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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 31644/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 023G8YS ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; )fi udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla responsabilità, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 2); considerato che il secondo motivo di ricorso non è stato formulato in appello e non è pertanto consentito per la prima volta in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 023G8YS ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; )fi udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla responsabilità, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già motivatamente respinte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 2); considerato che il secondo motivo di ricorso non è stato formulato in appello e non è pertanto consentito per la prima volta in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore La Presidente
Sentenza Cassazione n. 31644/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris