CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2026
Cassazione n. 23128/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 5659/21 della Commissione TributariaRegionale del Lazio, pubblicata in data 9 dicembre 2021.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con sentenza n. 5659/21, pubblicata in data 9 dicembre2021, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio hadichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle EntrateNumero registro generale 14933/2022Numero sezionale 5067/2026Numero di raccolta generale 23128/2026Data pubblicazione 13/07/2026avverso la sentenza n. 21112/17 della Commissione TributariaProvinciale di Roma, con la quale era stato accolto il ricorso diLucia Cornacchia avverso un avviso di accertamento -n.RM0533096/2014- con il quale era stata attribuita una diversacategoria (D8) e rendita catastale (euro 5.518,00), rettificandoquella prospettata dalla contribuente tramite procedura DOCFA(categoria C6, rendita catastale euro 1.910,89), ad unimmobile ubicato in Roma, adibito a magazzino-autorimessa.2. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad ununico motivo di impugnazione ed illustrando ulteriormente lesue difese con memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, depositando controricorsoed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni erichieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ opportuno rilevare, innanzi tutto, che, sebbeneproposto dall’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Roma,il ricorso deve intendersi comunque riferibile all’Agenzia delleEntrate, [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. n. 15907/26).2. Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazionel’Agenzia delle Entrate ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3 e num. 5, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. e l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione trale parti. I giudici di secondo grado, infatti, avevano dichiaratoinammissibile l’appello per l’omessa integrazione delcontraddittorio nei confronti della litisconsorte necessariaValeria [OSCURATO:PERSONA], la quale, però, era deceduta, per cui leNumero registro generale 14933/2022Numero sezionale 5067/2026Numero di raccolta generale 23128/2026Data pubblicazione 13/07/2026quest’ultima- non erano state eseguite, essendo statecomunque poste in essere nei confronti degli eredi, EugenioCornacchia e [OSCURATO:PERSONA].3. Il motivo è inammissibile.3.1. Non sono stati, infatti, nemmeno menzionati, né,ovviamente, trascritti o riportati per estratto, almeno nelle loroparti essenziali, gli atti ed i documenti che dimostrerebbero ildecesso di [OSCURATO:PERSONA] ed il numero ed il nominativo deisuoi eredi, ove realmente sussistenti, in tal modo precludendoqualsivoglia scrutinio preventivo di decisività delle censuremosse avverso l’operato dei giudici di merito.3.2. Il principio di autosufficienza, quale corollario di quellodi specificità dei motivi, in assonanza con il dettato dell’art. 6,par. I, CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza unionale(cfr. Corte EDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altri controItalia), non può essere interpretato in modo eccessivamenteformalistico, tanto da incidere sulla sostanza stessa del dirittoazionato, e non può tradursi, pertanto, nell’onere di integraletrascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento delricorso, ma richiede pur sempre una trascrizione dei profiliessenziali di essi o almeno un riassunto del loro contenuto(cfr. Cass. n. 2573/25).La ratio sottesa a tale principio, infatti, è la semplificazionedell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanziadella certezza del diritto ed alla corretta amministrazione dellagiustizia, salvaguardando pur sempre la funzione nomofilatticadella Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organogiudiziario, che, su un piano più eminentemente pratico,scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura del ricorso,corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, siaNumero registro generale 14933/2022Numero sezionale 5067/2026Numero di raccolta generale 23128/2026Data pubblicazione 13/07/2026possibile comprendere le critiche rivolte alla pronuncia dimerito, per poterne poi valutare la fondatezza (cfr. Cass. n.12481/22). Ed è proprio in funzione di questo obiettivo che èindispensabile che la parte riproduca il contenuto degli atti edei documenti sui quali il ricorso si fonda o, quanto meno, neriassuma il contenuto, nei passaggi rilevanti ai fini del decidere,ed, ancora, segnali la loro presenza negli atti del giudizio dimerito (cfr. Cass., sez. un., n. 8950/22), anche al fine dipermettere di identificare la fase del processo in cui essi sianostati prodotti o formati (cfr. Cass. n. 33827/23).2.3. Nella vicenda in esame, come si è già avuto modo diaccennare, l’Agenzia delle Entrate non ha nemmeno allegatol’esistenza di atti e documenti comprovanti la fondatezza deisuoi assunti (e, cioè, di non aver integrato il contraddittorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] perché deceduta, essendo i suoieredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), né, invero, hariferito di averli depositati nel corso del giudizio di secondogrado, precisandone le modalità, anche temporali.E ciò senza considerare -transitando dal pianodell’allegazione a quello più eminentemente probatorio- chenessun atto o documento a suffragio dei suddetti assunti èstato prodotto in giudizio in sede di legittimità, fermo restandoche l’Agenzia delle Entrate non ha neppure chiarito se lanotifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e GiorgioCornacchia sia avvenuta in proprio o anche nella qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA].4. Alla luce delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso, deveessere rigettato.5. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.Numero registro generale 14933/2022Numero sezionale 5067/2026Numero di raccolta generale 23128/2026Data pubblicazione 13/07/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione,in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquidain euro 2.200,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi,oltre accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]