CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20541/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile in quanto postula una diversa lettura dei dati processuali e un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova e, com'è noto, a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) e il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è indeducibile, in quanto si risolve in una differente valutazione del giudizio di tenuità del fatto (precluso a questa Corte), logicamente prospettato dalla Corte territoriale (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM P.Q.M• ,.,._ 2 Ma 41.tiii,55.