CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 26147/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06N1SLH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, rideterminando il trattamento sanzionatorio e concedendo la sospensione condizionale della pena detentiva, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado con cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di tentato furto in abitazione e violenza a pubblico ufficiale; Il ricorso sì articola in un unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge penale, e segnatamente dell'art. 163, comma 3, cod, pen., per avere il giudice di merito concesso la sospensione condizionale limitatamente alla pena detentiva, omettendone l'estensione anche alla pena pecuniaria. Con la memoria del 8.5.2026 si nell'accoglimento del ricorso. Il motivo è fondato. Come correttamente rilevato dalla difesa, l'art. 163, comma 1, cod. pen, consente al giudice di disporre la sospensione condizionale della sola pena detentiva nel caso di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, qualora la pena complessivamente irrogata, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. nen., non superi í due anni. Tuttavia, il successivo comma 3 introduce un'espressa deroga a tale previsione, elevando iI limite di pena per la concessione del beneficio ad anni due e mesi sei quando il reo, al momento del fatto, abbia un'età compresa tra i sedici e í ventuno anni ovvero superiore a settanta anni. Nel caso di specie, il ricorrente, che all'epoca dei fatti non aveva ancora compiuto vent'anni, è stato condannato alla pena dì anni due di reclusione. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 163, comma 3, cod. pen., la sospensione condizionale può essere concessa nei suoi confronti anche con riguardo alla pena pecuniaria, congiuntamente a quella detentiva. Da ciò discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con estensione della sospensione condizionale anche alla pena pecuniaria. P.Q.M13 LUG 2026