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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08613/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Foggia dell'Il giugno 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma secondo, cod. pen. (aggravante della violenza sulle cose).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'af- fermazione di responsabilità dell'imputato.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'omessa formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante ex art. 625, comma secondo, cod. pen. e sulla recidiva reiterata e specifica.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Col primo motivo di ricorso si contesta l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], rilevandosi che egli, residente altrove, si trovava all'interno di un immobile di proprietà del Comune di Foggia, in passato occupato abusivamente da altri sog- getti.

I giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sotto- lineando le plurime ragioni in base alle quali hanno ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse effettuato l'allaccio abusivo: a) l'identificazione dell'imputato nel verbale di verifica degli accertatori dell'Enel quale utilizzatore della fornitura; b) l'occupazione dell'im- mobile con elettrodomestici perfettamente funzionanti; c) la dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] di occupare l'appartamento da sei mesi.

I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez.

F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).Il ricorrente si limita a sminuire la valenza probatoria dei predetti plurimi ele- menti di fatto, non fornendo elementi utili a contrastare la tesi accusatoria e a dimo- strare la fondatezza della tesi difensiva e non indicando neanche le ragioni per le quali a suo dire doveva essere riconosciuta la responsabilità del figlio in via esclusiva.

4. In relazione al secondo motivo di ricorso, va premesso che le statuizioni rela- tive al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da suffi- ciente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450).

In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481).

Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di appello ha logicamente ritenuto di formu- lare un giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti e le attenuanti generiche, alla luce dell'incidenza negativa della recidiva qualificata, costituente sintomo di un'accentuata pericolosità sociale.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Foggia dell'Il giugno 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma secondo, cod. pen. (aggravante della violenza sulle cose). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'af- fermazione di responsabilità dell'imputato. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'omessa formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante ex art. 625, comma secondo, cod. pen. e sulla recidiva reiterata e specifica. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Col primo motivo di ricorso si contesta l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], rilevandosi che egli, residente altrove, si trovava all'interno di un immobile di proprietà del Comune di Foggia, in passato occupato abusivamente da altri sog- getti. I giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sotto- lineando le plurime ragioni in base alle quali hanno ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse effettuato l'allaccio abusivo: a) l'identificazione dell'imputato nel verbale di verifica degli accertatori dell'Enel quale utilizzatore della fornitura; b) l'occupazione dell'im- mobile con elettrodomestici perfettamente funzionanti; c) la dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] di occupare l'appartamento da sei mesi. I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).Il ricorrente si limita a sminuire la valenza probatoria dei predetti plurimi ele- menti di fatto, non fornendo elementi utili a contrastare la tesi accusatoria e a dimo- strare la fondatezza della tesi difensiva e non indicando neanche le ragioni per le quali a suo dire doveva essere riconosciuta la responsabilità del figlio in via esclusiva. 4. In relazione al secondo motivo di ricorso, va premesso che le statuizioni rela- tive al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da suffi- ciente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di appello ha logicamente ritenuto di formu- lare un giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti e le attenuanti generiche, alla luce dell'incidenza negativa della recidiva qualificata, costituente sintomo di un'accentuata pericolosità sociale. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Cos
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