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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 dicembre 2023

Cassazione n. 14789/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23209 /2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quali soci della cessataHANSEL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., tutti rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lostudio legale [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.28; –ricorrenti – Oggetto:definizione agevolata contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita al solo fine di even- tualmentepartecipare all’udienza di discussione ex art.370 comma 1 cod.proc. civ.; –resistente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glia,n.[OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata il 27 febbraio 2013, non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 dicembre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenzan.175/21/2010 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA]- ciale di Bari di riunione e accoglimento dei ricorsi presentati contro l’avvisodi accertamento con cui era stato accertato un maggiore ricavo eun maggiore reddito di impresa non dichiarati ai fini IVA e IRAP 2004 incapo alla società Hansel di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e contro i due avvisidi accertamenti IRPEF e addizionali emessi per il medesimo pe- riododi imposta per trasparenza nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e TatoneTiziana Chiara. 2.In particolare, l’Amministrazione finanziaria emetteva gli avvisi nei confronti della società, svolgente l’attività di vendita e istallazione di computer,e dei soci, in considerazione della non corrispondenza con glistudi di settore e della non congruità ed antieconomicità dei ricavi e del reddito di impresa emergenti dalle dichiarazioni presentate dalla società contribuente.

Il giudice di appello riformava la decisione del giudicedi prime cure confermando le riprese, dal momento che lo stu- dio di settore era stato utilizzato solo a supporto dell’accertamento analiticoinduttivo ex art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 e, in questo contesto, uno degli elementi alla base delle riprese era l’accertatagrave incongruenza nello scostamento tra il reddito dichia- ratoe lo studio di settore. 3.Cessata nelle more la società, i soci ricorrono per Cassazione per tre motivi,che illustrano con memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di eventualmente partecipare all’udienza di di- scussioneex art.370 comma 1 cod. proc. civ. .

A seguito di richiesta di parte,all’adunanza del 12 febbraio 2020 il processo è stato sospeso ex art.6del d.l. n.193 del 2016 con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.6 del d.l. n.119del 2018, per intrapresa definizione agevolata. 4.Con memoria - istanza datata 29.1.2020 e depositata anteriormente all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] i contribuenti hanno reso noto cheTatone Tiziana, anche quale ex socia della cessata società, ha in- tegralmente versato le somme dovute sulla base degli atti impositivi impugnati in questa sede, offrendo copia della domanda inoltrata pressol’Agenzia e della quietanza di pagamento, ai fini della definizione agevolatadi cui al d.l. n.193 del 2016 conv. in l. n.225 del 2016. [OSCURATO:PERSONA], anche quale ex socio, ha intrapreso la definizione agevolata di cui a gli art t . 1 commi 184 e 185 della l.145/2018 e 3 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, pubblicato in G.U. in paridata ed entrato in vigore in data 24.10.2018, offrendo copia della domandainoltrata presso l’Agenzia e della quietanza di pagamento di unaparte della rateizzazione. 5.L’Agenzia ha quindi inoltrato comunicazione di posta elettronica, de- positatanel fascicolo come da provvedimento reso all’adunanza tenuta indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermando l’intervenuta definizione quanto a Ta- toneTiziana, ma rendendo noto un dubbio circa il rispetto dei paga- mentidovuti con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], motivato dal fatto la scadenza delle rate dovute per il 2021 ha subito diverse proroghe,a seguito dei provvedimenti di emergenza determinata dalla pandemiada Covid - 19. 6.La Corte quindi , su richiesta di parte, ha confermato la sospensione del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.L. n. 119/2018,convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, per con- sentire il completamento della definizione agevolata, il cui piano ha previstoil pagamento dell’ultima rata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Partericorrente ha infine depositato ulteriore memoria illustrativa.

Consideratoche: 7.Con istanza depositata agli atti i contribuenti hanno reso noto che [OSCURATO:PERSONA], anche quale socia della cessata società, ha integral- menteversato le somme dovute sulla base degli atti impositivi impu- gnati in questa sede, offrendo copia della domanda inoltrata presso l’Agenziae della quietanza di pagamento, ai fini della definizione age- volatadi cui al d.l. n.193 del 2016 conv. in l. n.225 del 2016. 7.1.[OSCURATO:PERSONA], anche quale socio, ha intrapreso la definizione agevolata di cui agli artt.1 commi 184 e 185 della l.145/2018 e 3 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, pubblicato in G.U. in paridata ed entrato in vigore in data 24.10.2018 , offrendo copia della domandainoltrata presso l’Agenzia e del piano di ratizzazione, scaduto il30.11.2023. 7.2.Da ultimo, a seguito della fissazione dell’adunanza camerale per ladecisione della controversia al 5.12.2023, parte ricorrente ha depo- sitato in data 23.11.2023 memoria rendendo noto che [OSCURATO:PERSONA] haulteriormente aderito in data 27.1.2023 alla nuova definizione age- volatadi cui all’art.1 commi 231 - 252 della legge n.197/2022, provve- dendoal pagamento della prima rata, chiedendo ulteriore sospensione delgiudizio.

7.3. Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la pre- sentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.

IlCollegio osserva che in allegato alla memoria [OSCURATO:PERSONA] ha do- cumentatodi aver versato il 25.10.2023 la prima rata per la definizione agevolataex lege n.197/2022, pari ad euro 4.184,56 e ciò ha valenza estintivadel giudizio in relazione alla tipologia di definizione agevolata intrapresanon risultando, allo stato, notificato alcun diniego della de- finizione. 8.Tenuto conto che l’Agenzia intimata nulla ha osservato a riguardo, la presente controversia appare definita con riferimento ad entrambe leposizioni, per [OSCURATO:PERSONA] ex d.l. n.193 del 2016 conv. in l. n.225 del2016 e per [OSCURATO:PERSONA] ex lege n.197/2022 .

9. Alla luce di quanto precede dev’essere senz’altro dichiarata l’estin- zione del processo con compensazione tra leparti delle spese di lite , anche quanto a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.

10. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrenti, del c.d.

"doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 apri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23209 /2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quali soci della cessataHANSEL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., tutti rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lostudio legale [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.28; –ricorrenti – Oggetto:definizione agevolata contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita al solo fine di even- tualmentepartecipare all’udienza di discussione ex art.370 comma 1 cod.proc. civ.; –resistente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glia,n.[OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata il 27 febbraio 2013, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 dicembre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenzan.175/21/2010 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA]- ciale di Bari di riunione e accoglimento dei ricorsi presentati contro l’avvisodi accertamento con cui era stato accertato un maggiore ricavo eun maggiore reddito di impresa non dichiarati ai fini IVA e IRAP 2004 incapo alla società Hansel di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e contro i due avvisidi accertamenti IRPEF e addizionali emessi per il medesimo pe- riododi imposta per trasparenza nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e TatoneTiziana Chiara. 2.In particolare, l’Amministrazione finanziaria emetteva gli avvisi nei confronti della società, svolgente l’attività di vendita e istallazione di computer,e dei soci, in considerazione della non corrispondenza con glistudi di settore e della non congruità ed antieconomicità dei ricavi e del reddito di impresa emergenti dalle dichiarazioni presentate dalla società contribuente. Il giudice di appello riformava la decisione del giudicedi prime cure confermando le riprese, dal momento che lo stu- dio di settore era stato utilizzato solo a supporto dell’accertamento analiticoinduttivo ex art.39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 e, in questo contesto, uno degli elementi alla base delle riprese era l’accertatagrave incongruenza nello scostamento tra il reddito dichia- ratoe lo studio di settore. 3.Cessata nelle more la società, i soci ricorrono per Cassazione per tre motivi,che illustrano con memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di eventualmente partecipare all’udienza di di- scussioneex art.370 comma 1 cod. proc. civ. . A seguito di richiesta di parte,all’adunanza del 12 febbraio 2020 il processo è stato sospeso ex art.6del d.l. n.193 del 2016 con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.6 del d.l. n.119del 2018, per intrapresa definizione agevolata. 4.Con memoria - istanza datata 29.1.2020 e depositata anteriormente all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] i contribuenti hanno reso noto cheTatone Tiziana, anche quale ex socia della cessata società, ha in- tegralmente versato le somme dovute sulla base degli atti impositivi impugnati in questa sede, offrendo copia della domanda inoltrata pressol’Agenzia e della quietanza di pagamento, ai fini della definizione agevolatadi cui al d.l. n.193 del 2016 conv. in l. n.225 del 2016. [OSCURATO:PERSONA], anche quale ex socio, ha intrapreso la definizione agevolata di cui a gli art t . 1 commi 184 e 185 della l.145/2018 e 3 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, pubblicato in G.U. in paridata ed entrato in vigore in data 24.10.2018, offrendo copia della domandainoltrata presso l’Agenzia e della quietanza di pagamento di unaparte della rateizzazione. 5.L’Agenzia ha quindi inoltrato comunicazione di posta elettronica, de- positatanel fascicolo come da provvedimento reso all’adunanza tenuta indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermando l’intervenuta definizione quanto a Ta- toneTiziana, ma rendendo noto un dubbio circa il rispetto dei paga- mentidovuti con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], motivato dal fatto la scadenza delle rate dovute per il 2021 ha subito diverse proroghe,a seguito dei provvedimenti di emergenza determinata dalla pandemiada Covid - 19. 6.La Corte quindi , su richiesta di parte, ha confermato la sospensione del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.L. n. 119/2018,convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, per con- sentire il completamento della definizione agevolata, il cui piano ha previstoil pagamento dell’ultima rata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Partericorrente ha infine depositato ulteriore memoria illustrativa. Consideratoche: 7.Con istanza depositata agli atti i contribuenti hanno reso noto che [OSCURATO:PERSONA], anche quale socia della cessata società, ha integral- menteversato le somme dovute sulla base degli atti impositivi impu- gnati in questa sede, offrendo copia della domanda inoltrata presso l’Agenziae della quietanza di pagamento, ai fini della definizione age- volatadi cui al d.l. n.193 del 2016 conv. in l. n.225 del 2016. 7.1.[OSCURATO:PERSONA], anche quale socio, ha intrapreso la definizione agevolata di cui agli artt.1 commi 184 e 185 della l.145/2018 e 3 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, pubblicato in G.U. in paridata ed entrato in vigore in data 24.10.2018 , offrendo copia della domandainoltrata presso l’Agenzia e del piano di ratizzazione, scaduto il30.11.2023. 7.2.Da ultimo, a seguito della fissazione dell’adunanza camerale per ladecisione della controversia al 5.12.2023, parte ricorrente ha depo- sitato in data 23.11.2023 memoria rendendo noto che [OSCURATO:PERSONA] haulteriormente aderito in data 27.1.2023 alla nuova definizione age- volatadi cui all’art.1 commi 231 - 252 della legge n.197/2022, provve- dendoal pagamento della prima rata, chiedendo ulteriore sospensione delgiudizio. 7.3. Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone che la definizione della controversia si perfeziona con la pre- sentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. IlCollegio osserva che in allegato alla memoria [OSCURATO:PERSONA] ha do- cumentatodi aver versato il 25.10.2023 la prima rata per la definizione agevolataex lege n.197/2022, pari ad euro 4.184,56 e ciò ha valenza estintivadel giudizio in relazione alla tipologia di definizione agevolata intrapresanon risultando, allo stato, notificato alcun diniego della de- finizione. 8.Tenuto conto che l’Agenzia intimata nulla ha osservato a riguardo, la presente controversia appare definita con riferimento ad entrambe leposizioni, per [OSCURATO:PERSONA] ex d.l. n.193 del 2016 conv. in l. n.225 del2016 e per [OSCURATO:PERSONA] ex lege n.197/2022 . 9. Alla luce di quanto precede dev’essere senz’altro dichiarata l’estin- zione del processo con compensazione tra leparti delle spese di lite , anche quanto a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22. 10. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unifi- cato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 apri
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