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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17795/2026

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a Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentate pro tempore,rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) eAntonio Piacentini (pec: [OSCURATO:EMAIL]), edNumero registro generale 24033/2017Numero sezionale 4547/2026Numero di raccolta generale 17795/2026Data pubblicazione 04/06/2026elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Carpinelli (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -avverso la sentenza n. 1112/67/2017 della Commissione TributariaRegionale della LOMBARDIA, Sezione staccata di BRESCIA, depositata indata 13/03/2017;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno27/05/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];1.

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso diaccertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ora s.p.a., perl’anno d’imposta 2010, per il recupero a tassazione dell’IVA risultante dallefatture emesse dalle [OSCURATO:SOCIETA]. che l’amministrazione finanziaria, sullabase delle risultanze di un p.v.c. redatto dalla G.d.F., sosteneva essererelative ad operazioni inesistenti, con la sentenza in epigrafe indicata la CTRdella Lombardia, Sezione staccata di Brescia, rigettava l’appello dell’Ufficioavverso la sfavorevole sentenza di primo grado, dopo aver premesso di non«volere insistere più di tanto» sulla questione dell’assoluzione perinsussistenza del fatto ottenuta in dibattimento dal legale rappresentantedella società, «attese le possibili divaricazioni tra giudizio penale e giudiziotributario», sosteneva che «il vero spunto a favore del contribuente ècostituito dal fatto che manca la prova di un qualunque accertamento –contro [OSCURATO:PERSONA]! – in ordine all’annotazione di fatture per operazioni inesistenti,magari “suggeribile” dalla ricordata vicinanza tra il gruppo bancario e laBassilichi: ma se MPS ha annotato costi “veri” è chiaro che non si puòdubitare addebitare a [OSCURATO:PERSONA] di aver fatturato costi fasulli (e di avereannotato gli analoghi costi fasulli di [OSCURATO:SOCIETA])».2.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata concontroricorso.Numero registro generale 24033/2017Numero sezionale 4547/2026Numero di raccolta generale 17795/2026Data pubblicazione 04/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, n. 4, c.p.c. sostenendo che la sentenzaera affetta da motivazione apparente risultando completamente omessal’indicazione dei motivi per i quali ha ritenuto che: 1) la società MPS haannotato costi “veri”; 2) la società [OSCURATO:PERSONA] non ha fatturato costi fasulli; 3)manca la prova di un qualunque accertamento in ordine all’annotazione difatture per operazioni inesistenti.1.1.

Sostiene la ricorrente che, a fronte di puntuali deduzioni contenutenei motivi di appello proposti dall’Ufficio avverso la sentenza di primo gradoe riprodotti per autosufficienza nel ricorso, dalla sentenza impugnata nonera dato comprendere:a) quali specifiche attività erano state realizzate;b) chi svolgeva tali prestazioni;c) se il corrispettivo pattuito è stato congruo rispetto all'utilità stessa;d) se le prestazioni potevano essere svolte direttamente dalla societàcontrollata;e) perché è stato posto in essere un subappalto, di considerevoleimportanza economica, mai formalmente sottoscritto né compiutamenteformalizzato, tra due società che fino a quel momento non avevanointrattenuto alcun tipo di rapporto commerciale;f) se sono state esaminate le dichiarazioni rese dai dipendenti in ordinealla falsità dei documenti acquisiti dalla Guardia di finanza, e in ipotesiaffermativa perché non sono state ritenute dirimenti.2.

Il motivo è infondato, al limite dell’inammissibile.3.

Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazionemeramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazionedi un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguitoNumero registro generale 24033/2017Numero sezionale 4547/2026Numero di raccolta generale 17795/2026Data pubblicazione 04/06/2026per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove hafondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni èpervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo diverificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

Lasanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano deltutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentanoun "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "unamotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez.

U, n.8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazionemeramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione delladecisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragionie, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essial risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternareun "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con uncerto procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare ilrisultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez.

U., n. 22232 del3/11/2016).

Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione èsolo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendoquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U,n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017 conf.Cass. n. 13977 del 23/05/2019; Cass. n. 29124/2021).

Invero, si è inpresenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquandola motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e,quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamentesovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale darendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimoNumero registro generale 24033/2017Numero sezionale 4547/2026Numero di raccolta generale 17795/2026Data pubblicazione 04/06/2026costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass.,Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021).4.

A quanto detto deve aggiungersi che la motivazione della sentenzadeve essere desunta dal suo contenuto integrale, ovvero dalla narrazionedello «svolgimento del processo» (art. 36, comma 2, n. 2, del d.lgs. n. 546del 1992) e dall'esposizione dei «motivi in fatto e diritto» (n. 4 delladisposizione citata).5.

Orbene, nella fattispecie concreta, la motivazione della sentenzaimpugnata, pur succinta e non brillando per chiarezza espositiva, superacomunque il c.d.

“minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost.,consentendo di cogliere la ratio decidendi.5.1.

In particolare, la Corte territoriale:- dopo aver riepilogato le vicende sottese all’operazione commerciale(in pratica, alla società contribuente era stata richiesto da una suaimportante cliente, la [OSCURATO:SOCIETA]., di partecipare ad un appalto di servizida svolgere in favore della Banca MPS al fine di “coprire” con le propriecredenziali la [OSCURATO:SOCIETA]., priva delle certificazioni necessarie perpartecipare a detto appalto, che avrebbe effettuato i lavori, con l’accordoche la società contribuente avrebbe fatturato alla [OSCURATO:SOCIETA]. quantoalla stessa fatturato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., salvo un ricarico di 13.000,00euro per spese generali e di segreteria);- dato atto che la G.d.F. aveva concluso per l’inesistenza soggettivadelle prestazioni che invece l’Agenzia delle entrate aveva ritenuto diqualificare e contestare con l’avviso di accertamento come oggettivamenteinesistenti;- rilevato che i giudici di primo grado avevano escluso sia l’inesistenzaoggettiva delle prestazioni, sulla base delle dichiarazioni del legalerappresentate del consorzio MPS che non aveva escluso l’effettività delleprestazioni pur non essendo stato in grado di riferire chi le avesse eseguite,Numero registro generale 24033/2017Numero sezionale 4547/2026Numero di raccolta generale 17795/2026Data pubblicazione 04/06/2026sia l’inesistenza soggettiva «che presupporrebbe una “schermatura” pernascondere gli effettivi contraenti, mentre in questo caso tutto ètrasparente (e a poco rileva che non esista un contratto formaleSorint/bassilichi, non previsto ad substantiam ), e il subappalto non èvietato»;- quindi, ha rilevato che nella specie mancasse la prova di un«qualunque accertamento» circa l’annotazione di fatture per operazioniinesistenti, probabilmente da effettuarsi nei confronti della MPS, «magari“suggeribile” dalla ricordata vicinanza tra il gruppo bancario e la [OSCURATO:SOCIETA]»,per poi concludere, sulla base delle premesse e dei rilievi sopra esposti, che,così come accertato in primo grado, MPS aveva annotato costi “veri” sicchénon era possibile contestare alla società contribuente «di aver fatturatocosti fasulli (e di avere annotato gli analoghi costi fasulli di [OSCURATO:SOCIETA])».5.2.

Tali enunciati individuano chiaramente gli elementi presi inconsiderazione dalla Corte territoriale e ritenuti decisivi, sicché la censurafinisce per tradursi, in realtà, in una contestazione non solo della sufficienzadell’apparato motivazionale ma anche e soprattutto del merito dellavalutazione probatoria, che sono profili entrambi inammissibili in sede dilegittimità.6.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata alpagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese processuali che liquida in euro 5.900,00 europer compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nellamisura del 15% dei compensi e agli accessori di legge.Così deciso in Roma in data 27 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentate pro tempore,rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) eAntonio Piacentini (pec: [OSCURATO:EMAIL]), edNumero registro generale 24033/2017Numero sezionale 4547/2026Numero di raccolta generale 17795/2026Data pubblicazione 04/06/2026elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Carpinelli (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -avverso la sentenza n. 1112/67/2017 della Commissione TributariaRegionale della LOMBARDIA, Sezione staccata di BRESCIA, depositata indata 13/03/2017;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno27/05/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso diaccertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., ora s.p.a., perl’anno d’imposta 2010, per il recupero a tassazione dell’IVA risultante dallefatture emesse dalle [OSCURATO:SOCIETA]. che l’amministrazione finanziaria, sullabase delle risultanze di un p.v.c. redatto dalla G.d.F., sosteneva essererelative ad operazioni inesistenti, con la sentenza in epigrafe indicata la CTRdella Lombardia, Sezione staccata di Brescia, rigettava l’appello dell’Ufficioavverso la sfavorevole sentenza di primo grado, dopo aver premesso di non«volere insistere più di tanto» sulla questione dell’assoluzione perinsussistenza del fatto ottenuta in dibattimento dal legale rappresentantedella società, «attese le possibili divaricazioni tra giudizio penale e giudiziotributario», sosteneva che «il vero spunto a favore del contribuente ècostituito dal fatto che manca la prova di un qualunque accertamento –contro [OSCURATO:PERSONA]! – in ordine all’annotazione di fatture per operazioni inesistenti,magari “suggeribile” dalla ricordata vicinanza tra il gruppo bancario e laBassilichi: ma se MPS ha annotato costi “veri” è chiaro che non si puòdubitare addebitare a [OSCURATO:PERSONA] di aver fatturato costi fasulli (e di avereannotato gli analoghi costi fasulli di [OSCURATO:SOCIETA])».2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata concontroricorso.Numero registro generale 24033/2017Numero sezionale 4547/2026Numero di raccolta generale 17795/2026Data pubblicazione 04/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, n. 4, c.p.c. sostenendo che la sentenzaera affetta da motivazione apparente risultando completamente omessal’indicazione dei motivi per i quali ha ritenuto che: 1) la società MPS haannotato costi “veri”; 2) la società [OSCURATO:PERSONA] non ha fatturato costi fasulli; 3)manca la prova di un qualunque accertamento in ordine all’annotazione difatture per operazioni inesistenti.1.1. Sostiene la ricorrente che, a fronte di puntuali deduzioni contenutenei motivi di appello proposti dall’Ufficio avverso la sentenza di primo gradoe riprodotti per autosufficienza nel ricorso, dalla sentenza impugnata nonera dato comprendere:a) quali specifiche attività erano state realizzate;b) chi svolgeva tali prestazioni;c) se il corrispettivo pattuito è stato congruo rispetto all'utilità stessa;d) se le prestazioni potevano essere svolte direttamente dalla societàcontrollata;e) perché è stato posto in essere un subappalto, di considerevoleimportanza economica, mai formalmente sottoscritto né compiutamenteformalizzato, tra due società che fino a quel momento non avevanointrattenuto alcun tipo di rapporto commerciale;f) se sono state esaminate le dichiarazioni rese dai dipendenti in ordinealla falsità dei documenti acquisiti dalla Guardia di finanza, e in ipotesiaffermativa perché non sono state ritenute dirimenti.2. Il motivo è infondato, al limite dell’inammissibile.3. Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazionemeramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazionedi un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l'iter logico seguitoNumero registro generale 24033/2017Numero sezionale 4547/2026Numero di raccolta generale 17795/2026Data pubblicazione 04/06/2026per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove hafondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni èpervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo diverificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. Lasanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano deltutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentanoun "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "unamotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n.8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazionemeramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione delladecisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragionie, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essial risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternareun "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con uncerto procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare ilrisultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione èsolo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendoquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U,n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017 conf.Cass. n. 13977 del 23/05/2019; Cass. n. 29124/2021). Invero, si è inpresenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquandola motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e,quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamentesovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale darendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimoNumero registro generale 24033/2017Numero sezionale 4547/2026Numero di raccolta generale 17795/2026Data pubblicazione 04/06/2026costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass.,Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021).4. A quanto detto deve aggiungersi che la motivazione della sentenzadeve essere desunta dal suo contenuto integrale, ovvero dalla narrazionedello «svolgimento del processo» (art. 36, comma 2, n. 2, del d.lgs. n. 546del 1992) e dall'esposizione dei «motivi in fatto e diritto» (n. 4 delladisposizione citata).5. Orbene, nella fattispecie concreta, la motivazione della sentenzaimpugnata, pur succinta e non brillando per chiarezza espositiva, superacomunque il c.d. “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost.,consentendo di cogliere la ratio decidendi.5.1. In particolare, la Corte territoriale:- dopo aver riepilogato le vicende sottese all’operazione commerciale(in pratica, alla società contribuente era stata richiesto da una suaimportante cliente, la [OSCURATO:SOCIETA]., di partecipare ad un appalto di servizida svolgere in favore della Banca MPS al fine di “coprire” con le propriecredenziali la [OSCURATO:SOCIETA]., priva delle certificazioni necessarie perpartecipare a detto appalto, che avrebbe effettuato i lavori, con l’accordoche la società contribuente avrebbe fatturato alla [OSCURATO:SOCIETA]. quantoalla stessa fatturato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., salvo un ricarico di 13.000,00euro per spese generali e di segreteria);- dato atto che la G.d.F. aveva concluso per l’inesistenza soggettivadelle prestazioni che invece l’Agenzia delle entrate aveva ritenuto diqualificare e contestare con l’avviso di accertamento come oggettivamenteinesistenti;- rilevato che i giudici di primo grado avevano escluso sia l’inesistenzaoggettiva delle prestazioni, sulla base delle dichiarazioni del legalerappresentate del consorzio MPS che non aveva escluso l’effettività delleprestazioni pur non essendo stato in grado di riferire chi le avesse eseguite,Numero registro generale 24033/2017Numero sezionale 4547/2026Numero di raccolta generale 17795/2026Data pubblicazione 04/06/2026sia l’inesistenza soggettiva «che presupporrebbe una “schermatura” pernascondere gli effettivi contraenti, mentre in questo caso tutto ètrasparente (e a poco rileva che non esista un contratto formaleSorint/bassilichi, non previsto ad substantiam ), e il subappalto non èvietato»;- quindi, ha rilevato che nella specie mancasse la prova di un«qualunque accertamento» circa l’annotazione di fatture per operazioniinesistenti, probabilmente da effettuarsi nei confronti della MPS, «magari“suggeribile” dalla ricordata vicinanza tra il gruppo bancario e la [OSCURATO:SOCIETA]»,per poi concludere, sulla base delle premesse e dei rilievi sopra esposti, che,così come accertato in primo grado, MPS aveva annotato costi “veri” sicchénon era possibile contestare alla società contribuente «di aver fatturatocosti fasulli (e di avere annotato gli analoghi costi fasulli di [OSCURATO:SOCIETA])».5.2. Tali enunciati individuano chiaramente gli elementi presi inconsiderazione dalla Corte territoriale e ritenuti decisivi, sicché la censurafinisce per tradursi, in realtà, in una contestazione non solo della sufficienzadell’apparato motivazionale ma anche e soprattutto del merito dellavalutazione probatoria, che sono profili entrambi inammissibili in sede dilegittimità.6. In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata alpagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese processuali che liquida in euro 5.900,00 europer compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nellamisura del 15% dei compensi e agli accessori di legge.Così deciso in Roma in data 27 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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