Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 11568/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/02/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto: l'accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo ed il conseguente annullamento con rinvio del decreto impugnato; ed il rigetto del ricorso nel resto; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 24 febbraio 2021 la Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale riforma del decreto in data 14 maggio 2019 del Tribunale di Caltanissetta, ha revocato il sequestro e la confisca dei beni immobili meglio specificati nello stesso provvedimento di secondo grado e ha confermato nel resto le statuizioni ablative rese con il primo decreto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] COLLODORO, aventi a oggetto i beni (quote societarie, beni immobili e diritti reali immobiliari, veicoli) intestati alla sorella dello stesso proposto, Vincenza COLLODORO nonché al marito di lei Rocco [OSCURATO:PERSONA] e ai loro figli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il provvedimento di secondo grado, nella parte in cui ha confermato la decisione di confisca, con un unico atto, è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di tutti i terzi interessati, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 6 e 7, comma 1, d.

Igs 159/2011 in ordine all'omesso accertamento dell'attualità della pericolosità sociale del proposto e si è assunto che la motivazione del decreto impugnato sarebbe, sul punto, inesistente o meramente apparente.

2.2. Con il secondo motivo, segnatamente con riguardo alla confisca dell'abitazione sita a Gela, via [OSCURATO:PERSONA] (in catasto al foglio 187, part. 1477, sub. 29, acquistata il 23 maggio 2003) si è denunciata la violazione dell'art 24 d.

Igs 159/2011 e si è assunto che la motivazione sarebbe inesistente o meramente apparente. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Al fine di provvedere, occorre premettere che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: - nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.

Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 — 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); - la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).

2. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di legge a cagione dell'omesso accertamento dell'attualità della pericolosità sociale del proposto da parte della Corte territoriale, che avrebbe reso una motivazione inesistente.

La difesa ha richiamato: l'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte relativo al reato di cui all'art. 75 d.

Igs. 159/2011 (Sez.

U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 - 01) che ha escluso che possa ravvisarsi il detto illecito penale nei confronti del soggetto cui sia stata applicata la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura; nonché quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 291/2013; ed ha censurato il provvedimento di confisca perché (come già il sequestro) è stato adottato senza la previa rivalutazione della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] COLLODORO, alla luce del lungo periodo di carcerazione, terminato nel 2005, e che avrebbe dovuto compiersi ai sensi dell'art. 15 d.

Igs. 159 cit., in ossequio ai principi posti da Sez.

U n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, in punto di attualità della pericolosità sociale, e del disposto dell'art. 14, comma 2 -ter, d.

Igs. 159 cit.

L Di conseguenza, ad avviso dei ricorrenti, «il decreto applicativo della misura di prevenzione» doveva ritenersi inefficace.

2.1. Il motivo è inammissibile, poiché manifestamente infondato e perché privo di specificità rispetto alla ratio della decisione impugnata.

È, infatti, dirimente osservare che le allegazioni svolte dai ricorrenti non hanno alcuna inerenza ai presupposti su cui si fonda la statuizione ablativa, attenendo al diverso tema della verifica dell'attualità della pericolosità sociale del proposto sia all'atto dell'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (Sez.

U, n. 111/2018, cit.), sia alla rivalutazione di essa prima che la misura personale applicata venga eseguita allorché il prevenuto è stato ristretto (art. 14, comma 2 -ter, d.

Igs. 159 cit. e già Corte cost. n. 291/2013; cfr. Sez. 5, n. 42678 del 13/10/2021, Guidotto, n.m.) nonché ai fini della sussistenza delle ipotesi di reato previste dall'art. 75 d.

Igs. 159 cit. (Sez.

U, n. 51407/2018, cit.).

Difatti, «le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione» (art. 18, comma 1, d.

Igs. 159/2011; cfr., per tutte, Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604 - 01); e nel caso in esame, per l'appunto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] COLLODORO è stata avanzata la proposta di applicazione soltanto di misure patrimoniali e, in accoglimento di essa, è stata disposta la confisca, senza che occorra aver riguardo all'attualità della sua pericolosità sociale (e non essendo stato sollevato con il motivo in esame il diverso tema della correlazione temporale tra acquisto dei beni oggetto di ablazione e manifestazione della pericolosità sociale del proposto).

3. Con il secondo motivo, la difesa ha prospettato la violazione dell'ad 24 d.gs 159/2011 e dei principi costituzionali da parte del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha disposto la confisca dell'immobile ubicato in Gela, via [OSCURATO:PERSONA] (in catasto al foglio 187, part. 1477, sub. 29, acquistata il 23 maggio 2003), acquistato il 25 maggio 2003.

Sul punto ha rappresentato che la Corte territoriale, in riforma del decreto di primo grado, ha disposto la restituzione agli aventi diritto di tutti i beni acquisiti dal nucleo familiare di Rocco [OSCURATO:PERSONA] anteriormente al 2005, ad eccezione dell'unità in discorso che ha ritenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] COLLODORO successivamente al medesimo anno 2005.

Sotto tale profilo, però, la Corte avrebbe errato in quanto nel caso di specie: si tratterebbe di un'ipotesi di disponibilità indiretta; incomberebbe sull'accusa l'onere di dimostrarla rigorosamente; la Corte territoriale l'avrebbe ritenuta in forza delle dichiarazioni del collaboratore Crocifisso [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l'abitazione sarebbe stata usata quale sede per le riunioni delle consorteria criminale e che, pur avendo egli riportato di aver incontrato «stabilmente e continuamente» il proposto a Gela per organizzare atti criminali, non sarebbero sufficienti a fondare la prova della disponibilità dell'immobile, in assenza di riscontro e senza che si sia argomentato sul fatto che nel caso di specie al più avrebbe avuto luogo un occasionale accesso all'immobile in corso di allestimento (come si evincerebbe dal verbale di sopralluogo effettuato dallo [OSCURATO:PERSONA] con personale dello SCO di Caltanissetta il 3 dicembre 2009, profilo sul quale neppure si sarebbe argomentato) che, pertanto, non avrebbe potuto ritenersi nella disponibilità di alcuno.

Ancora, il decreto non avrebbe argomentato neppure sul fatto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver preso parte a un incontro non nell'appartamento sequestrato ma in un immobile diverso di proprietà di altri soggetti.

Ragion per cui, in maniera illogica e senza l'approfondimento necessario del rapporto tra il proposto e il congiunto (intestatario del bene), si è ritenuta provata la disponibilità del bene in capo al COLLODORO, quantunque lo [OSCURATO:PERSONA] non abbia parlato di incontri delle consorterie criminali nell'appartamento in argomento ma abbia riferito di avere appreso direttamente dal COLLODORO che quest'ultimo aveva la disponibilità dell'appartamento del cognato Rocco GIORRANELLO.

3.1. Il motivo in esame è inammissibile.

La Corte territoriale - che ha ravvisato, sulla base degli elementi in atti (in particolare, le conversazioni intercettate), un legame societario di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] COLLODORO e l'affine Rocco [OSCURATO:PERSONA] nel periodo successivo al 2005 (riformando la statuizione ablativa resa dal Tribunale con riferimento ai beni acquistati anteriormente) - ha tuttavia attribuito al proposto la disponibilità dell'immobile de quo, intestato allo stesso GIORRANELLO ed acquistato nel 2003, sulla scorta delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha individuato l'unità nel corso di un sopralluogo ed ha riportato che esso era adibito a incontri tra sodali (la Corte ha altresì esposto che l'unità, all'epoca dei fatti in discorso, in effetti non era abitata da nessuno dei componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha pure rilevato correttamente che le propalazioni dello [OSCURATO:PERSONA], per costante giurisprudenza, non richiedono nel procedimento di prevenzione un riscontro ex art. 192, comma 3, cit. (cfr. Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Cottitto, Rv. 278049 - 01).

Dunque, nel caso in esame non può ravvisarsi, con evidenza, una motivazione apparente, poiché la Corte di appello ha dato conto del percorso seguito per pervenire alla conclusione adottata e degli elementi su cui l'ha fondata.

E le allegazioni difensive in realtà hanno addotto, nei termini appena esposti, «un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), ossia un vizio di motivazione che potrebbe rilevare sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e che, pertanto, non può essere ritualmente dedotto in relazione al decreto impugnato.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/02/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto: l'accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo ed il conseguente annullamento con rinvio del decreto impugnato; ed il rigetto del ricorso nel resto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 24 febbraio 2021 la Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale riforma del decreto in data 14 maggio 2019 del Tribunale di Caltanissetta, ha revocato il sequestro e la confisca dei beni immobili meglio specificati nello stesso provvedimento di secondo grado e ha confermato nel resto le statuizioni ablative rese con il primo decreto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] COLLODORO, aventi a oggetto i beni (quote societarie, beni immobili e diritti reali immobiliari, veicoli) intestati alla sorella dello stesso proposto, Vincenza COLLODORO nonché al marito di lei Rocco [OSCURATO:PERSONA] e ai loro figli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il provvedimento di secondo grado, nella parte in cui ha confermato la decisione di confisca, con un unico atto, è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di tutti i terzi interessati, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 6 e 7, comma 1, d. Igs 159/2011 in ordine all'omesso accertamento dell'attualità della pericolosità sociale del proposto e si è assunto che la motivazione del decreto impugnato sarebbe, sul punto, inesistente o meramente apparente. 2.2. Con il secondo motivo, segnatamente con riguardo alla confisca dell'abitazione sita a Gela, via [OSCURATO:PERSONA] (in catasto al foglio 187, part. 1477, sub. 29, acquistata il 23 maggio 2003) si è denunciata la violazione dell'art 24 d. Igs 159/2011 e si è assunto che la motivazione sarebbe inesistente o meramente apparente. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Al fine di provvedere, occorre premettere che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: - nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 — 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); - la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). 2. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di legge a cagione dell'omesso accertamento dell'attualità della pericolosità sociale del proposto da parte della Corte territoriale, che avrebbe reso una motivazione inesistente. La difesa ha richiamato: l'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte relativo al reato di cui all'art. 75 d. Igs. 159/2011 (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 - 01) che ha escluso che possa ravvisarsi il detto illecito penale nei confronti del soggetto cui sia stata applicata la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura; nonché quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 291/2013; ed ha censurato il provvedimento di confisca perché (come già il sequestro) è stato adottato senza la previa rivalutazione della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] COLLODORO, alla luce del lungo periodo di carcerazione, terminato nel 2005, e che avrebbe dovuto compiersi ai sensi dell'art. 15 d. Igs. 159 cit., in ossequio ai principi posti da Sez. U n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, in punto di attualità della pericolosità sociale, e del disposto dell'art. 14, comma 2 -ter, d. Igs. 159 cit. L Di conseguenza, ad avviso dei ricorrenti, «il decreto applicativo della misura di prevenzione» doveva ritenersi inefficace. 2.1. Il motivo è inammissibile, poiché manifestamente infondato e perché privo di specificità rispetto alla ratio della decisione impugnata. È, infatti, dirimente osservare che le allegazioni svolte dai ricorrenti non hanno alcuna inerenza ai presupposti su cui si fonda la statuizione ablativa, attenendo al diverso tema della verifica dell'attualità della pericolosità sociale del proposto sia all'atto dell'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (Sez. U, n. 111/2018, cit.), sia alla rivalutazione di essa prima che la misura personale applicata venga eseguita allorché il prevenuto è stato ristretto (art. 14, comma 2 -ter, d. Igs. 159 cit. e già Corte cost. n. 291/2013; cfr. Sez. 5, n. 42678 del 13/10/2021, Guidotto, n.m.) nonché ai fini della sussistenza delle ipotesi di reato previste dall'art. 75 d. Igs. 159 cit. (Sez. U, n. 51407/2018, cit.). Difatti, «le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione» (art. 18, comma 1, d. Igs. 159/2011; cfr., per tutte, Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604 - 01); e nel caso in esame, per l'appunto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] COLLODORO è stata avanzata la proposta di applicazione soltanto di misure patrimoniali e, in accoglimento di essa, è stata disposta la confisca, senza che occorra aver riguardo all'attualità della sua pericolosità sociale (e non essendo stato sollevato con il motivo in esame il diverso tema della correlazione temporale tra acquisto dei beni oggetto di ablazione e manifestazione della pericolosità sociale del proposto). 3. Con il secondo motivo, la difesa ha prospettato la violazione dell'ad 24 d.gs 159/2011 e dei principi costituzionali da parte del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha disposto la confisca dell'immobile ubicato in Gela, via [OSCURATO:PERSONA] (in catasto al foglio 187, part. 1477, sub. 29, acquistata il 23 maggio 2003), acquistato il 25 maggio 2003. Sul punto ha rappresentato che la Corte territoriale, in riforma del decreto di primo grado, ha disposto la restituzione agli aventi diritto di tutti i beni acquisiti dal nucleo familiare di Rocco [OSCURATO:PERSONA] anteriormente al 2005, ad eccezione dell'unità in discorso che ha ritenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] COLLODORO successivamente al medesimo anno 2005. Sotto tale profilo, però, la Corte avrebbe errato in quanto nel caso di specie: si tratterebbe di un'ipotesi di disponibilità indiretta; incomberebbe sull'accusa l'onere di dimostrarla rigorosamente; la Corte territoriale l'avrebbe ritenuta in forza delle dichiarazioni del collaboratore Crocifisso [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l'abitazione sarebbe stata usata quale sede per le riunioni delle consorteria criminale e che, pur avendo egli riportato di aver incontrato «stabilmente e continuamente» il proposto a Gela per organizzare atti criminali, non sarebbero sufficienti a fondare la prova della disponibilità dell'immobile, in assenza di riscontro e senza che si sia argomentato sul fatto che nel caso di specie al più avrebbe avuto luogo un occasionale accesso all'immobile in corso di allestimento (come si evincerebbe dal verbale di sopralluogo effettuato dallo [OSCURATO:PERSONA] con personale dello SCO di Caltanissetta il 3 dicembre 2009, profilo sul quale neppure si sarebbe argomentato) che, pertanto, non avrebbe potuto ritenersi nella disponibilità di alcuno. Ancora, il decreto non avrebbe argomentato neppure sul fatto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver preso parte a un incontro non nell'appartamento sequestrato ma in un immobile diverso di proprietà di altri soggetti. Ragion per cui, in maniera illogica e senza l'approfondimento necessario del rapporto tra il proposto e il congiunto (intestatario del bene), si è ritenuta provata la disponibilità del bene in capo al COLLODORO, quantunque lo [OSCURATO:PERSONA] non abbia parlato di incontri delle consorterie criminali nell'appartamento in argomento ma abbia riferito di avere appreso direttamente dal COLLODORO che quest'ultimo aveva la disponibilità dell'appartamento del cognato Rocco GIORRANELLO. 3.1. Il motivo in esame è inammissibile. La Corte territoriale - che ha ravvisato, sulla base degli elementi in atti (in particolare, le conversazioni intercettate), un legame societario di fatto tra [OSCURATO:PERSONA] COLLODORO e l'affine Rocco [OSCURATO:PERSONA] nel periodo successivo al 2005 (riformando la statuizione ablativa resa dal Tribunale con riferimento ai beni acquistati anteriormente) - ha tuttavia attribuito al proposto la disponibilità dell'immobile de quo, intestato allo stesso GIORRANELLO ed acquistato nel 2003, sulla scorta delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha individuato l'unità nel corso di un sopralluogo ed ha riportato che esso era adibito a incontri tra sodali (la Corte ha altresì esposto che l'unità, all'epoca dei fatti in discorso, in effetti non era abitata da nessuno dei componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha pure rilevato correttamente che le propalazioni dello [OSCURATO:PERSONA], per costante giurisprudenza, non richiedono nel procedimento di prevenzione un riscontro ex art. 192, comma 3, cit. (cfr. Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Cottitto, Rv. 278049 - 01). Dunque, nel caso in esame non può ravvisarsi, con evidenza, una motivazione apparente, poiché la Corte di appello ha dato conto del percorso seguito per pervenire alla conclusione adottata e degli elementi su cui l'ha fondata. E le allegazioni difensive in realtà hanno addotto, nei termini appena esposti, «un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), ossia un vizio di motivazione che potrebbe rilevare sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e che, pertanto, non può essere ritualmente dedotto in relazione al decreto impugnato. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
Decreto Cassazione n. 11568/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris