CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 32784/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/10/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 5 agosto 2020 [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la casa circondariale di Novara, aveva presentato al magistrato di sorveglianza di Novara reclamo avverso il diniego, da parte della direzione dell'istituto, all'acquisto del prodotto propoli e del farmaco pylera. Con decreto in data 12 ottobre 2020 il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità, per manifesta infondatezza, del reclamo, in quanto il farmaco pylera era stato acquistato, mentre il propoli, specialità omeopatica, non è inserito a modello 72 né rientra nelle specie consentite. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 32 Costituzione in quanto il propoli, pur non classificato come farmaco, esercita azione benefica per l'individuo, e dunque il suo acquisto può essere autorizzato ai sensi dell'art. 7 circolare 2 ottobre 2017. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Viene posta la questione relativa al diritto del detenuto all'acquisto del prodotto omeopatico propoli, non previsto nell'elenco dei beni acquistabili al così detto sopravvitto. Sul punto, la circolare 2 ottobre 2017 prevede l'eccezionalità dell'acquisto di beni non elencati a modello 72, possibile solo in presenza di determinate motivazioni (eventi di natura familiare ovvero indicazione sanitaria), che non ricorrevano nel caso in esame. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,