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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12875/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/7/2021 del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Ravenna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla determinazione delle pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la sentenza impugnata il G.u.p. del Tribunale di Ravenna ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a [OSCURATO:PERSONA] la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta semplice e omesso versamento di ritenute fiscali ed includendo, come richiesto dalle parti, anche l'aumento per la continuazione con i reati oggetto di precedente condanna riportata dal Bentini.

Non avendo le stesse costituito oggetto del negozio processuale, il giudice ha autonomamente disposto ai sensi dell'art. 445 comma 1 c.p.p. la condanna dell'imputato alle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fall. per la durata di anni dieci.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito alla commisurazione delle pene accessorie, applicate nel massimo edittale senza tenere conto dell'intervento parzialmente demolitivo dell'art. 216 ultimo comma legge fall. operato da Corte Cost. n. 222 del 2018 e dei principi successivamente fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 28910 del 2019. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Anzitutto va ribadito che, in caso di patteggiamento allargato, il giudice che applica una pena accessoria non concordata ha l'onere di motivare specificamente sul punto e la statuizione è impugnabile, anche dopo l'introduzione dell'art.448 comma 2-bis c.p.p., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (Sez. 6, Sentenza n. 16508 del 27/05/2020, Condò, Rv. 278962).

Ciò premesso deve rilevarsi che la sentenza ha correttamente condannato l'imputato alle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fall., stante l'entità della pena principale concordata tra le parti in misura superiore ai due anni di reclusione, senza però giustificare la scelta di commisurare la durata delle medesime in dieci anni e, pervero, senza nemmeno chiarire se abbia tenuto conto dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione citata nella parte in cui prevedeva in misura fissa l'entità edittale delle sanzioni accessorie.

Conseguentemente il giudice ha contravvenuto al principio fissato dalle Sezioni Unite e per cui la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 c.p. (Sez.

U, Sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286) e comunque non ha fornito, come suo dovere, idonea giustificazione della scelta sanzionatoria operata, tanto più necessaria in quanto in definitiva la sanzione accessoria è stata applicata nel massimo edittale.

3. Ricordato, infine, che l'annullamento della statuizione relativa all'applicazione delle pene accessorie non concordate non travolge l'accordo e l'intera sentenza di patteggiamento (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 19400 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281263), il provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente alla statuizione relativa alle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fall. con rinvio al Tribunale di Ravenna per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie con rinvio al Tribunale di Ravenna per nuovo giudizio.

Così deciso il 7/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/7/2021 del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Ravenna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla determinazione delle pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza impugnata il G.u.p. del Tribunale di Ravenna ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a [OSCURATO:PERSONA] la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta semplice e omesso versamento di ritenute fiscali ed includendo, come richiesto dalle parti, anche l'aumento per la continuazione con i reati oggetto di precedente condanna riportata dal Bentini. Non avendo le stesse costituito oggetto del negozio processuale, il giudice ha autonomamente disposto ai sensi dell'art. 445 comma 1 c.p.p. la condanna dell'imputato alle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fall. per la durata di anni dieci. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito alla commisurazione delle pene accessorie, applicate nel massimo edittale senza tenere conto dell'intervento parzialmente demolitivo dell'art. 216 ultimo comma legge fall. operato da Corte Cost. n. 222 del 2018 e dei principi successivamente fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 28910 del 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Anzitutto va ribadito che, in caso di patteggiamento allargato, il giudice che applica una pena accessoria non concordata ha l'onere di motivare specificamente sul punto e la statuizione è impugnabile, anche dopo l'introduzione dell'art.448 comma 2-bis c.p.p., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (Sez. 6, Sentenza n. 16508 del 27/05/2020, Condò, Rv. 278962). Ciò premesso deve rilevarsi che la sentenza ha correttamente condannato l'imputato alle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fall., stante l'entità della pena principale concordata tra le parti in misura superiore ai due anni di reclusione, senza però giustificare la scelta di commisurare la durata delle medesime in dieci anni e, pervero, senza nemmeno chiarire se abbia tenuto conto dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione citata nella parte in cui prevedeva in misura fissa l'entità edittale delle sanzioni accessorie. Conseguentemente il giudice ha contravvenuto al principio fissato dalle Sezioni Unite e per cui la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 c.p. (Sez. U, Sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286) e comunque non ha fornito, come suo dovere, idonea giustificazione della scelta sanzionatoria operata, tanto più necessaria in quanto in definitiva la sanzione accessoria è stata applicata nel massimo edittale. 3. Ricordato, infine, che l'annullamento della statuizione relativa all'applicazione delle pene accessorie non concordate non travolge l'accordo e l'intera sentenza di patteggiamento (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 19400 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281263), il provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente alla statuizione relativa alle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fall. con rinvio al Tribunale di Ravenna per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie con rinvio al Tribunale di Ravenna per nuovo giudizio. Così deciso il 7/
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