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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 12024/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).

L'ordinanza riepilogava gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decreto ministeriale ruolo apicale e carismatico già assunto dalla detenuta nel gruppo criminale di stampo camorristico capeggiato dal figlio [OSCURATO:PERSONA], piena operatività del sodalizio e intatta sua capacità di controllo del territorio, persistente capacità della detenuta di interagire con gli esponenti del clan recentemente rimessi in libertà - e li giudicava adeguatamente sintomatici ai fini del mantenimento del regime speciale di restrizione.

2. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione.

Nell'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dei citato art. 41-bis e l'apparenza della motivazione.

Nel reclamo al Tribunale di sorveglianza la difesa aveva indicato diversi e concreti elementi, tra cui l'assenza del ruolo di spicco all'interno della consorteria, dalla partecipazione alla quale nel 2011 sarebbe stata finanche assolta; elementi che - uniti alla lontananza temporale dei delitti ritenuti a suo carico - avrebbero contribuito a rappresentare l'assenza di attuale e concreto pericolo di ripresa dei collegamenti con la realtà criminosa di riferimento.

I relativi argomenti sarebbero stati ingiustamente sviliti dall'ordinanza impugnata.

Quanto alla perdurante operatività del clan, si tratterebbe di affermazione assertiva e generica.

Nessun esponente del gruppo criminale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe allo stato latitante.

L'ordinanza impugnata sarebbe indifferente al tema nodale della indispensabile attualità degli indici di pericolosità, giustificativi della persistente necessità della misura di rigore, allo stato divenuta anacronistica e frutto di non consentito automatismo applicativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto ricorso non è fondato alla stregua delle considerazioni che seguono.

2. L'art. 41-bis Ord. pen. disciplina, nei commi 2 e ss., l'adozione del provvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, per ragioni gravi di ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno dei gravi reati ivi menzionati.

Le citate disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva».

Si esige, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495-01; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Emmanuello, Rv. 232684-01; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, Rv. 230136-01), non già un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso.

E, in tale ambito, è appropriato apprezzare in via deduttiva, nell'ottica della verifica del citato collegamento con la criminalità organizzata, elementi come quelli costituiti dal ruolo assunto dal soggetto in quel genere di fenomeni criminali, dall'ampiezza delle relazioni che ne sono conseguite e dalle loro particolari modalità, con precipuo riferimento alla plausibile stabilità del legame a fronte di un'organizzazione malavitosa che appaia ancora presente (in tale senso, Sez. 1, n. 305 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508).

Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché gli obiettivi perseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose, ma si fermano a un più anticipato momento di tutela, quello in cui ci si propone di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall'art. 41-bis (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294-01; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01).

3. Il medesimo art. 41-bis autorizza le proroghe del regime penitenziario differenziato, per periodi volta per volta pari a due anni.

Ai fini della proroga, ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente il bisogno di mantenere vigenti le prescrizioni limitative, a seguito del riscontro - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - della permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892-01; Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005, Parlante, Rv. 232466-01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi, Rv. 232114-01).

In proposito, il comma 2-bis dell'art. 41-bis indica appunto la verifica della «capacità» di mantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non (necessariamente) cumulativi né esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01).

Si tratta di un ponderato apprezzamento di merito, in ordine agli elementi che di volta in volta richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grado di incidere in senso positivo o negativo ai fini della verifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 1, n. 40673 del 30/05/2012, Rv. 253713); apprezzamento che, se accompagnato da una motivazione non apparente, in grado cioè di rappresentarne effettivamente l'esistenza e l'esito, rimane sottratto a censure in sede di legittimità, essendo il sindacato, in materia, circoscritto al profilo della violazione di legge (Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola, Rv 230303-01; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628-01).

4. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e criteri.

Essa non ha trascurato il ragionato apprezzamento dei presupposti di legge, rilevanti ai fini del giudizio da rendere, correttamente individuati.

La motivazione adottata, per nulla apparente, nel dare contezza delle ragìoni della decisione illustra la posizione verticistica e carismatica assunta dalla ricorrente nel clan camorristico di riferimento, secondo quanto già giudizialmente accertato, anche nei precedenti provvedimenti applicativi del regime detentivo differenziato, passati indenni al vaglio dí questa Corte; evidenzia, poi, come il clan medesimo risulti, sulla base di specifici elementi citati in sede di proroga, ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di pertinenza; rimarca, infine, la significatività dei legami familiari con storici affiliati, recentemente rimessi in libertà, e l'assenza di qualsivoglia indizio di resipiscenza o presa di distanza dal mondo criminale di appartenenza, nel quadro di rapporti che l'esperienza criminologica insegna non venir meno per il solo fatto dell'instaurata detenzione.

5. Conclusivamente, i dati assunti a fondamento della decisione impugnata sono adeguati a sostenerla, né risultano intrinsecamente illusori o fittizi.

Non risulta alcuna «violazione di legge» ad altro titolo.

Il ricorso è per l'effetto respinto.

A tale esito segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). L'ordinanza riepilogava gli indici di pericolosità qualificata indicati nel decreto ministeriale ruolo apicale e carismatico già assunto dalla detenuta nel gruppo criminale di stampo camorristico capeggiato dal figlio [OSCURATO:PERSONA], piena operatività del sodalizio e intatta sua capacità di controllo del territorio, persistente capacità della detenuta di interagire con gli esponenti del clan recentemente rimessi in libertà - e li giudicava adeguatamente sintomatici ai fini del mantenimento del regime speciale di restrizione. 2. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. Nell'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dei citato art. 41-bis e l'apparenza della motivazione. Nel reclamo al Tribunale di sorveglianza la difesa aveva indicato diversi e concreti elementi, tra cui l'assenza del ruolo di spicco all'interno della consorteria, dalla partecipazione alla quale nel 2011 sarebbe stata finanche assolta; elementi che - uniti alla lontananza temporale dei delitti ritenuti a suo carico - avrebbero contribuito a rappresentare l'assenza di attuale e concreto pericolo di ripresa dei collegamenti con la realtà criminosa di riferimento. I relativi argomenti sarebbero stati ingiustamente sviliti dall'ordinanza impugnata. Quanto alla perdurante operatività del clan, si tratterebbe di affermazione assertiva e generica. Nessun esponente del gruppo criminale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe allo stato latitante. L'ordinanza impugnata sarebbe indifferente al tema nodale della indispensabile attualità degli indici di pericolosità, giustificativi della persistente necessità della misura di rigore, allo stato divenuta anacronistica e frutto di non consentito automatismo applicativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso non è fondato alla stregua delle considerazioni che seguono. 2. L'art. 41-bis Ord. pen. disciplina, nei commi 2 e ss., l'adozione del provvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, per ragioni gravi di ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati per taluno dei gravi reati ivi menzionati. Le citate disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Si esige, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495-01; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, Emmanuello, Rv. 232684-01; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, Rv. 230136-01), non già un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso. E, in tale ambito, è appropriato apprezzare in via deduttiva, nell'ottica della verifica del citato collegamento con la criminalità organizzata, elementi come quelli costituiti dal ruolo assunto dal soggetto in quel genere di fenomeni criminali, dall'ampiezza delle relazioni che ne sono conseguite e dalle loro particolari modalità, con precipuo riferimento alla plausibile stabilità del legame a fronte di un'organizzazione malavitosa che appaia ancora presente (in tale senso, Sez. 1, n. 305 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508). Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché gli obiettivi perseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose, ma si fermano a un più anticipato momento di tutela, quello in cui ci si propone di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall'art. 41-bis (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294-01; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713-01). 3. Il medesimo art. 41-bis autorizza le proroghe del regime penitenziario differenziato, per periodi volta per volta pari a due anni. Ai fini della proroga, ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente il bisogno di mantenere vigenti le prescrizioni limitative, a seguito del riscontro - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - della permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892-01; Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005, Parlante, Rv. 232466-01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi, Rv. 232114-01). In proposito, il comma 2-bis dell'art. 41-bis indica appunto la verifica della «capacità» di mantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non (necessariamente) cumulativi né esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912-01). Si tratta di un ponderato apprezzamento di merito, in ordine agli elementi che di volta in volta richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grado di incidere in senso positivo o negativo ai fini della verifica del presupposto di cui trattasi in termini di attualità (Sez. 1, n. 40673 del 30/05/2012, Rv. 253713); apprezzamento che, se accompagnato da una motivazione non apparente, in grado cioè di rappresentarne effettivamente l'esistenza e l'esito, rimane sottratto a censure in sede di legittimità, essendo il sindacato, in materia, circoscritto al profilo della violazione di legge (Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Santapaola, Rv 230303-01; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628-01). 4. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e criteri. Essa non ha trascurato il ragionato apprezzamento dei presupposti di legge, rilevanti ai fini del giudizio da rendere, correttamente individuati. La motivazione adottata, per nulla apparente, nel dare contezza delle ragìoni della decisione illustra la posizione verticistica e carismatica assunta dalla ricorrente nel clan camorristico di riferimento, secondo quanto già giudizialmente accertato, anche nei precedenti provvedimenti applicativi del regime detentivo differenziato, passati indenni al vaglio dí questa Corte; evidenzia, poi, come il clan medesimo risulti, sulla base di specifici elementi citati in sede di proroga, ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di pertinenza; rimarca, infine, la significatività dei legami familiari con storici affiliati, recentemente rimessi in libertà, e l'assenza di qualsivoglia indizio di resipiscenza o presa di distanza dal mondo criminale di appartenenza, nel quadro di rapporti che l'esperienza criminologica insegna non venir meno per il solo fatto dell'instaurata detenzione. 5. Conclusivamente, i dati assunti a fondamento della decisione impugnata sono adeguati a sostenerla, né risultano intrinsecamente illusori o fittizi. Non risulta alcuna «violazione di legge» ad altro titolo. Il ricorso è per l'effetto respinto. A tale esito segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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