CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26257/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a L'Aquila il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 316-bis, cod. pen., perché, nella sua qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., aggiudicataria dell'appalto per la ricostruzione di un complesso di immobili danneggiati dal terremoto verificatosi in quella provincia nel 2009, non vi aveva destinato parte della somma erogatagli dal consorzio committente a titolo di anticipo del relativo contributo pubblico, non avendo effettuato i lavori che dettasomma finanziava, né avendo restituito la stessa all'atto della risoluzione del contratto conseguente a tale inadempimento. 2. Avverso quella decisione ricorre l'imputato, con atto del proprio difensore, per due motivi. 2.1. Con il primo si contesta la configurabilità del reato. L'importo accreditato - si rileva - era confluito, come consentito, su un conto bancario dedicato ma non esclusivo; inoltre, al momento della risoluzione del contratto, l'impresa era creditrice del consorzio ed aveva disponibilità liquide sul conto; infine, a seguito di tale risoluzione, è stata escussa la polizza fideiussoria accessoria al contratto, la quale ha permesso di proseguire i lavori. Tutto ciò premesso, deduce la difesa che non vi era un obbligo di restituzione immediata delle somme all'atto della risoluzione del contratto: l'obbligo contrattuale della società, infatti, era quello di "restituire" il dovuto mediante l'esecuzione dei lavori, secondo le diverse e più ampie scadenze per questi previste; pertanto, in presenza di un evento imprevisto, quale la risoluzione del contratto, la mancanza di un'immediata restituzione delle somme percepite non implicherebbe di per sé una mancata destinazione od una distrazione di esse. 2.2. Il secondo motivo attiene al dolo. La sentenza impugnata lo avrebbe individuato nella confusione delle somme percepite in un unico conto bancario, su cui confluivano somme provenienti da altri appalti. Siccome, però, l'art. 3, legge n. 136 del 2010, lo consente, sarebbe stato necessario rinvenire elementi sicuramente rivelatori di una consapevole distrazione di quelle somme ad altri scopi; invece, ve ne sono altri che rivelano l'assoluta buona fede dell'imputato, quali l'effettuazione di lavori rimasti impagati, l'assenza di richieste di restituzione, l'escussione della polizza fideiussoria. Sottolinea la difesa, con citazione di giurisprudenza di questa Corte, che la ratio del delitto in esame non risiede nella disobbedienza al vincolo contrattuale, bensì nella frustrazione dell'interesse che l'ente pubblico intende perseguire con l'erogazione del finanziamento. 3. La Procura generale ha depositato memoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi, sulla base delle seguenti considerazioni, sostanzialmente rassegnate già dai giudici d'appello. 24.1. Anzitutto, ed in linea generale, risulta di solare evidenza logica che, nel caso di corresponsione anticipata di denaro con vincolo di destinazione, qualora, per qualsiasi ragione, l'obiettivo per il quale lo stesso è stato erogato non venga realizzato e non possa più esserlo, la porzione di tali somme corrispondente al valore della parte di commessa rimasta incompiuta dev'essere liquida ed immediatamente disponibile, non potendo altrimenti concludersi se non che essa sia stata destinata dal percettore a scopi diversi da quello per il quale gli era stata versata. 4.2. L'obbligo contrattuale dell'impresa del ricorrente, inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla sua difesa, non era quello di "restituire le somme ricevute mediante i lavori", bensì quello di eseguire le opere affidatele: questo significa che il diverso e più ampio termine era previsto per l'adempimento del contratto, non per la restituzione di quanto percepito in anticipo nel caso di inadempimento. Si tratta di situazioni del tutto differenti, alle quali, pertanto, non si può applicare il medesimo regolamento contrattuale. Peraltro - come la sentenza impugnata pone in risalto ed il ricorso, invece, elude - la risoluzione del contratto non ha nemmeno rappresentato un evento imprevisto, essendo stata determinata giust'appunto dall'inadempimento della prestazione principale da parte della stessa impresa del ricorrente. 4.3. Può anche essere accaduto, inoltre, che la destinazione ad altre attività delle somme in questione sia stata determinata da scarsa avvedutezza commerciale o da altri problemi di gestione, non necessariamente di carattere illecito, ma questo non esclude, non negandolo neppure l'imputato, che essa sia avvenuta consapevolmente e volontariamente: il che è sufficiente per la l'integrazione della condotta tipica prevista dall'art. 316-bis, cit., e per la colpevolezza del suo autore. 4.4. Da ultimo, nessun rilievo può assegnarsi al fatto che l'escussione della polizza fideiussoria attivata dalla società abbia permesso la prosecuzione dei lavori. Detta polizza, infatti, consiste esclusivamente in un meccanismo di riparazione, per mano altrui, degli effetti dannosi della condotta distrattiva: che, tuttavia, rimane tal quale e non perde la sua connotazione d'illiceità penale. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando- la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. 3 P.Q.MI A CELLIERE 00~0