CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09652/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Generale in persona dellegale rappresentante pro tempore, Ministero dell'Istruzione e del Meritoin persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesidall'Avvocatura Generale Dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 22/2025 depositatail 24/02/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che vanno poste a caricoNumero registro generale 16854/2025Numero sezionale 312/2026Numero di raccolta generale 9652/2026Data pubblicazione 15/04/2026dell’Amministrazione ricorrente secondo il principio della soccombenza eche sono liquidate come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsiin favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], antistatario.Così deciso in Roma, il 13/04/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]