli prestampati di [OSCURATO:PERSONA]). Il “subentro”, consiste invece nell’attivazione della fornitura da parte diun nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore. 3.4 Nel caso di specie, non risultando che la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia chiesto la cessazione del contratto, né il distacco del contatore, la sentenza ne ha ricavato che si vertesse in un caso di voltura contrattuale. 3.5 Ciò premesso, la sentenza gravata osserva che le richieste della società affittuaria Misal sono rimaste inevase e che, in data 28/02/2013, è stata sospesa la somministrazione di energia elettrica, con attivazione della procedura di distacco delle prese per morosità del precedente somministrato ([OSCURATO:SOCIETA].), risultando altresì documentato che il blocco amministrativo venne mantenuto per lungo tempo sui punti di prelievo attivi e che tale circostanza abbia di fatto impedito alla Misal di potersi rivolgere ad altri fornitori oppure di subentrare nel contratto originario, mai risolto da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. 3.6 Sulla base di tali elementi fattuali, la Corte territoriale ha osservato che l’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento A390 del 19/07/2007, ha deliberato l’avvio di un’istruttoria per accertare l’abuso di posizione dominante nel mercato della fornitura e distribuzione di energia elettrica da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e della controllata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., i cui i segnalati comportamenti abusivi riguardavano il trattamento delle situazioni di morosità pregresse nella fornitura di energia elettrica a nuovi clienti diversi da quelli inadempienti. A conclusione dell’istruttoria, l’Autorità ha chiarito che il gestore non può rifiutarsi di attivare un’utenza a chi chiede il subentro per morosità pregresse del precedente inquilino, per cui ogni richiesta di pagamento di debiti precedenti, pena la sospensione del servizio o mancata attivazione dello stesso, è da considerarsi illecita e priva di ogni fondamento. Del pari, l’A.G.C.C., con proprio intervento di moral suasionin data 30.11.2018 (cui hanno aderito 18 operatori del settore energetico), ha reso chiaro che non è possibile condizionare l’esito positivo delle procedure di voltura o subentro al pagamento di debiti pregressi cui il richiedente sia del tutto estraneo. 3.7 Conformemente alle conclusioni raggiunte dall’Autorità, la Corte ha ritenuto che, in caso di voltura nel nuovo contratto, le morosità pregresse lasciate dal precedente utente non devono essere imputate al nuovo titolare e proprietario dell’immobile, dal momento che si è in presenza di due contratti distinti, uno intestato al vecchio utente, e uno intestato al nuovo utente. Per cui il nuovo utente è tenuto a rispondere esclusivamente delle obbligazioni che nascono dal proprio contratto, e non può invece essere tenuto a pagare i debiti del precedente utente riferiti ad un contratto cui egli è totalmente estraneo. 3.8 Sulla base di tali considerazioni, la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta di [OSCURATO:PERSONA], consistita nel subordinare la voltura del contratto di somministrazione in favore di Misal al pagamento da parte di quest’ultima della morosità della concedente [OSCURATO:SOCIETA]. e nel disporre il blocco amministrativo in danno di Misal, ha avuto ricadute pregiudizievoli sull’attività agricola svolta da quest’ultima. 3.9 A fronte di tale articolata e congrua motivazione, le censure della ricorrente risultano inammissibili, in quanto finalizzate ad una rivisitazione del merito della controversia. 4. Nulla sulle spese, non avendo l’intimata svolto alcuna attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da par