CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 28240/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento conrinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza in data 21 gennaio2026, ha rigettato l’istanza di applicazione della misura alternativa delladetenzione domiciliare presso una [OSCURATO:PERSONA] proposta da[OSCURATO:PERSONA].2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazioneevidenziando che il Tribunale ha omesso qualsivoglia considerazione in ordinealle condizioni di salute del condannato, pure evidenziate nelle perizie depositatedalla difesa, e non ha pertanto effettuato il necessario giudizio comparativo dicui, conseguentemente, non ha dato conto nella motivazione del provvedimentoimpugnato.3. In data 9 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con lequali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione evidenziando la mancata considerazione delle condizioni di salutedel condannato e, conseguentemente, la mancata effettuazione del necessariogiudizio di bilanciamento tra queste e l’eventuale sussistenza e consistenza dellapericolosità dello stesso.Le doglianze sono fondate.2.1. Ai sensi dell'art. 146, comma 1, n. 3, cod. pen., l’esecuzione della penadetentiva deve essere obbligatoriamente differita in due casi: «se deve averluogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienzaimmunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice diprocedura penale», ovvero se deve aver luogo nei confronti di persona affetta«da malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni disalute risultano incompatibili con lo stato di detenzione».In entrambi i casi, l’ulteriore condizione prescritta dalla norma è che la«persona si trovi in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più,secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, aitrattamenti disponibili e alle terapie curative».Il differimento facoltativo ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen.,invece, può essere concesso al condannato che risulti affetto da «una graveinfermità fisica» che renda le condizioni di salute del soggetto incompatibili con ilcarcere.Ricorrendo tale presupposto, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord.penit., può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinviodell'esecuzione della pena, ove il giudice ritenga che l'esigenza di contenere laresidua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalente rispettoa quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281225 - 01).Si è infatti precisato che in questo complesso giudizio deve essere effettuatoanche un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità deldetenuto e le sue condizioni complessive di salute (Sez. 1, n. 37062 del09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 - 01).2.2. La valutazione sulla “grave infermità” consiste in un giudizio bifasico,dovendo essere effettuato prima in astratto, tenendo conto dell'inquadramentonosografico della patologia del detenuto e della astratta possibilità di cura, e poiin concreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie di cuiil soggetto necessita, valutate in relazione all'istituto penitenziario in cui èristretto e alle eventuali ulteriori strutture dove poterlo trasferire, nonché allaconcreta incidenza della specifica situazione ambientale con il peculiare quadroclinico del detenuto (Sez. 1, n. 36875 del 15/07/2021, Guida, n. m.; Sez. 1, n.50998 del 17/10/2018, Martinelli, n. m.).Il grave stato di salute, d’altro canto, va inteso come patologia implicante unserio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose,eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter esserepraticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero inospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 ord. pen. (Sez.1, n. 37216 del 5/03/2014, Carfora, Rv. 260780; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000,Piromalli, Rv. 218229 - 01).Sotto tale profilo, pertanto, il giudice che, in presenza di dati odocumentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute delcondannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza didifferimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi disalute deve disporre gli accertamenti medici necessari nominando un perito (Sez.1, n. 54448 del 29/11/2016, Morelli, Rv. 269200 – 01), eventualmente anche alfine di verificare se lo stato patologico del detenuto sia tale da determinarecondizioni di sofferenza ed afflizione incompatibili con la prosecuzione delladetenzione (Sez. 1, n. 9432 del 17/01/2024, C., Rv. 285917 – 01).Ciò in quanto il giudice ai fini del giudizio in termini di incompatibilità tra ilregime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana edegradante della detenzione «è tenuto ad accertare se le condizioni delcondannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto dipena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalitàrieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso diumanità, alla luce della sua durata, dell'età del condannato e della pericolositàsociale dello stesso» (Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760 – 01).2.3. Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato ai principi indicati.Il Tribunale, infatti, che pure era chiamato a pronunciarsi in ordineall’applicazione della detenzione domiciliare sanitaria presso una ComunitàTerapeutica [OSCURATO:PERSONA], ha fondato la propria decisione esclusivamente sullaritenuta pericolosità del condannato.Sotto tale profilo, quindi, la motivazione, che è priva di qualsivogliariferimento alla documentazione medica in atti e alle concrete condizioni di salutedel condannato, è carente in quanto il giudice in tal modo non ha dato alcunconto di avere proceduto al giudizio di bilanciamento che deve esserenecessariamente effettuato al fine di rendere una risposta corretta, adeguata ecoerente alla richiesta avanzata dal detenuto.La carenza rilevata impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata affinché il Tribunale di sorveglianza di Catania, attenendosi ai principiindicati e libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diSorveglianza di Catania.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.