CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 dicembre 2022
Cassazione n. 27734/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI. Preliminarmente il Presidente dà atto delle memorie depositate dal Procuratore generale e delle note di replica depositate dalla difesa per entrambi gli imputati; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che conclude chiedendo il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, per [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dei foro di ROMA, quale sostituto processuale, per delega che deposita all'odierna udienza, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il provvedimento a mezzo del quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 15/11/2022, aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere e a [OSCURATO:PERSONA] gli arresti domiciliari, avendoli ritenuti gravemente indiziati, entrambi, dei reati di cui agli artt. 512-bis, 416-bis.1, 648-bis cod. pen., nonché, il primo, anche del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il provvedimento restrittivo della libertà personale e l'ordinanza confermativa, oggetto di ricorso per cassazione, si fondano sugli approdi - ritenuti concordi e di univoca significazione - dell'attività di intercettazione, oltre che sul contenuto delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, sui risultati degli atti di diversi procedimenti penali e, infine, sul contenuto delle ulteriori attività poste in essere in sede di investigazioni. Il provvedimento restrittivo della libertà personale ha riguardo alla partecipazione &la associazione a deiinquere di stampo mafioso denominata "clan dei casalesi", oltre che ad una ipotesi di trasferimento fraudolento di valori e, infine, ad una contestazione di riciclaggio di denaro di provenienza delittuosa, questi due ultimi reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo complessivamente sei motivi (quattro censure, che presentano connotazioni tra loro comuni, vengono spiegati nell'interesse di entrambi i ricorrenti; il quinto motivo viene coltivato nell'interesse dei solo [OSCURATO:PERSONA], mentre ii sesto concerne esclusivamente la posizione di [OSCURATO:PERSONA]); tali motivi si trovano di seguito riassunti entro i limiti necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo - comune ad entrambi gli indagati - viene denunciata violazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 121, 273, 309, 266, 267 e 271 cod. proc. pen. La difesa si duole della omessa o apparente risposta fornita dal Tribunale del riesame, a fronte della specifica censura formulata in sede di gravame, relativamente all'utilizzo del metodo di intercettazione consistente nella inoculazione di captatore informatico. Rappresenta la difesa che la ricorrenza dei sufficienti indizi, oltre che del carattere necessitato della captazione, non possono comunque sostituire la motivazione cd. rafforzata occorrente, in ordine al profilo della opportunità di ricorrere all'utilizzo del trojan, piuttosto che all'uso di una normale microspia. 2.2. Con íí secondo motivo - comune ad entrambi gli indagati - articolato in sei doglianze specifiche, viene denunciata violazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 121, 273, 309 cod. proc. pen e 512-bis cod. pen., oltre che per apparenza della motivazione in ordine alla ritenuta integrazione della fattispecie contestata sub 2), anche rispetto alle deduzioni difensive prospettate attraverso la memoria depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonc e per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla provenienza della provvista impiegata per la costituzione della Vonax s.r.i.s., anche rispetto alle dichiarazioni rese da Dante e [OSCURATO:PERSONA]. La difesa deduce poi: - errore di diritto, con riferimento alla ritenuta possibilità di configurare il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., anche in capo all'autore del reato presupposto di cui all'art. 648-bis cod. pen.; - alla pagina numero dieci dell'ordinanza impugnata, può leggersi che le somme impiegate per la intestazione fittizia contestata deriverebbero dal "recupero crediti", operato da [OSCURATO:PERSONA] dopo la sua scarcerazione, avvenuta nel 2019; ciò sarebbe in insanabile contrasto - in ipotesi difensiva - con l'assunto contenuto alla pagina numero tredici del medesimo provvedimento, per ciò che attiene alla contestazione sub 2) della rubrica, laddove si individua, quale reato presupposto, quello di cui all'art. 416-bis cod. pen.; - vi sarebbe una illogicità del provvedimento impugnato, nella parte in cui essa non collima con quanto ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari emittente, a proposito delle contestazioni mosse ai familiari dell'indagato relativamente alla suddetta attività di recupero dei crediti; - per ciò che inerisce alla vicenda Vonax, l'ordinanza impugnata ritiene che il denaro utilizzato per costituirla sia derivato dall'attività di recupero dei crediti, condotta a partire dal marzo 2019. [OSCURATO:SOCIETA] riesame non avrebbe però chiarito quale somma sia stata corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] e dai familiari dello stesso, in ragione di lavori esperiti, né ha chiarito se tali somme effettivamente corrispondano a quelle poi riversate nelle casse della Vonax; - quanto all'elemento soggettivo del reato, impropriamente il Tribunale del riesame avrebbe valorizzato il contenuto della conversazione n. 125 del 05/11/2021; - vi sarebbe motivazione del tutto omessa, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per quanto concerne il fatto che questi abbia agito al fine di eludere i provvedimenti in materia di misure di prevenzione, ovvero di perpetrare alcuno dei reati implicati dalla ipotizzata fittizia intestazione. 2.3. Con il terzo motivo - comune ad entrambi gli indagati - articolato in quattro doglianze specifiche, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 121, 273, 309 cod. proc. pen., 648-bis e 648-ter cod. pen. La difesa, in particolare, lamenta: - mancanza di motivazione, già sotto il profilo grafico, in ordine alle note difensive depositate all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché perfetta sovrapponibilità del provvedimento impugnato, rispetto all'ordinanza genetica, restrittiva della libertà personale; - apparenza di motivazione, in ordine alla ritenuta integrazione della fattispecie di reato contestata al capo 3), oltre che mancata indicazione dei sodali che avrebbero fatto parte, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], del contestato sodalizio criminale; - secondo il costrutto accusatorio, si sarebbe verificata una attività di recupero crediti, realizzatasi nei fatto di chiedere con insistenza a taluni imprenditori il versamento di somme di denaro, a titolo di corrispettivo illecito per l'aggiudicazione di appalti pubblici; non sarebbero però emersi elementi di valutazione e conoscenza affidabili, dotati di una concreta attitudine ad avvalorare taie tesi. Si lamenta, da parte della difesa, l'omessa motivazione in ordine aiie doglianze espressamente formulate - in ordine a tale specifico punto della vicenda - a mezzo della già citata memoria difensiva depositata il 20/12/2022; - sarebbe stata totalmente ignorata la posizione di [OSCURATO:PERSONA], incongruamente accomunato in una valutazione sovrapponibile rispetto a quella di [OSCURATO:PERSONA]. Avrebbe invece dovuto, ii Tribunale del riesame, indicare da quali elementi si potesse desumere la consapevolezza - in capo ad [OSCURATO:PERSONA] - circa la provenienza delittuosa della provvista oggetto dell'ipotizzata attività di riciclaggio e, inoltre, avrebbe dovuto precisare le circostanze idonee a palesare la sussistenza deiia consapevolezza, da parte di questi, di "ripulire' denaro proveniente da [OSCURATO:PERSONA] o, comunque, di appartenenza del clan, non apparendo sufficiente - allo specifico fine - la valorizzazione della non tracciabilità delle somme riversate nella Vonax. 2.4. Con il quarto motivo - comune ad entrambi gli indagati - viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agii artt. 121, 273, 309 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen. La difesa, in particolare, deduce: - mancanza, già sotto il profilo grafico, di motivazione in ordine alla memoria difensiva depositata il 20/12/2022; - motivazione soio apparente, circa la ricorrenza della circostanza aggravante di cui aii'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.5. Con il quinto motivo, articolato in cinque specifiche doglianze e formulato nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agii artt. 121, 273, 309, 106 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen. La difesa, in particolare, deduce quanto segue: - apparenza di motivazione, in ordine alla ritenuta integrazione della fattispecie contestata al capo 1), anche con riferimento alla errata ermeneutica inerente alla fattispecie ex art. 416-bis cod. pen; - apparenza di motivazione, in riferimento alla omessa individuazione dei presupposti integrativi della nuova partecipazione associativa dell'indagato, con specifico riferimento alle deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - intrinseca contraddittorietà, nonché manifesta iliogicità della motivazione attinente alla vicenda del recupero dei crediti, ritenuta indicativa della partecipazione dell'indagato ad una associazione camorristica; - apparenza di motivazione, con riguardo alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese da Dante e [OSCURATO:PERSONA], oltre che travisamento in ordine alle dazioni di denaro da questi richiamate. 2.6. Con il sesto motivo, formulato nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in riferimento agii artt. 121, 274, 275 e 309 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale dei riesame di Napoii motivato in ordine allo specifico profilo, pure dedotto dalla difesa, concernente la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati, da tutelare attraverso l'adozione di misura cautelare. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in parziale accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevando il difetto dei gravi indizi di coipevolezza, con riferimento a tutti i reati alio stesso ascritti; ha invece chiesto il rigetto del ricorso proposto nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]. 4. La difesa dei ricorrenti ha rassegnato memoria di replica con motivi aggiunti, illustrando e specificando uiteriormente ie doglianze già articolate, con particolare riferimento alla prima di esse. La difesa, in particolare, ha ribadito l'inadeguatezza della motivazione che è stata posta a fondamento dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni, impropriamente effettuate mediante il ricorso al captatore informatico; sul punto, ha richiamato giurisprudenza di legittimità ed ha ribadito come il captatore informatico - in considerazione della notevole capacità di introdursi nella sfera di riservatezza del cittadino - possa essere utilizzato solo ove necessario e previa adeguata motivazione. La sopra detta necessità deve riguardare il quomodo dell'attività di captazione e la relativa motivazione deve dar conto della congruità riscontrabile, tra la tecnica esecutiva ed il particolare contesto investigativo. La difesa stigmatizza come intrinsecamente illogico, infine, quanto ipotizzato dal Tribunale del riesame, in ordine al fatto che la Vonax sarebbe stata costituita con grazie al reimpiego dei proventi derivanti dal recupero crediti, praticato da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. Giova integrare il quadro descrittivo delineato in parte narrativa, mediante l'ulteriore sintetico richiamo alle parti maggiormente significative del provvedimento impugnato. L'esistenza e la perdurante operatività del sodalizio di stampo camorristico noto come "clan dei casalesi" rappresenta, attenendosi all'ordinanza impugnata, un fatto ormai incontrovertibilmente acclarato, grazie all'intervento di una serie di pronunce passate in giudicato. L'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - classe 1978, detto "il rosso" - è soggetto pregiudicato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; la sentenza che lo ha condannato, in via definitiva, per ia violazione di tale fattispecie delittuosa, io descrive quale imprenditore ai servizio dell'organizzazione camorristica e attivo, essenzialmente per il tramite di prestanome. Secondo l'ordinanza impugnata, proprio nell'ambito di tale interposizione fittizia, una volta rimesso in libertà lo [OSCURATO:PERSONA], è stata costituita la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riesame, peraltro, richiama l'esistenza di iniziative, assunte da [OSCURATO:PERSONA] anche durante ii periodo di carcerazione, volte a riscuotere crediti per conto dei sopra detto sodalizio delinquenziale. Tali iniziative sono state ricostruite grazie alle intercettazioni, che i Giudici di merito ritengono rivestire una sicura valenza evocativa, nonché in base alle risultanze di articolate indagini bancarie. Stando all'impianto accusatorio, dunque, le somme investite neiia suddetta Vonax provenivano, sostanzialmente, dalle attività di recupero dei crediti correlati agli appalti, in ordine ai quali [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna nel processo denominato "Normandia". L'attività di reinvestimento integrerebbe, quindi, i modelli legali di cui agli artt. 648 e 648 bis cod. pen. Quanto ai reato sub 2), le intercettazioni versate nell'incarto processuaie proverebbero come lo [OSCURATO:PERSONA] - sebbene detenuto dal 2010 al 2019 - una volta scarcerato, abbia ripreso ad occuparsi fattivamente del settore degli appalti pubblici; ciò a riprova della persistenza del vincolo associativo, restato intonso nonostante il trascorrere di tale lungo arco temporale e ad onta deiia sottoposizione dell'indagato ai regime detentivo. Saldando poi il dato deli'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla compagine camorristica, con il complessivo contesto nel quale si inquadrano le vicende ora sottoposte a vaglio giudiziario, nonché tenendo conto delle modalità esecutive che hanno connotato i fatti ascritti, il Giudice per le indagini preliminari e, in seguito, il Tribunale dei riesame hanno reputato sussistenti anche i requisiti postulati dalla circostanza aggravante ex 416-bis.1 cod. pen. Con riferimento al profilo delle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha valorizzato - quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - l'esistenza del sopra detto titolo di reato, in relazione al quale vige la cd. doppia presunzione; ha poi correlato tale dato con Vuiteriore elemento, di carattere oggettivo, costituito dall'esistenze di un pregiudizio specifico a carico del ricorrente, pervenendo alla conclusione della necessità di adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale di massimo rigore. Relativamente a [OSCURATO:PERSONA], se ne è considerata la caratura criminale, per così dire, di secondo grado, ossia subordinata rispetto a queiia - sicuramente di maggior spessore - di [OSCURATO:PERSONA]; si è giunti, in tal modo, a ritenere adeguata anche l'adozione del presidio cautelare immediatamente meno afflittivo. 3. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimento impugnato, la disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco interpretativo tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili: a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cauteiari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare - entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa i'attendibilità delle fonti e la riievanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno deiia gravità dei quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - Ola ie successive, Sez. 2, n. 27866 dei 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondo cui: «In tema di misure cauteiari personali, ii ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa vaiutazione degli elementi esaminati dai giudice di merito». b) Occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: «In tema di procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata &l'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., con ia conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, a fronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 - 01). Nei caso di specie ii ricorso, che denuncia l'omesso esame di alcuni motivi di impugnazione ed il vizio di motivazione, non può ritenersi fondato. Può dunque passarsi all'analisi specifica dei singoli motivi di ricorso, 5. Con il primo motivo, la difesa assume essersi verificata violazione del disposto degli artt. 266, 267 e 271 cod. proc. pen., in relazione alla mancata sussistenza deiia necessaria motivazione "rafforzata", alla base delle autorizzazioni all'impiego del captatore informatico. Il dedotto vizio si anniderebbe nell'essersi il Tribunale limitato a riportare i decreti autorizzativi, deducendone ipso facto l'adeguatezza giustificatrice, contestata in sede di riesame. La ciogiianza è da disattendere. 5.1. Deve premettersi che, quanto alla problematica dello svolgimento delle operazioni di intercettazione tramite captatore informatico (un software-virus comunemente denominato trojan) la giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione, ha compiuto importanti affermazioni, in primis mediante la pronuncia deiie Sezioni Unite n. zbbbb dei 28/4/2016, Scurato, Rv. 266905-06; tale pronuncia ha affrontato il problema rilevando come, in tema di intercettazioni ambientali, fosse legittima l'utilizzazione di tale innovativo strumento tecnologico e come la possibilità di tale suo utilizzo derivasse direttamente dalle disposizioni normative vigenti ed in particolare dall'art. 13 dei d.i. n. 152 dei 1991, convertito in L. n. 203 del 1991, in tal modo limitandone l'utilizzo ai reati di "criminalità organizzata", offrendo anche la corretta nozione di tale categoria criminoíogica secondo la ratio deiia disciplina dettata nei 1991. Quanto alla natura di tale captatore informatico, le Sezioni Unite, così come la giurisprudenza successiva, hanno sottolineato il suo essere costituito, appunto, da un software, del tipo definito simbolicamente trojan horse (chiamato "captatore informatico" già nelle prime pronunce sui tema - cfr. Sez. 5, n. 16556 dei 14/10/2009, dep. 2010, Virruso, Rv. 246954 - oppure "agente intrusore": cfr. Sez. 6, n. 27100 del 26/05/2015, Musumeci, Rv. 265654). Il programma informatico viene installato all'interno di un dispositivo-obiettivo (il target, che può essere un computer, un tablet o uno smartphone), abitualmente a distanza e in modo occulto, per mezzo dei suo invio con una e-mail, un sms o un'applicazione di aggiornamento, attivata dallo stesso dispositivo obiettivo. Il software si compone di due moduli principali: il primo (server) è un programma di piccole dimensioni, destinato a infettare il dispositivo bersaglio; il secondo (client) è l'applicativo che il virus usa per controllare detto dispositivo. La peculiarità di taie strumento consiste nei fatto che, attraverso li suo utilizzo, è possibile captare l'intero flusso di informazioni provenienti dal dispositivo elettronico in cui il virus informatico è stato inoculato, permettendo di farne copia attraverso l'ispezione anche dell'hardware; si possono registrare le conversazioni in presenza, semplicemente attivando il microfono del dispositivo "infettato"; si può mettere in funzione la web-camera, così carpendo le immagini visuaiizzabiii; si può decifrare quanto viene digitato sulla tastiera collegata al sistema, nonché visualizzare ciò che appare sullo schermo del dispositivo "bersaglio". In sostanza, il captatore informatico consente di seguire costantemente il bersaglio, con un'attivazione continua e l'apprensione di tutti i dati in esso contenuti, sfuggendo eventualmente anche alle protezioni antivirus, nonché di trasmettere via internet i dati in tempo reale, ovvero ad intervalli prestabiliti, ad altro sistema informatico in uso agli investigatori. Successivamente all'intervento delle Sezioni Unite Scurato, il legislatore ha emanato una specifica disciplina dei nuovo strumento intercettativo, emanando ii d. igs. 29 dicembre 2017, n. 216 (cd. decreto Orlando), il cui art. 4 ha modificato il comma 2 dell'art. 266 cod. proc. pen., inserendo espressamente - fra l'altro - la possibilità di dar luogo alle intercettazioni tra presenti tramite captatore informatico. 5.2. Chiarita la natura e - necessariamente in modo sintetico - esposte ie modalità attraverso le quali opera lo strumento del captatore informatico, occorre passare alla verifica in ordine alla sussistenza del presupposto di legittimità concreta di tale modalità di intercettazione, ossia il rispetto dell'obbligo di motivazione puntuale sull'esistenza di sufficienti, sicuri e obiettivi indizi di esistenza dei reato di criminalità organizzata; obbligo di motivazione rafforzata che funge, evidentemente, da elemento di bilanciamento, rispetto alla ragguardevole attitudine intrusiva del mezzo usato. Giova però anche sottolineare come il Legislatore abbia circoscritto, all'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., la giustificazione esplicita delle ragioni per iy le quali si deve dar corso ad intercettazione tramite captatore informatico, a quelle relative alla sua "necessità" per lo svolgimento delle indagini, non facendo riferimento ad altri requisiti, pure richiamati dalla difesa. 5.3. Il ricorrente, per quanto concerne l'eccezione relativa all'illegittimità ed al difetto di motivazione dei decreti di intercettazione, con i quali si è disposto che l'attività di indagine avvenisse tramite virus trojan, non si confronta con le argomentazioni spese nell'ordinanza del Tribunale dei riesame di Napoli. Nei provvedimento impugnato, infatti, è stata data adeguata risposta alle eccezioni sollevate, in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni, avuto riguardo sia alla loro legittimità (secondo le linee guida tracciate dalla giurisprudenza della Corte di cassazione) sia alla loro specifica motivazione. L'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata, con riferimento ai tema inerente ai provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni, pur tenendo conto delle particolari connotazioni richieste per l'utilizzo del captatore informatico, non è né insussistente né inadeguata. [OSCURATO:SOCIETA] riesame di Napoli, dunque, ha chiarito come il requisito della motivazione rafforzata risulti rispettato tanto nei decreti emessi dai Pubblico ministero in via d'urgenza, quanto dai Giudice per le indagini preliminari nei relativi provvedimenti di convalida; le medesime connotazioni, collimanti con l'esigenza di motivazione rafforzata, presentano poi i decreti di autorizzazione alla proroga delle intercettazioni. Nell'ordinanza impugnata - in sede di analisi del contenuto e della struttura dei provvedimenti autorizzativi - si evidenziano inoltre i seguenti dati: - la sussistenza di sufficienti indizi di reato, relativamente al reato associazione a delinquere di stampo camorristico; - la perdurante operatività del sodalizio di appartenenza, oltre che l'attualità delle condotte di natura mafiosa ancora in corso; - l'esistenza di una convulsa attività di recupero dei crediti, attinenti a pregressi appalti illeciti, con la consequenziale necessità di frequente interazione fra i sodali, nonché di continui contatti con gli imprenditori dai quali si esigevano i vari versamenti. Tali ragioni argomentative sostengono pienamente, pertanto, la legittimità della motivazione dei decreti autorizzativi in esame e rispondono agli obblighi giustificativi stabiliti dalle Sezioni Unite Scurato, in modo peraltro non troppo distanti, rispetto a quelli imposti dal legislatore della novella del 2017. 6. Con il secondo motivo, la difesa lamenta violazione dell'art. 512-bis cod. pen., nonché vizio della motivazione, in punto di qualificazione del secondo reato sussunto in incolpazione; quest'ultimo risulterebbe - in ipotesi difensiva - incompatibile con la contestuale accusa dì riciciaggio e autoriciciaggio, non potendo ii primo rappresentare ii delitto presupposto del secondo. La difesa deduce, inoltre, l'apoditticità dell'affermazione in ordine alla provenienza illecita delle somme movimentate, nell'ambito della costituita società oggetto di contestazione. Viene denunciato, inoltre, il vizio di travisamento, relativamente alla somma di 140.000,00 euro, che sarebbe stata ricoiiegata dai dichiaranti Dante e [OSCURATO:PERSONA] a diverso soggetto, omonimo dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Viene dedotta, altresì, la mancata integrazione della fattispecie di cui all'art. 648-bis cod. pen., sottolineandosi come le stesse condotte siano state inserite nei capi 3) e 5), senza persistente contestazione cautelare per valutazione favorevole all'indagato, non più soggetta a impugnazione. Viene poi anche evidenziata una carenza probatoria - o addirittura, la sussistenza della prova in ordine alla veridicità dell'assunto diametralmente opposto - circa la percezione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dei crediti richiesti in epoca successiva ai Vanno 2019. Ulteriore profilo di critica attiene alla dimostrazione in ordine alla ricorrenza del dolo specifico, in capo a ciascun prospettato concorrente del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], la motivazione risulterebbe addirittura inesistente. li motivo è infondato. 6.1. [OSCURATO:PERSONA] conosce e sposa l'orientamento giurisprudenziale, che ritiene la non configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori, nel caso in cui la finalità del soggetto attivo sia rappresentata dalla volontà di agevolare la commissione del delitto di autoriciciaggio ex art. 648-ter.1 cod. pen.; trattasi, infatti, di finalità che non rientra tra gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. Tale modello legale ha trasfuso in ambito codicistico, senza operare cambiamenti testuali, il precedente art. 12-quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito dalla legge n. 356 del 1992; esso sanziona "chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter cod. pen.". Sotto ii profiio dogmatico, la figura tipica ex art. 512-bis cod. pen. è costruita quaie reato a forma libera, che si realizza attraverso la dolosa configurazione di una situazione fenomenica di formale titolarità o disponibilità di un determinato bene, in maniera non corrispondente alla realtà; il profilo volontaristico consiste, quindi, in una finalità elusiva, rispetto a disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniaie o di contrabbando, ovvero nel fine di agevolare la commissione di fattispecie di reato specificamente elencate (delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen.). Questa Corte ha ripetutamente chiarito, peraltro, come il tratto distintivo di tale paradigma normativo risieda proprio nella consapevole creazione di una situazione di difformità, tra la titoiarità formale (solo apparente) e la titolarità di fatto, in ordine ad un determinato compendio patrimoniale, difformità accompagnata dalla suddetta specifica finalizzazione (Sez. 1, n. 14373 del 28/2/2013, Perdichizzi, Rv. 255405). Tale finalità può concernere solo una fattispecie rientrante fra quelle tassativamente indicate nei testo dell'art. 512-bis cod. pen., atteso che íe norme alle quali si ricollegano determinati effetti giuridici sfavorevoli hanno la natura di "norme di stretta interpretazione". 6.2. Nel caso in disamina - stando alla provvisoria incolpazione - il trasferimento fraudolento, ossia l'intestazione fittizia ad [OSCURATO:PERSONA] della gestione e titoiarità della [OSCURATO:SOCIETA]., era finalizzata ad eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, nonché all'agevolazione di condotte di riciclaggio e reimpiego di valori illeciti, relativamente a delitti perpetrati da altri soggetti. Sembra quindi palese l'infondatezza della censura difensiva. 7. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in merito al terzo dei reati oggetto di contestazione. Fra gli altri rilievi, la difesa sottolinea come il delitto di autoriciciaggio possa essere configurato solo nei confronti deiVintraneus. Questo e gli altri profili critici, di cui si duole la difesa, non sono stati adeguatamente considerati dal Tribunale del riesame, il quale sostanzialmente si sarebbe rifugiato dietro il comodo usbergo, rappresentato dalla pedissequa riproposizione degli stessi passaggi salienti già valorizzati nell'ordinanza cautelare: in ragione di ciò, la difesa invoca la deciaratoria di nullità dei provvedimento impugnato. Ulteriore doglianza attiene all'asserita incongruenza, costituita dalla identificazione del denaro reimpiegato in quello riferito ai reati commessi negli anni 2004 e 2005. Il provvedimento evidenzierebbe, inoltre, una profonda carenza motivazionale, in ordine alle condotte tipiche ascrivibili - in concreto - a ciascuno dei due indagati, rispettivamente per autoriciclaggio e riciclaggio. Anche per ciò che inerisce a tale aspetto, la difesa evidenzia l'assoluta carenza di riferimenti diretti alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Attenendosi a quanto sussunto nel provvedimento impugnato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero investito nella Vonax un capitale di circa euro 100.000,00; all'incirca metà di taie somma di denaro venne accreditata - mediante versamenti in contante, ovvero tramite bonifici - sul conto corrente aziendale, con causale "versamento infruttifero soci". Le attività investigative espletate si sono avvalse del ricorso alle intercettazioni, oltre che di accurate indagini bancarie e patrimoniali. è stato quindi possibile accertare, secondo quanto ricostruito in sede di merito, che [OSCURATO:PERSONA] godeva di un reddito particolarmente esiguo e che riceveva periodicamente somme di denaro da [OSCURATO:PERSONA], provvedendo poi al riversamento delle stesse nelle casse societarie. 7.2. La prima obiezione difensiva, secondo cui il soggetto restato estraneo ai delitto presupposto non possa rispondere di autoriciclaggio, non ne fa ipso facto derivare l'esenzione da responsabilità, per il diverso titolo di riciclaggio, parimenti oggetto di contestazione nell'ambito del presente procedimento (si veda Sez. 2, n. 16519 del 22/12/2020, dep. 2021, Grazzani, Rv. 281596, a mente della quale: «Integra ii reato di riciciaggio la condotta di coiui che, non avendo concorso nel delitto presupposto non colposo, contribuisca alla realizzazione del delitto di autoriciclaggio da parte dell'autore del delitto-presupposto, in quanto il reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. è configurabile solo nei confronti delrintraneus"»). 7.3. Si rimprovera ai Tribunale dei riesame, poi, di aver operato un mero richiamo ai tratti essenziali dell'ordinanza genetica (rectius, di aver fatto ricorso alla tecnica redazionale della acritica incorporazione). Pare utile, allora, precisare quale sia la relazione intercorrente, fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il Tribunale è tenuto a fornire in ordine ai temi posti dalla difesa stessa, ribadendosi come l'obbligo di motivazione possa reputarsi adempiuto anche nel caso in cui il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame effettui un rinvio per relationem alle argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, rinvio che sia incastonato in una più ampia valutazione, atta a contrastare - anche per implicito - le deduzioni difensive. Il tutto postula, naturalmente, che le questioni poste dalla difesa non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo - in tal caso - la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate. All'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è quindi pienamente legittima la motivazione che richiami (o addirittura riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765 - 01). In questa prospettiva, si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti dei provvedimento applicativo neiVordinanza resa all'esito del riesame; a patto, però, che tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 - 01).n Vero, in sostanza, che è pienamente consentita la motivazione per relationem, rispetto all'ordinanza impugnata, ma a patto che l'ordinanza del Tribunale del riesame contenga una motivazione che dimostri un vaglio critico e che non si risolva quindi nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento restrittivo della libertà personale, omettendo la valutazione delle dogiianze contenute nella richiesta di riesame (Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111). E nemmeno è consentito - sempre in tema di misure cautelari personali - assolvere all'obbligo di offrire un adeguato e congruo apparato motivazionale (sia dell'ordinanza applicativa di misure coercitive, sia di quella di conferma in sede di riesame), attraverso la mera riedizione dei compendio raccolto in sede di indagini preliminari, facendo affidamento sul requisito dell'autoevidenza dello stesso (Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, Rv. 256262 - 01). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame - lungi dall'operare una acritica riproposizione, magari anche grafica - dei provvedimento impugnato, ha preso analiticamente in considerazione le deduzioni difensive, pronunciandosi in modo congruo e autonomo in ordine a tutti i profili critici della vicenda. 7.4. La difesa si duole della identificazione del denaro reinipiegato nella Vonax, in quello riferito a reati lontani nei tempo. Ma anche sui punto specifico, la motivazione adottata dai Tribunale del riesame di Napoli sembra resistere ad ogni obiezione (si veda quanto riportato alla pagina numero 13 dell'ordinanza impugnata). 7.5. Infine, dal complessivo tenore della motivazione dell'ordinanza de qua, può desumersi una dettagliata differenziazione delle posizioni e dei ruoli rispettivamente ricoperti dai due coindagati, pur nello sforzo teso alla argomentazione sincretica dell'intera complessa vicenda. Di ciascuno dei ricorrenti, infatti, vengono analiticamente esposte le condotte ascritte in concreto; ciascuna posizione viene poi adeguatamente calata in un'ottica valutativa ampia, di carattere onnicomprensivo, dei fatti scrutinati. La doglianza, in definitiva, non può che essere disattesa. 8. Il quarto motivo - comune ad entrambi gli indagati - deduce nullità dell'ordinanza impugnata, stante i'omessa valutazione deiie note difensive; si lamenta, inoltre, la natura soio apparente della motivazione in ordine all'aggravante mafiosa, ritenuta nella sua declinazione soggettiva, sub specie di agevolazione degli scopi e delle attività dell'associazione camorristica. La censura non ha pregio. 8.1. Nella dogiianza, prospettata anche nei termini della vioiazione di legge, la difesa deduce dunque il vizio di motivazione, che si anniderebbe nel non essersi il Tribunale del riesame confrontato in modo puntuale con gli elementi indicati, nonché con gli argomenti articolati nella memoria difensiva depositata il 20/12/2022. Il Tribunale si sarebbe limitato - sui punto - a una conferma dell'impianto concettuale contenuto nell'ordinanza genetica, limitandosi ad aggiungere solo qualche generica considerazione, inadatta a confutare in modo diretto e specifico le deduzioni della difesa. 8.2. Osserva il Collegio come non sussista dubbio alcuno, circa il fatto che il giudice del controllo sia tenuto a confrontarsi con le deduzioni difensive, nonché a tenerne conto nella redazione della motivazione del provvedimento. Sotto tale profilo pertanto, in generale, l'omessa considerazione degli elementi indicati e degli argomenti contenuti nell'atto di impugnazione, ovvero in una memoria difensiva, determina un vizio di motivazione deducibile in cassazione (Sez. 3, n. 36688 dei 06/06/2019, Rinaidi, Rv. 277667 con riferimento alla fase di merito). Al fine della verifica dell'effettiva esistenza in concreto di tale vizio, però, si deve fare riferimento al criterio decisorio tipico della fase e alla decisività del tema introdotto dalla difesa, che deve appunto essere tale da risultare idoneo a destrutturare la conclusione cui il giudice è pervenuto proprio suiia base dello standard probatorio applicato (cfr. Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220). L'onere che il giudice ha di confrontarsi con gli argomenti della difesa, infatti, non può non risentire della specificità del criterio decisorio e degli standard probatori cui deve attenersi il giudice. Ciò anche perché il giudice del controllo non è comunque tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che - nella motivazione - indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto così presente ogni fatto decisivo, tanto che l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione valutabile in sede di legittimità (così Sez. 1, n. 6128 dei 07/11/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 259170, con specifico riferimento al riesame e Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Rv 213630). 8.3. Nel caso di specie, non è condivisibile - ad avviso di questo Collegio - l'assunto difensivo secondo li quale il Tribunale non avrebbe tenuto conto della memoria difensiva depositata il 20/12/2022. Questa memoria è infatti specificamente menzionata nel provvedimento impugnato (si vedano le pagine numero 3, 10 e li); non sembra possibile, quindi, dubitare del fatto che il Tribunale abbia tenuto conto delle doglianze difensive, poi liberamente determinandosi secondo difformi lumi. Magari senza confrontarsi direttamente con ogni specifica e puntuale deduzione della difesa, ma facendo corretto riferimento allo standard probatorio tipico deiia fase cautelare, nonché dando atto dei l'avvenuto deposito della memoria e considerando quanto in questa sostenuto, il Tribunale ha evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto che sussistessero i gravi indizi di colpevolezza. Sotto tale profilo la motivazione, la cui tenuta complessiva non risulta inficiata dagli argomenti e dalle considerazioni indicati nella memoria difensiva, risulta nei complesso dei tutto adeguata. 8.4. Dipanando il medesimo filone di critica, la difesa sostiene esser presente una motivazione solo apparente, circa la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen. Nel caso in esame, tuttavia, le doglianze esposte dai ricorrenti e - ancor prima, i'esame dei provvedimento impugnato - evidenziano [inesistenza di quaisivogiia profilo di «apparenza» motivazionale, nell'ambito di un contesto espressivo che - al contrario - esprime con chiarezza i necessari passaggi logici e storici dell'iter dimostrativo. Va ricordato, infatti, che la motivazione - come ribadito dalla Corte Costituzionale, nella decisione n. 49 del 2015 - non consiste in una mera espressione «di risultato», bensì in un atto che sia «capace di dare conto dell'effettivo apprezzamento delle circostanze probatorie» da parte del soggetto giudicante. Motivare, pertanto, è attività complessa - non riducibile a vuote formule di stile - consistente in una chiara esplicazione delle ragioni che - in fatto come in diritto - consentono di sostenere la decisione. Se, pertanto, non può dirsi indispensabile la riproduzione fori -naie delle fonti dimostrative (potendo essere operata una sintesi ragionata dei loro contenuti), ciò che non può mancare è la chiara e precisa «attribuzione» a dette fonti di un valore dimostrativo, capace di risolvere la quaestio facti nei termini imposti dalle questioni giuridiche che si intendono risolvere. 8.5. [OSCURATO:SOCIETA] riesame di Napoli, in ossequio a tali principi di diritto, ha chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto sussistente l'aggravante de qua; la motivazione adottata dai Giudici di merito si appalesa, sul punto specifico, ampia ed esaustiva, oltre che coerente e priva di fratture logiche. In particolare, [attività deiittuosa oggetto dei provvedimento impugnato è stata raccordata alla precedente condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA], del quale è stata adeguatamente delineata la figura di imprenditore intraneo all'organizzazione camorristica e posto in posizione apicale, all'interno di questa. Il collegamento con la pregressa attività criminosa, desunto da elementi di inequivocabiie valenza dimostrativa, ha correttamente portato a individuare l'esistenza di una continuità - di carattere operativo e teleologico - fra le attuali e le pregresse condotte. Il tutto è stato incastonato, quindi, nella complessiva prospettiva finalistica, volta a consentire all'associazione criminale di riferimento di riacquistare una posizione di predominio, nei settore degli appalti pubblici e in un determinato ambito territoriale di influenza.Tale motivazione, come detto puntuale e analitica, non presta il fianco a critiche in sede di legittimità. 9. Con il quinto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e di carenza di motivazione, in merito alla gravità indiziaria concernente il reato associativo ascritto a [OSCURATO:PERSONA]. La difesa, sui punto specifico, lamenta la sussistenza di una sorta di inquadramento marcatamente retrospettivo (dunque, ricollegato al tempo che era stato oggetto della precedente condanna) in ordine alla valutazione dei dedotti indizi. Il ricorrente aggiunge la genericità dei riferimenti a fatti successivi, rispetto alla scarcerazione del 2019, per trarne la conseguenza della incoerenza degli elementi di valutazione e conoscenza raccolti, rispetto ai principi di diritto enucleati dalle Sezioni Unite di questa Corte [Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889: «La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche dei caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (Vedi: Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01); in tema di associazioni di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consoiidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione»]. 9.1. Circa i'addebito associativo, che riguarda il solo [OSCURATO:PERSONA], la prospettazione difensiva pare quindi tesa a rivalutare al ribasso gli elementi - collocabili in epoca successiva al 2019 - che risultano analizzati nel provvedimento impugnato, così giungendo sostanzialmente a dequotare il riferimento alla condanna già riportata dall'indagato, con riferimento ad un periodo di tempo immediatamente antecedente. 9.2. Occorre allora ricordare il costante insegnamento di questa Corte, a mente della quale, con riferimento al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, la gravità indiziaria postulata per l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale - in sede cautelare - può legittimamente essere ricavata dall'esistenza di una precedente condanna a carico dei medesimo soggetto, che sia stata irrogata a causa dell'adesione allo stesso sodalizio, nonché dalla valorizzazione del ruolo assunto, dal soggetto medesimo, all'interno della societas sceleris, valutati unitamente agli ulteriori elementi di valutazione e conoscenza emersi. Il tutto può quindi, saldandosi in una valutazione di carattere non atomistico e parceilizzato, bensì globale delle attività delinquenziali dipanatesi nel tempo, suffragare la tesi accusatoria, circa la perdurante organicità del soggetto all'organizzazione, con riferimento al periodo successivo rispetto a quello cui è riferita la condanna (il principio di diritto si trova enunciato in Sez. 6, n. 3508 dei 24/10/2019, dep. 2020, Ammendoia, Rv. 278221; si potranno vedere anche n. 43094 del 2013 Rv. 257427; n. 32020 del 2018, Rv. 273572; n. 1470 del 2008, Rv. 238839 - 15 i 01, n. 21460 del 2019 Rv. 275586). 9.3. li percorso logico e deduttivo seguito dai Tribunale dei riesame risulta quindi - ad onta delle critiche sussunte nel ricorso - del tutto ineccepibile. I Giudici del merito hanno infatti, in primo luogo, evidenziato la condanna riportata da [OSCURATO:PERSONA] [sentenza della Corte di appello di Napoli del 17/02/2014, passata in giudicato il 26/03/2015, per i reati di cui agii artt. 416-bis cod. pen. (commesso nei periodo compreso fra ii 2004 e il 2012), 110, 353 cod. pen., 7 L. 203 del 1991, 12-quinquies Legge 356 del 1992]. Di tale condanna viene riportato, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, il passaggio che delinea il ricorrente - definito come fieramente intraneo al clan dei Casalesi - quale soggetto protagonista di condotte di turbativa d'asta (anzi, specificamente preposto alla gestione, nell'interesse dell'organizzazione, del settore degli appalti pubblici banditi nei territori assoggettati all'influenza di questa). A tale ininterrotta appartenenza ha fatto inevitabilmente seguito - stando a quanto ricostruito nell'ordinanza genetica e avallato in sede di riesame - la ricostituzione, &l'indomani della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], della precedente fitta trama di rapporti e contatti, nonché la ripresa della medesima tipologia di condotte delittuose poste in essere in precedenza. In tale quadro, secondo i Giudici napoletani, va ad incastonarsi la costituzione della Vonax, con la fittizia intestazione a [OSCURATO:PERSONA] delle quote del capitale sociale. La iinea argomentativa seguita dai Tribunale dei riesame appare lineare e coerente, oltre che perfettamente in linea con i sopra richiamati insegnamenti nomofilattici; il tutto combacia alla perfezione, nel comporre un provvedimento privo di vizi rilevabili da parte di questa Corte. 10. Con il sesto motivo, formulato nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], ci si duole della sussistenza dei vizi di violazione di legge e di carenza di motivazione, in punto di verifica dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. 10.1. Giova allora premettere un sintetico richiamo ai consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628); in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità dei discorso motivazionaie svolto nei provvedimento e non sui contenuto della decisione; sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti -de iibertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delie esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). In ordine ai profili di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, infatti, deve rilevarsi che, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta ulteriori reati della stessa specie, il requisito della "concretezza", cui si richiama l'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., riguarda l'indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede (Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone, Rv. 265623). Con riferimento al requisito dell'attualità, pare sufficiente rifarsi ali orientamento espresso da Sez. 3, n. 9041 dei 15/02/2022, (jizzi, Rv. Zt3a391, a mente della quale: «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica suiia possibilità di condotte reiterative, aiia stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche ia previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Sez. 5, n. 1154 dei 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Munciguerra, Rv. 282767). 10.2. Tanto chiarito al fine di delineare il contesto dogmatico entro cui si colloca la tematica dedotta, può precisarsi come la decisione impugnata non meriti - neiia sede di legittimità - alcuno stigma. La motivazione adottata dal Tribunale del riesame, infatti, deve essere collegata alla articolata e convincente struttura argomentativa dell'ordinanza genetica, laddove erano stati adeguatamente analizzati gli aspetti inerenti ai pericolo concreto di reiterazione di condotte delinquenziali di analoga natura, nonché i relativi profili dell'attualità e della concretezza. Il provvedimento cautelare, dunque, valorizzava la gravità della allarmante condotta serbata, pur sottolineando il ruolo marginale rivestito da [OSCURATO:PERSONA], nell'iter criminis complessivo. Il provvedimento impugnato, ribadendo il giudizio di sussistenza delle già ravvisate esigenze cautelari, ha fatto esplicito riferimento - oltre che alla gravità dei fatti in ordine ai quali il ricorrente risulta gravemente indiziato - anche al complessivo contesto criminale, all'interno del quale egli risulta inserito, evidenziando altresì la spregiudicatezza e la trasgressività che ne hanno connotato le azioni. Si è in presenza, in sostanza, di un apparato argomentativo privo di vizi logici, quindi resistente a qualsiasi censura in questa sede. 11. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, i ricorsi devono essere rigettati; segue ex lege la condanna dei ricorrenti ai pagamento dell