CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40601/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato previsto dall'art. 348 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità la cui prova non sarebbe stata raggiunta; si aggiunge che le multiple condotte sarebbero state di assoluta modestia "per non dire di innocuità", non potendo peraltro attribuirsi decisiva valenza alla deposizione del teste Vinotti, perché animata da malanimo. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. Con il terzo si deduce violazione di legge per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. 2.4. Con il quarto motivo di lamenta violazione di legge quanto alla dosimetria della pena. 3. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. La Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha ripercorso le risultanze processuali, esaminato e correttamente valutato le prove assunte, spiegato perché i fatti debbano essere ricondotti alla fattispecie contestata, indicati i motivi ( prolungata reiterazione della condotta, gravità della stessa, precedenti specifici) per cui non sono stati riconosciuti gli invocati benefici, chiarito perché la pena inflitta deve considerarsi congrua. Nulla di specifico è stato rappresentato dall'imputato che si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni portate alla cognizione della Corte di appello ed adeguatamente considerate. Le censure dedotte si sviluppano infatti sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24