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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2017

ECLI:EU:C:2017:449
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62015CJ0591 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 13 giugno 2017 ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale — Articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA] — Status di [OSCURATO:PERSONA] — Articolo 56 [OSCURATO:PERSONA] — Libera prestazione di servizi — Situazione puramente interna — Irricevibilità» Nella causa C‑591/15, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Divisione del [OSCURATO:PERSONA] (sezione per questioni di diritto amministrativo), [OSCURATO:PERSONA]], con decisione del 21 settembre 2015, pervenuta in cancelleria il 13 novembre 2015, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA]

, su istanza di: [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], contro [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and Customs,

[OSCURATO:PERSONA],

con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Grande Sezione), composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, M. Ilešič (relatore), L. [OSCURATO:PERSONA] e T. von Danwitz, presidenti di sezione, J. Malenovský, J.-C.

Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader, C. Vajda, S. Rodin, F. Biltgen e K. Jürimäe, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: K. Malacek, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 ottobre 2016, considerate le osservazioni presentate: — per [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], da D. Rose, QC, J. Boyd, barrister, nonché da L.J.

Cass, solicitor; — per [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], da D. Pannick, QC, e M. Llamas, QC, nonché da R. Mehta, barrister, per conto di F. Laurence, solicitor; — per il governo del [OSCURATO:PERSONA], da S. Simmons, M. Holt e D. Robertson, in qualità di agenti, assistiti da K. Beal, QC, J. Oliver e S. Wilkinson, barristers; — per il governo belga, da L. Van den Broeck e M. Jacobs, in qualità di agenti, assistite da R. Verbeke et P. Vlaemminck, advocaten; — per il governo ceco, da M. Smolek, T. Müller e J. Vláčil, in qualità di agenti; — per l’[OSCURATO:PERSONA], da E. Creedon, A. Joyce e J. Quaney, in qualità di agenti, assistiti da C. Power, SC, e C. Toland, BL; — per il governo spagnolo, da M.A. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; — per il governo portoghese, da L. [OSCURATO:PERSONA], M. Figueiredo, A. [OSCURATO:PERSONA] e P. de [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; — per la Commissione europea, da R. Lyal e W. Roels, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 gennaio 2017, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 56 e dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA]. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «GBGA»), da un lato, e i [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and Customs (autorità tributaria e delle dogane, [OSCURATO:PERSONA]) nonché [OSCURATO:PERSONA] (pubblico erario, [OSCURATO:PERSONA]), dall’altro lato, relativa alla legittimità di un regime tributario che disciplina le imposte sul gioco d’azzardo.

Contesto normativo Diritto internazionale 3 Il capitolo XI della Carta delle Nazioni Unite, sottoscritta a [OSCURATO:PERSONA] il 26 giugno 1945, intitolato «Dichiarazione concernente i territori non autonomi», comprende l’articolo 73, che prevede quanto segue: «I Membri delle Nazioni unite, i quali abbiano o assumano la responsabilità dell’amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia, riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti.

Essi accettano come sacra missione l’obbligo di promuovere al massimo, nell’ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dalla presente carta, il benessere degli abitanti di tali territori e, a tal fine: (…) e. di trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo d’informazione e con le limitazioni che possono essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili, eccezion fatta per quei territori cui si applicano i Capitoli XII e XIII».

Lo statuto di [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:PERSONA] è stata ceduta dal Re di Spagna alla Corona britannica con il trattato di Utrecht, concluso fra il primo e la Regina di [OSCURATO:PERSONA] il 13 luglio 1713, nell’ambito dei trattati che hanno posto fine alla guerra di successione spagnola.

L’articolo X, seconda frase, di tale trattato precisa che, qualora la Corona britannica intendesse donare, vendere o alienare in qualunque altro modo la proprietà della città di [OSCURATO:PERSONA], essa dovrebbe riconoscere alla Corona di Spagna un diritto di prelazione rispetto a qualunque altro interessato. 5 [OSCURATO:PERSONA] è una colonia della Corona britannica e non fa parte del [OSCURATO:PERSONA]. 6 Il sistema di governo di [OSCURATO:PERSONA] è disciplinato nella [OSCURATO:PERSONA] 2006 (ordinanza relativa alla costituzione di [OSCURATO:PERSONA] del 2006), entrata in vigore il 1 o gennaio 2007.

In virtù di tale ordinanza, il potere esecutivo è esercitato da un governatore nominato dalla Regina e, per determinate materie interne, da [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «governo di [OSCURATO:PERSONA]»).

Il potere legislativo è esercitato dalla Regina e dal parlamento di [OSCURATO:PERSONA], i cui membri sono eletti ogni quattro anni dal corpo elettorale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è dotata di propri organi giurisdizionali.

È possibile ricorrere contro le sentenze della massima autorità giurisdizionale di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] (sezione giudiziaria del Consiglio privato). 7 Nel diritto internazionale, [OSCURATO:PERSONA] figura nell’elenco dei territori non autonomi ai sensi dell’articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite. 8 Nel diritto dell’Unione, [OSCURATO:PERSONA] è un territorio europeo di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero, ai sensi dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], e a cui si applicano le disposizioni dei trattati.

L’atto relativo alle condizioni di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord e agli adattamenti dei trattati ( GU 1972, L 73, pag. 14 ; in prosieguo: l’«atto di adesione del 1972») prevede tuttavia che talune parti del Trattato non si applichino a [OSCURATO:PERSONA]. 9 L’articolo 28 dell’atto di adesione del 1972 prevede quanto segue: «Gli atti delle istituzioni della Comunità concernenti i prodotti elencati nell’allegato II del trattato CEE ed i prodotti la cui importazione nella Comunità è sottoposta ad una regolamentazione specifica in conseguenza dell’applicazione della politica agricola comune, nonché gli atti in materia d’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’imposta sulle cifre d’affari non s’applicano a [OSCURATO:PERSONA], a meno che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, disponga diversamente». 10 In forza dell’articolo 29 dell’atto di adesione del 1972, in combinato disposto con il suo allegato I, parte I, punto 4, [OSCURATO:PERSONA] è esclusa dal territorio doganale dell’Unione.

Diritto del [OSCURATO:PERSONA] 11 Vi sono sette imposte sul gioco d’azzardo nel [OSCURATO:PERSONA].

Il regime tributario, disciplinato dai capitoli da 1 a 4 della parte 3 del [OSCURATO:PERSONA] 2014 (legge finanziaria per il 2014; in prosieguo: il «FA 2014»), nonché dagli allegati da 27 a 29 a detta legge, riguarda le tre imposte in questione nel procedimento principale, ossia l’imposta generale sulle scommesse, ad eccezione delle scommesse con spread, l’imposta sulle scommesse con montepremi e l’imposta sul gioco a distanza, e stabilisce, in relazione alle stesse, secondo il giudice del rinvio, un regime impositivo in funzione del «luogo del consumo». 12 Il giudice del rinvio illustra, nella decisione di rinvio, a titolo esemplificativo, le disposizioni relative all’imposta sul gioco a distanza, previste al capitolo 3 della parte 3 del FA 2014. 13 La sezione 154 del FA 2014 definisce il «gioco a distanza» come il gioco a cui le persone partecipano attraverso Internet, il telefono, la televisione, la radio o qualsiasi altro tipo di dispositivo elettronico o altra tecnologia che agevoli la comunicazione. 14 La sezione 155, paragrafo 1, del FA 2014 prevede un’accisa, conosciuta come «imposta sul gioco a distanza», prelevata sulla «partecipazione di un soggetto passivo al gioco a distanza in base ad accordi tra tale soggetto e un altro soggetto (fornitore dei giochi)». 15 La nozione di «soggetto passivo», definita alla sezione 155, paragrafo 2, del FA 2014, fa riferimento, in particolare, a «qualunque soggetto del [OSCURATO:PERSONA] (“UK person”)».

In base alla sezione 186, paragrafo 1, del FA 2014, un «[s]oggetto del [OSCURATO:PERSONA] (UK person)» è definito come «una persona fisica che vive abitualmente nel [OSCURATO:PERSONA]» o «una persona giuridica legalmente costituita nel [OSCURATO:PERSONA]». 16 In base alla sezione 155, paragrafo 3, del FA 2014, l’imposta sul gioco a distanza è pari al 15% dei «profitti del prestatore di servizi di gioco a distanza» relativi al gioco a distanza per un determinato esercizio contabile. 17 In base alla sezione 157 del FA 2014, i «profitti del prestatore di servizi di gioco» per quanto concerne il gioco ordinario si calcolano prendendo la somma totale dei pagamenti di gioco versati ai prestatori nel corso di un dato esercizio contabile relativo al gioco ordinario, e sottraendo l’importo degli esborsi sostenuti dal prestatore nel corso di detto periodo per i premi attribuiti nell’ambito del gioco in questione.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 18 La GBGA è un’associazione professionale i cui membri sono essenzialmente operatori di gioco d’azzardo con sede a [OSCURATO:PERSONA], che forniscono prestazioni di servizi di gioco d’azzardo a distanza a clienti nel [OSCURATO:PERSONA] e altrove. 19 Il 17 luglio 2014 è entrato in vigore, nel [OSCURATO:PERSONA], un regime tributario relativo a talune imposte sul gioco d’azzardo, previsto dal FA 2014 e integrato da orientamenti adottati dall’amministrazione tributaria e doganale (in prosieguo: il «nuovo regime fiscale»). 20 La GBGA ha depositato, dinanzi al giudice del rinvio, un ricorso in cui chiede sia verificata la legittimità del nuovo regime fiscale rispetto al diritto dell’Unione.

Essa sostiene, in tale contesto, che le imposte dovute in virtù di tale regime sono extraterritoriali, che costituiscono un ostacolo alla libera prestazione di servizi e che discriminano i prestatori di servizi stabiliti fuori dal [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, simili imposte non potrebbero essere giustificate in base agli obiettivi, essenzialmente economici, proposti dal [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, il nuovo regime fiscale sarebbe incompatibile con l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA]. 21 Il giudice del rinvio precisa a tal proposito che, in virtù del regime di tassazione del gioco d’azzardo a distanza applicabile prima dell’entrata in vigore del nuovo regime fiscale, i prestatori di servizi di gioco d’azzardo a distanza stabiliti nel [OSCURATO:PERSONA] pagavano un’imposta con aliquota del 15% dei loro profitti lordi, indipendentemente dal luogo di residenza dei loro clienti, essendo tale imposta basata sul principio del «luogo della prestazione».

I prestatori di servizi di gioco d’azzardo a distanza stabiliti a [OSCURATO:PERSONA] o altrove fuori dal [OSCURATO:PERSONA] non pagavano alcuna imposta al [OSCURATO:PERSONA] sulle prestazioni di servizi di detto gioco fornite a persone stabilite nel [OSCURATO:PERSONA]. 22 Il giudice del rinvio riporta che uno dei principali obiettivi del nuovo regime fiscale, basato sul principio del «luogo del consumo», è quello di modificare la tassazione del gioco d’azzardo in modo che i prestatori che offrono servizi di gioco d’azzardo a clienti nel [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti, versino al pubblico erario del [OSCURATO:PERSONA] un’imposta su tali servizi, la cui aliquota è fissata al 15% dei profitti di detti prestatori, come definiti dal FA 2014, nel corso dell’esercizio in questione. 23 Per effetto di tali nuove imposte, in particolare dell’imposta sul gioco d’azzardo a distanza cui fa riferimento il giudice del rinvio nella sua decisione e che si applica indifferentemente a tutti gli operatori economici che prestano i propri servizi di gioco d’azzardo a distanza alle persone stabilite nel [OSCURATO:PERSONA], i prestatori di servizi di simili giochi stabiliti a [OSCURATO:PERSONA], quali i membri della GBGA, secondo il giudice del rinvio, non potranno più prestare i propri servizi nel mercato del gioco d’azzardo del [OSCURATO:PERSONA] senza pagare imposte in detto Stato membro. 24 Tenuto conto di tali considerazioni, il giudice del rinvio ritiene si debba chiarire lo status costituzionale di [OSCURATO:PERSONA] nel diritto dell’Unione e, più nello specifico, che si debba chiarire se gli operatori economici quali i membri della GBGA stabiliti a [OSCURATO:PERSONA] possano avvalersi del diritto dell’Unione in relazione alla normativa adottata dal [OSCURATO:PERSONA] che introduce il nuovo regime fiscale e, in caso di risposta positiva, se una simile normativa violi le condizioni di cui all’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA]. 25 In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Divisione del [OSCURATO:PERSONA] (sezione per questioni di diritto amministrativo), [OSCURATO:PERSONA]], ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Ai fini dell’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA] e alla luce dei rapporti costituzionali tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]: a) Se ai fini del diritto dell’Unione [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] debbano essere trattati come se facessero parte di un unico Stato membro, cosicché l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA] non troverebbe applicazione, se non nei limiti in cui esso possa essere applicato ad una misura interna.

Oppure b) Se, alla luce dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] abbia lo status costituzionale di territorio separato dal [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’Unione (…), cosicché la prestazione di servizi tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] deve essere trattata al pari degli scambi all’interno dell’Unione ai fini dell’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA].

Oppure c) [OSCURATO:PERSONA] debba essere trattata come un paese o un territorio terzo, con la conseguenza che il diritto dell’Unione si applica solo con riferimento agli scambi tra [il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]] in circostanze in cui il diritto dell’Unione ha effetto tra uno Stato membro e uno Stato non membro.

Oppure d) Se i rapporti costituzionali tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] debbano essere trattati in altro modo ai fini dell’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA]. 2) Se misure nazionali di imposizione che presentano caratteristiche quali quelle presenti nel nuovo regime fiscale costituiscano una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA]. 3) Ove così fosse, [la Corte stabilisca] se gli obiettivi, che il giudice del rinvio ha accertato essere perseguiti da misure interne (quali il nuovo regime fiscale), costituiscano obiettivi legittimi idonei a giustificare la restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA]».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 26 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA], debba essere interpretato nel senso che la prestazione di servizi da parte di operatori stabiliti a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di soggetti stabiliti nel [OSCURATO:PERSONA] costituisce, con riferimento al diritto dell’Unione, una situazione i cui elementi sono tutti confinati all’interno di un solo Stato membro. 27 Per rispondere a tale questione si deve innanzitutto ricordare che il diritto dell’Unione si applica agli Stati membri in virtù dell’articolo 52, paragrafo 1, TUE.

In base all’articolo 52, paragrafo 2, TUE, il campo di applicazione territoriale dei trattati è specificato all’articolo 355 [OSCURATO:PERSONA]. 28 In virtù dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], le disposioni dei trattati si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero. 29 A tal proposito, si deve rilevare che [OSCURATO:PERSONA] è un territorio europeo di cui uno Stato membro, ossia il [OSCURATO:PERSONA], assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero, e a cui si applica il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze del 23 settembre 2003, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑30/01 , EU:C:2003:489 , punto 47 , e del 12 settembre 2006, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑145/04 , EU:C:2006:543 , punto 19 ). 30 In deroga all’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], e in virtù dell’atto di adesione del 1972, gli atti dell’Unione in taluni ambiti del diritto dell’Unione non si applicano a [OSCURATO:PERSONA], eccezioni queste introdotte in considerazione della situazione giuridica speciale e, segnatamente, dello statuto di porto franco di tale territorio (v., a tal proposito, sentenza del 21 luglio 2005, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑349/03 , EU:C:2005:488 , punto 41 ).

Dette eccezioni non riguardano tuttavia la libera prestazione di servizi, di cui all’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA]. 31 Discende dalle considerazioni che precedono che l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA] si applica, in virtù dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA]. 32 Si deve ricordare, inoltre, che l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA] vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione. 33 Per contro, per consolidata giurisprudenza, le disposizioni del Trattato FUE in materia di libera prestazione di servizi non sono applicabili a una fattispecie i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro (sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15 , EU:C:2016:874 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata). 34 In tale contesto, si deve esaminare se la prestazione di servizi da parte di operatori stabiliti a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di soggetti stabiliti nel [OSCURATO:PERSONA] costituisca, con riferimento al diritto dell’Unione, una situazione i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro. 35 A tal proposito, è pur vero che la Corte ha già constatato, come rilevato da tutti gli interessati, che [OSCURATO:PERSONA] non fa parte del [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze del 23 settembre 2003, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑30/01 , EU:C:2003:489 , punto 47 , e del 12 settembre 2006, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑145/04 , EU:C:2006:543 , punto 15 ). 36 Tale circostanza non può tuttavia essere decisiva al fine di determinare se due territori, ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative alle libertà fondamentali, debbano essere equiparati ad un solo Stato membro.

Infatti, la Corte ha già dichiarato, al punto 54 della sentenza dell’8 novembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑293/02 , EU:C:2005:664 ), che, ai fini dell’applicazione degli articoli 23 CE, 25 CE, 28 CE e 29 CE, le isole Normanne, di cui fa parte il Baliato di [OSCURATO:PERSONA], l’Isola di Man e il [OSCURATO:PERSONA] devono essere equiparate ad uno Stato membro, nonostante non facciano parte del [OSCURATO:PERSONA]. 37 Per arrivare a tale conclusione, la Corte, dopo aver ricordato che il [OSCURATO:PERSONA] assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero del Baliato di [OSCURATO:PERSONA], si è basata in particolare sulla circostanza che, secondo l’articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 3 relativo alle isole Normanne e all’isola di Man, allegato all’atto di adesione del 1972, la normativa dell’Unione in materia doganale e in materia di restrizioni quantitative si applica alle isole Normanne e all’Isola di Man «alle stesse condizioni che per il [OSCURATO:PERSONA]», nonché sull’assenza di elementi dello status di tali isole che consentano di ritenere le relazioni tra queste isole e il [OSCURATO:PERSONA] analoghe a quelle che esistono tra Stati membri (v., a tal proposito, sentenza dell’8 novembre 2005, [OSCURATO:PERSONA], C‑293/02 , EU:C:2005:664 , punti 43 , 45 e 46 ). 38 Per quanto concerne, in primo luogo, le condizioni di applicazione dell’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], è pur vero che l’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA] non precisa che il citato articolo 56 si applica a [OSCURATO:PERSONA] «alle stesse condizioni che per il [OSCURATO:PERSONA]». 39 Tuttavia, si deve ricordare che l’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], estende l’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione al territorio di [OSCURATO:PERSONA], fatte salve le eccezioni previste dall’atto di adesione del 1972, le quali non riguardano però la libera prestazione di servizi. 40 Inoltre, il fatto, invocato dal governo di [OSCURATO:PERSONA], che l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA] si applichi a [OSCURATO:PERSONA] in virtù dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] in virtù dell’articolo 52, paragrafo 1, TUE, non è rilevante a tale proposito.

Infatti, in un contesto analogo, il fatto che la normativa dell’Unione in materia doganale e in materia di restrizioni quantitative si applichi alle isole Normanne e all’isola di Man in virtù dell’articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 3 allegato all’atto di adesione del 1972, e al [OSCURATO:PERSONA] in virtù dell’articolo 52, paragrafo 1, TUE, non ha impedito alla Corte di concludere che, ai fini dell’applicazione di tale normativa, le citate isole e il [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere equiparati ad un solo Stato membro (sentenza dell’8 novembre 2005, [OSCURATO:PERSONA], C‑293/02 , EU:C:2005:664 , punto 54 ). 41 In secondo luogo, non sussistono altri elementi che permettano di considerare le relazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA], analoghe a quelle che esistono tra due Stati membri. 42 Equiparare gli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] a quelli tra Stati membri porterebbe, al contrario, a negare il nesso riconosciuto all’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], tra detto territorio e il citato Stato membro.

A tal proposito, è invece pacifico che è il [OSCURATO:PERSONA] che ha assunto gli obblighi discendenti dai trattati nei confronti degli altri Stati membri per quanto concerne l’applicazione e il recepimento del diritto dell’Unione nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] (v., a tale riguardo, le sentenze del 23 settembre 2003, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑30/01 , EU:C:2003:489 , punti 1 e 47 , nonché del 21 luglio 2005, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑349/03 , EU:C:2005:488 , punto 56 ), come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni. 43 Ne consegue che la prestazione di servizi da parte di operatori stabiliti a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di soggetti stabiliti nel [OSCURATO:PERSONA] costituisce, con riferimento al diritto dell’Unione, una situazione i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro. 44 Tale interpretazione non è rimessa in questione dall’argomento del governo di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui sarebbero pregiudicati l’obiettivo di assicurare il funzionamento del mercato interno, di cui all’articolo 26 [OSCURATO:PERSONA], nonché l’obiettivo di integrare [OSCURATO:PERSONA] in tale mercato, obiettivo quest’ultimo che, secondo il governo di [OSCURATO:PERSONA], è perseguito dall’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA]. 45 Si deve rilevare, a tale riguardo, che, in base allo stesso tenore letterale dell’articolo 26, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati; una simile disposizione è costituita, per quanto concerne la libera prestazione dei servizi, dall’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA]. 46 Orbene, come esposto ai punti 32 e 33 della presente sentenza, l’applicabilità dell’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA] ad una determinata situazione richiede la presenza di un elemento di estraneità. 47 L’interpretazione accolta al punto 43 della presente sentenza, del resto, non comporta l’inapplicabilità dell’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA] al territorio di [OSCURATO:PERSONA], come sostiene il governo di [OSCURATO:PERSONA].

Tale disposizione mantiene infatti la piena applicabilità a detto territorio alle medesime condizioni previste per qualsiasi altro territorio dell’Unione cui essa si applica, ivi compresa la condizione relativa alla necessità della presenza di un elemento di estraneità. 48 Neppure le considerazioni relative allo status di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del diritto costituzionale nazionale o ai sensi del diritto internazionale revocano in dubbio detta interpretazione. 49 Per quanto concerne, in primo luogo, lo status di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del diritto costituzionale nazionale, il governo di [OSCURATO:PERSONA] fa valere, riferendosi alla sentenza del 10 ottobre 1978, Hansen & Balle ( 148/77 , EU:C:1978:173 ), che lo status di detto territorio nel diritto dell’Unione dovrebbe essere determinato in particolare dal suo status nel diritto nazionale. 50 A tal proposito, si deve rilevare che la constatazione della Corte, effettuata al punto 10 di tale sentenza, secondo cui lo status dei dipartimenti francesi d’oltremare è definito, in primo luogo, mediante rinvio alla costituzione francese, secondo cui detti dipartimenti fanno parte integrante della Repubblica francese, dev’essere letta nel suo contesto, dal momento che è connessa all’interpretazione dell’articolo 227, paragrafo 1, del trattato CEE, secondo cui detto trattato si applicava all’intera «Repubblica francese» (v., a tal proposito, sentenza del 10 ottobre 1978, Hansen & Balle, 148/77 , EU:C:1978:173 , punto 9 ).

Pertanto, con tale precisazione, la Corte si limitava a riconoscere che detti dipartimenti fanno parte dello Stato membro in questione e che il diritto dell’Unione, allo scadere di un termine di due anni, di cui al paragrafo 2 del citato articolo 227, si applicava di pieno diritto a tali territori in quanto facenti parte integrante dello Stato membro in parola (v., a tal proposito, sentenza del 10 ottobre 1978, Hansen & Balle, 148/77 , EU:C:1978:173 , punto 10 ). 51 Orbene, come discende dal punto 31 della presente sentenza, il diritto dell’Unione si applica a [OSCURATO:PERSONA] non perché [OSCURATO:PERSONA] faccia parte del [OSCURATO:PERSONA], bensì ai sensi dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA]. 52 In secondo luogo, per quanto concerne lo statuto di [OSCURATO:PERSONA] nel diritto internazionale, è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] figura nell’elenco dei territori non autonomi ai sensi dell’articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite. 53 A tal proposito, il governo di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che accogliere un’interpretazione come quella accolta al punto 43 della presente sentenza pregiudicherebbe lo status di detto territorio in diritto internazionale e, in particolare, violerebbe la risoluzione 2625 (XXV) del 24 ottobre 1972, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite, secondo cui il territorio di una colonia deve possedere uno status separato e distinto rispetto a quello del territorio dello Stato che lo amministra. 54 Orbene, detta interpretazione dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA], non influisce sullo status del territorio di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del diritto internazionale, dal momento che si limita a precisare che, nei limiti in cui il diritto dell’Unione si applica a detto territorio in quanto territorio europeo di cui uno Stato membro, ossia il [OSCURATO:PERSONA], assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero, la prestazione di servizi da parte di operatori stabiliti a [OSCURATO:PERSONA] a favore di soggetti stabiliti nel [OSCURATO:PERSONA] costituisce, con riferimento al diritto dell’Unione, una situazione i cui elementi sono tutti confinati all’interno di un solo Stato membro.

Non si può ritenere che tale interpretazione pregiudichi lo status separato e distinto di [OSCURATO:PERSONA]. 55 Va aggiunto in tale contesto che il giudice del rinvio si è limitato ad indicare che il nuovo regime fiscale di cui al procedimento principale è indistintamente applicabile ai cittadini dello Stato membro interessato e ai cittadini di altri Stati membri, senza esporre altri elementi concreti che consentano di stabilire un collegamento fra l’oggetto del procedimento principale e l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte (v., a tale riguardo, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15 , EU:C:2016:874 , punto 55 ). 56 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA], dev’essere interpretato nel senso che la prestazione di servizi da parte di operatori stabiliti a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di soggetti stabiliti nel [OSCURATO:PERSONA] costituisce, con riferimento al diritto dell’Unione, una situazione i cui elementi sono tutti confinati all’interno di un solo Stato membro.

Sulle questioni seconda e terza 57 Alla luce della soluzione fornita alla prima questione non occorre risolvere la seconda e la terza questione pregiudiziale.

Sulle spese 58 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: L’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA], dev’essere interpretato nel senso che la prestazione di servizi da parte di operatori stabiliti a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di soggetti stabiliti nel [OSCURATO:PERSONA] costituisce, con riferimento al diritto dell’Unione, una situazione i cui elementi sono tutti confinati all’interno di un solo Stato membro.

Firme ( 1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015CJ0591 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 13 giugno 2017 ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale — Articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA] — Status di [OSCURATO:PERSONA] — Articolo 56 [OSCURATO:PERSONA] — Libera prestazione di servizi — Situazione puramente interna — Irricevibilità» Nella causa C‑591/15, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Divisione del [OSCURATO:PERSONA] (sezione per questioni di diritto amministrativo), [OSCURATO:PERSONA]], con decisione del 21 settembre 2015, pervenuta in cancelleria il 13 novembre 2015, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] , su istanza di: [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], contro [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and Customs, [OSCURATO:PERSONA], con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Grande Sezione), composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, M. Ilešič (relatore), L. [OSCURATO:PERSONA] e T. von Danwitz, presidenti di sezione, J. Malenovský, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader, C. Vajda, S. Rodin, F. Biltgen e K. Jürimäe, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: K. Malacek, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 ottobre 2016, considerate le osservazioni presentate: — per [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], da D. Rose, QC, J. Boyd, barrister, nonché da L.J. Cass, solicitor; — per [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], da D. Pannick, QC, e M. Llamas, QC, nonché da R. Mehta, barrister, per conto di F. Laurence, solicitor; — per il governo del [OSCURATO:PERSONA], da S. Simmons, M. Holt e D. Robertson, in qualità di agenti, assistiti da K. Beal, QC, J. Oliver e S. Wilkinson, barristers; — per il governo belga, da L. Van den Broeck e M. Jacobs, in qualità di agenti, assistite da R. Verbeke et P. Vlaemminck, advocaten; — per il governo ceco, da M. Smolek, T. Müller e J. Vláčil, in qualità di agenti; — per l’[OSCURATO:PERSONA], da E. Creedon, A. Joyce e J. Quaney, in qualità di agenti, assistiti da C. Power, SC, e C. Toland, BL; — per il governo spagnolo, da M.A. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; — per il governo portoghese, da L. [OSCURATO:PERSONA], M. Figueiredo, A. [OSCURATO:PERSONA] e P. de [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; — per la Commissione europea, da R. Lyal e W. Roels, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 gennaio 2017, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 56 e dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA]. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «GBGA»), da un lato, e i [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and Customs (autorità tributaria e delle dogane, [OSCURATO:PERSONA]) nonché [OSCURATO:PERSONA] (pubblico erario, [OSCURATO:PERSONA]), dall’altro lato, relativa alla legittimità di un regime tributario che disciplina le imposte sul gioco d’azzardo. Contesto normativo Diritto internazionale 3 Il capitolo XI della Carta delle Nazioni Unite, sottoscritta a [OSCURATO:PERSONA] il 26 giugno 1945, intitolato «Dichiarazione concernente i territori non autonomi», comprende l’articolo 73, che prevede quanto segue: «I Membri delle Nazioni unite, i quali abbiano o assumano la responsabilità dell’amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia, riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti. Essi accettano come sacra missione l’obbligo di promuovere al massimo, nell’ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dalla presente carta, il benessere degli abitanti di tali territori e, a tal fine: (…) e. di trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo d’informazione e con le limitazioni che possono essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili, eccezion fatta per quei territori cui si applicano i Capitoli XII e XIII». Lo statuto di [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:PERSONA] è stata ceduta dal Re di Spagna alla Corona britannica con il trattato di Utrecht, concluso fra il primo e la Regina di [OSCURATO:PERSONA] il 13 luglio 1713, nell’ambito dei trattati che hanno posto fine alla guerra di successione spagnola. L’articolo X, seconda frase, di tale trattato precisa che, qualora la Corona britannica intendesse donare, vendere o alienare in qualunque altro modo la proprietà della città di [OSCURATO:PERSONA], essa dovrebbe riconoscere alla Corona di Spagna un diritto di prelazione rispetto a qualunque altro interessato. 5 [OSCURATO:PERSONA] è una colonia della Corona britannica e non fa parte del [OSCURATO:PERSONA]. 6 Il sistema di governo di [OSCURATO:PERSONA] è disciplinato nella [OSCURATO:PERSONA] 2006 (ordinanza relativa alla costituzione di [OSCURATO:PERSONA] del 2006), entrata in vigore il 1 o gennaio 2007. In virtù di tale ordinanza, il potere esecutivo è esercitato da un governatore nominato dalla Regina e, per determinate materie interne, da [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «governo di [OSCURATO:PERSONA]»). Il potere legislativo è esercitato dalla Regina e dal parlamento di [OSCURATO:PERSONA], i cui membri sono eletti ogni quattro anni dal corpo elettorale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è dotata di propri organi giurisdizionali. È possibile ricorrere contro le sentenze della massima autorità giurisdizionale di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] (sezione giudiziaria del Consiglio privato). 7 Nel diritto internazionale, [OSCURATO:PERSONA] figura nell’elenco dei territori non autonomi ai sensi dell’articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite. 8 Nel diritto dell’Unione, [OSCURATO:PERSONA] è un territorio europeo di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero, ai sensi dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], e a cui si applicano le disposizioni dei trattati. L’atto relativo alle condizioni di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord e agli adattamenti dei trattati ( GU 1972, L 73, pag. 14 ; in prosieguo: l’«atto di adesione del 1972») prevede tuttavia che talune parti del Trattato non si applichino a [OSCURATO:PERSONA]. 9 L’articolo 28 dell’atto di adesione del 1972 prevede quanto segue: «Gli atti delle istituzioni della Comunità concernenti i prodotti elencati nell’allegato II del trattato CEE ed i prodotti la cui importazione nella Comunità è sottoposta ad una regolamentazione specifica in conseguenza dell’applicazione della politica agricola comune, nonché gli atti in materia d’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’imposta sulle cifre d’affari non s’applicano a [OSCURATO:PERSONA], a meno che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, disponga diversamente». 10 In forza dell’articolo 29 dell’atto di adesione del 1972, in combinato disposto con il suo allegato I, parte I, punto 4, [OSCURATO:PERSONA] è esclusa dal territorio doganale dell’Unione. Diritto del [OSCURATO:PERSONA] 11 Vi sono sette imposte sul gioco d’azzardo nel [OSCURATO:PERSONA]. Il regime tributario, disciplinato dai capitoli da 1 a 4 della parte 3 del [OSCURATO:PERSONA] 2014 (legge finanziaria per il 2014; in prosieguo: il «FA 2014»), nonché dagli allegati da 27 a 29 a detta legge, riguarda le tre imposte in questione nel procedimento principale, ossia l’imposta generale sulle scommesse, ad eccezione delle scommesse con spread, l’imposta sulle scommesse con montepremi e l’imposta sul gioco a distanza, e stabilisce, in relazione alle stesse, secondo il giudice del rinvio, un regime impositivo in funzione del «luogo del consumo». 12 Il giudice del rinvio illustra, nella decisione di rinvio, a titolo esemplificativo, le disposizioni relative all’imposta sul gioco a distanza, previste al capitolo 3 della parte 3 del FA 2014. 13 La sezione 154 del FA 2014 definisce il «gioco a distanza» come il gioco a cui le persone partecipano attraverso Internet, il telefono, la televisione, la radio o qualsiasi altro tipo di dispositivo elettronico o altra tecnologia che agevoli la comunicazione. 14 La sezione 155, paragrafo 1, del FA 2014 prevede un’accisa, conosciuta come «imposta sul gioco a distanza», prelevata sulla «partecipazione di un soggetto passivo al gioco a distanza in base ad accordi tra tale soggetto e un altro soggetto (fornitore dei giochi)». 15 La nozione di «soggetto passivo», definita alla sezione 155, paragrafo 2, del FA 2014, fa riferimento, in particolare, a «qualunque soggetto del [OSCURATO:PERSONA] (“UK person”)». In base alla sezione 186, paragrafo 1, del FA 2014, un «[s]oggetto del [OSCURATO:PERSONA] (UK person)» è definito come «una persona fisica che vive abitualmente nel [OSCURATO:PERSONA]» o «una persona giuridica legalmente costituita nel [OSCURATO:PERSONA]». 16 In base alla sezione 155, paragrafo 3, del FA 2014, l’imposta sul gioco a distanza è pari al 15% dei «profitti del prestatore di servizi di gioco a distanza» relativi al gioco a distanza per un determinato esercizio contabile. 17 In base alla sezione 157 del FA 2014, i «profitti del prestatore di servizi di gioco» per quanto concerne il gioco ordinario si calcolano prendendo la somma totale dei pagamenti di gioco versati ai prestatori nel corso di un dato esercizio contabile relativo al gioco ordinario, e sottraendo l’importo degli esborsi sostenuti dal prestatore nel corso di detto periodo per i premi attribuiti nell’ambito del gioco in questione. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 18 La GBGA è un’associazione professionale i cui membri sono essenzialmente operatori di gioco d’azzardo con sede a [OSCURATO:PERSONA], che forniscono prestazioni di servizi di gioco d’azzardo a distanza a clienti nel [OSCURATO:PERSONA] e altrove. 19 Il 17 luglio 2014 è entrato in vigore, nel [OSCURATO:PERSONA], un regime tributario relativo a talune imposte sul gioco d’azzardo, previsto dal FA 2014 e integrato da orientamenti adottati dall’amministrazione tributaria e doganale (in prosieguo: il «nuovo regime fiscale»). 20 La GBGA ha depositato, dinanzi al giudice del rinvio, un ricorso in cui chiede sia verificata la legittimità del nuovo regime fiscale rispetto al diritto dell’Unione. Essa sostiene, in tale contesto, che le imposte dovute in virtù di tale regime sono extraterritoriali, che costituiscono un ostacolo alla libera prestazione di servizi e che discriminano i prestatori di servizi stabiliti fuori dal [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, simili imposte non potrebbero essere giustificate in base agli obiettivi, essenzialmente economici, proposti dal [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, il nuovo regime fiscale sarebbe incompatibile con l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA]. 21 Il giudice del rinvio precisa a tal proposito che, in virtù del regime di tassazione del gioco d’azzardo a distanza applicabile prima dell’entrata in vigore del nuovo regime fiscale, i prestatori di servizi di gioco d’azzardo a distanza stabiliti nel [OSCURATO:PERSONA] pagavano un’imposta con aliquota del 15% dei loro profitti lordi, indipendentemente dal luogo di residenza dei loro clienti, essendo tale imposta basata sul principio del «luogo della prestazione». I prestatori di servizi di gioco d’azzardo a distanza stabiliti a [OSCURATO:PERSONA] o altrove fuori dal [OSCURATO:PERSONA] non pagavano alcuna imposta al [OSCURATO:PERSONA] sulle prestazioni di servizi di detto gioco fornite a persone stabilite nel [OSCURATO:PERSONA]. 22 Il giudice del rinvio riporta che uno dei principali obiettivi del nuovo regime fiscale, basato sul principio del «luogo del consumo», è quello di modificare la tassazione del gioco d’azzardo in modo che i prestatori che offrono servizi di gioco d’azzardo a clienti nel [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti, versino al pubblico erario del [OSCURATO:PERSONA] un’imposta su tali servizi, la cui aliquota è fissata al 15% dei profitti di detti prestatori, come definiti dal FA 2014, nel corso dell’esercizio in questione. 23 Per effetto di tali nuove imposte, in particolare dell’imposta sul gioco d’azzardo a distanza cui fa riferimento il giudice del rinvio nella sua decisione e che si applica indifferentemente a tutti gli operatori economici che prestano i propri servizi di gioco d’azzardo a distanza alle persone stabilite nel [OSCURATO:PERSONA], i prestatori di servizi di simili giochi stabiliti a [OSCURATO:PERSONA], quali i membri della GBGA, secondo il giudice del rinvio, non potranno più prestare i propri servizi nel mercato del gioco d’azzardo del [OSCURATO:PERSONA] senza pagare imposte in detto Stato membro. 24 Tenuto conto di tali considerazioni, il giudice del rinvio ritiene si debba chiarire lo status costituzionale di [OSCURATO:PERSONA] nel diritto dell’Unione e, più nello specifico, che si debba chiarire se gli operatori economici quali i membri della GBGA stabiliti a [OSCURATO:PERSONA] possano avvalersi del diritto dell’Unione in relazione alla normativa adottata dal [OSCURATO:PERSONA] che introduce il nuovo regime fiscale e, in caso di risposta positiva, se una simile normativa violi le condizioni di cui all’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA]. 25 In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Divisione del [OSCURATO:PERSONA] (sezione per questioni di diritto amministrativo), [OSCURATO:PERSONA]], ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Ai fini dell’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA] e alla luce dei rapporti costituzionali tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]: a) Se ai fini del diritto dell’Unione [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] debbano essere trattati come se facessero parte di un unico Stato membro, cosicché l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA] non troverebbe applicazione, se non nei limiti in cui esso possa essere applicato ad una misura interna. Oppure b) Se, alla luce dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] abbia lo status costituzionale di territorio separato dal [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’Unione (…), cosicché la prestazione di servizi tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] deve essere trattata al pari degli scambi all’interno dell’Unione ai fini dell’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA]. Oppure c) [OSCURATO:PERSONA] debba essere trattata come un paese o un territorio terzo, con la conseguenza che il diritto dell’Unione si applica solo con riferimento agli scambi tra [il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]] in circostanze in cui il diritto dell’Unione ha effetto tra uno Stato membro e uno Stato non membro. Oppure d) Se i rapporti costituzionali tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] debbano essere trattati in altro modo ai fini dell’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA]. 2) Se misure nazionali di imposizione che presentano caratteristiche quali quelle presenti nel nuovo regime fiscale costituiscano una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA]. 3) Ove così fosse, [la Corte stabilisca] se gli obiettivi, che il giudice del rinvio ha accertato essere perseguiti da misure interne (quali il nuovo regime fiscale), costituiscano obiettivi legittimi idonei a giustificare la restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA]». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 26 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA], debba essere interpretato nel senso che la prestazione di servizi da parte di operatori stabiliti a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di soggetti stabiliti nel [OSCURATO:PERSONA] costituisce, con riferimento al diritto dell’Unione, una situazione i cui elementi sono tutti confinati all’interno di un solo Stato membro. 27 Per rispondere a tale questione si deve innanzitutto ricordare che il diritto dell’Unione si applica agli Stati membri in virtù dell’articolo 52, paragrafo 1, TUE. In base all’articolo 52, paragrafo 2, TUE, il campo di applicazione territoriale dei trattati è specificato all’articolo 355 [OSCURATO:PERSONA]. 28 In virtù dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], le disposioni dei trattati si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero. 29 A tal proposito, si deve rilevare che [OSCURATO:PERSONA] è un territorio europeo di cui uno Stato membro, ossia il [OSCURATO:PERSONA], assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero, e a cui si applica il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze del 23 settembre 2003, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑30/01 , EU:C:2003:489 , punto 47 , e del 12 settembre 2006, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑145/04 , EU:C:2006:543 , punto 19 ). 30 In deroga all’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], e in virtù dell’atto di adesione del 1972, gli atti dell’Unione in taluni ambiti del diritto dell’Unione non si applicano a [OSCURATO:PERSONA], eccezioni queste introdotte in considerazione della situazione giuridica speciale e, segnatamente, dello statuto di porto franco di tale territorio (v., a tal proposito, sentenza del 21 luglio 2005, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑349/03 , EU:C:2005:488 , punto 41 ). Dette eccezioni non riguardano tuttavia la libera prestazione di servizi, di cui all’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA]. 31 Discende dalle considerazioni che precedono che l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA] si applica, in virtù dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA]. 32 Si deve ricordare, inoltre, che l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA] vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione. 33 Per contro, per consolidata giurisprudenza, le disposizioni del Trattato FUE in materia di libera prestazione di servizi non sono applicabili a una fattispecie i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro (sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15 , EU:C:2016:874 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata). 34 In tale contesto, si deve esaminare se la prestazione di servizi da parte di operatori stabiliti a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di soggetti stabiliti nel [OSCURATO:PERSONA] costituisca, con riferimento al diritto dell’Unione, una situazione i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro. 35 A tal proposito, è pur vero che la Corte ha già constatato, come rilevato da tutti gli interessati, che [OSCURATO:PERSONA] non fa parte del [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze del 23 settembre 2003, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑30/01 , EU:C:2003:489 , punto 47 , e del 12 settembre 2006, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], C‑145/04 , EU:C:2006:543 , punto 15 ). 36 Tale circostanza non può tuttavia essere decisiva al fine di determinare se due territori, ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative alle libertà fondamentali, debbano essere equiparati ad un solo Stato membro. Infatti, la Corte ha già dichiarato, al punto 54 della sentenza dell’8 novembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑293/02 , EU:C:2005:664 ), che, ai fini dell’applicazione degli articoli 23 CE, 25 CE, 28 CE e 29 CE, le isole Normanne, di cui fa parte il Baliato di [OSCURATO:PERSONA], l’Isola di Man e il [OSCURATO:PERSONA] devono essere equiparate ad uno Stato membro, nonostante non facciano parte del [OSCURATO:PERSONA]. 37 Per arrivare a tale conclusione, la Corte, dopo aver ricordato che il [OSCURATO:PERSONA] assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero del Baliato di [OSCURATO:PERSONA], si è basata in particolare sulla circostanza che, secondo l’articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 3 relativo alle isole Normanne e all’isola di Man, allegato all’atto di adesione del 1972, la normativa dell’Unione in materia doganale e in materia di restrizioni quantitative si applica alle isole Normanne e all’Isola di Man «alle stesse condizioni che per il [OSCURATO:PERSONA]», nonché sull’assenza di elementi dello status di tali isole che consentano di ritenere le relazioni tra queste isole e il [OSCURATO:PERSONA] analoghe a quelle che esistono tra Stati membri (v., a tal proposito, sentenza dell’8 novembre 2005, [OSCURATO:PERSONA], C‑293/02 , EU:C:2005:664 , punti 43 , 45 e 46 ). 38 Per quanto concerne, in primo luogo, le condizioni di applicazione dell’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], è pur vero che l’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA] non precisa che il citato articolo 56 si applica a [OSCURATO:PERSONA] «alle stesse condizioni che per il [OSCURATO:PERSONA]». 39 Tuttavia, si deve ricordare che l’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], estende l’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione al territorio di [OSCURATO:PERSONA], fatte salve le eccezioni previste dall’atto di adesione del 1972, le quali non riguardano però la libera prestazione di servizi. 40 Inoltre, il fatto, invocato dal governo di [OSCURATO:PERSONA], che l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA] si applichi a [OSCURATO:PERSONA] in virtù dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] in virtù dell’articolo 52, paragrafo 1, TUE, non è rilevante a tale proposito. Infatti, in un contesto analogo, il fatto che la normativa dell’Unione in materia doganale e in materia di restrizioni quantitative si applichi alle isole Normanne e all’isola di Man in virtù dell’articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 3 allegato all’atto di adesione del 1972, e al [OSCURATO:PERSONA] in virtù dell’articolo 52, paragrafo 1, TUE, non ha impedito alla Corte di concludere che, ai fini dell’applicazione di tale normativa, le citate isole e il [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere equiparati ad un solo Stato membro (sentenza dell’8 novembre 2005, [OSCURATO:PERSONA], C‑293/02 , EU:C:2005:664 , punto 54 ). 41 In secondo luogo, non sussistono altri elementi che permettano di considerare le relazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA], analoghe a quelle che esistono tra due Stati membri. 42 Equiparare gli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] a quelli tra Stati membri porterebbe, al contrario, a negare il nesso riconosciuto all’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], tra detto territorio e il citato Stato membro. A tal proposito, è invece pacifico che è il [OSCURATO:PERSONA] che ha assunto gli obblighi discendenti dai trattati nei confronti degli altri Stati membri per quanto concerne l’applicazione e il recepimento del diritto dell’Unione nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] (v., a tale riguardo, le sentenze del 23 settembre 2003, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑30/01 , EU:C:2003:489 , punti 1 e 47 , nonché del 21 luglio 2005, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], C‑349/03 , EU:C:2005:488 , punto 56 ), come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni. 43 Ne consegue che la prestazione di servizi da parte di operatori stabiliti a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di soggetti stabiliti nel [OSCURATO:PERSONA] costituisce, con riferimento al diritto dell’Unione, una situazione i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro. 44 Tale interpretazione non è rimessa in questione dall’argomento del governo di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui sarebbero pregiudicati l’obiettivo di assicurare il funzionamento del mercato interno, di cui all’articolo 26 [OSCURATO:PERSONA], nonché l’obiettivo di integrare [OSCURATO:PERSONA] in tale mercato, obiettivo quest’ultimo che, secondo il governo di [OSCURATO:PERSONA], è perseguito dall’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA]. 45 Si deve rilevare, a tale riguardo, che, in base allo stesso tenore letterale dell’articolo 26, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati; una simile disposizione è costituita, per quanto concerne la libera prestazione dei servizi, dall’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA]. 46 Orbene, come esposto ai punti 32 e 33 della presente sentenza, l’applicabilità dell’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA] ad una determinata situazione richiede la presenza di un elemento di estraneità. 47 L’interpretazione accolta al punto 43 della presente sentenza, del resto, non comporta l’inapplicabilità dell’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA] al territorio di [OSCURATO:PERSONA], come sostiene il governo di [OSCURATO:PERSONA]. Tale disposizione mantiene infatti la piena applicabilità a detto territorio alle medesime condizioni previste per qualsiasi altro territorio dell’Unione cui essa si applica, ivi compresa la condizione relativa alla necessità della presenza di un elemento di estraneità. 48 Neppure le considerazioni relative allo status di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del diritto costituzionale nazionale o ai sensi del diritto internazionale revocano in dubbio detta interpretazione. 49 Per quanto concerne, in primo luogo, lo status di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del diritto costituzionale nazionale, il governo di [OSCURATO:PERSONA] fa valere, riferendosi alla sentenza del 10 ottobre 1978, Hansen & Balle ( 148/77 , EU:C:1978:173 ), che lo status di detto territorio nel diritto dell’Unione dovrebbe essere determinato in particolare dal suo status nel diritto nazionale. 50 A tal proposito, si deve rilevare che la constatazione della Corte, effettuata al punto 10 di tale sentenza, secondo cui lo status dei dipartimenti francesi d’oltremare è definito, in primo luogo, mediante rinvio alla costituzione francese, secondo cui detti dipartimenti fanno parte integrante della Repubblica francese, dev’essere letta nel suo contesto, dal momento che è connessa all’interpretazione dell’articolo 227, paragrafo 1, del trattato CEE, secondo cui detto trattato si applicava all’intera «Repubblica francese» (v., a tal proposito, sentenza del 10 ottobre 1978, Hansen & Balle, 148/77 , EU:C:1978:173 , punto 9 ). Pertanto, con tale precisazione, la Corte si limitava a riconoscere che detti dipartimenti fanno parte dello Stato membro in questione e che il diritto dell’Unione, allo scadere di un termine di due anni, di cui al paragrafo 2 del citato articolo 227, si applicava di pieno diritto a tali territori in quanto facenti parte integrante dello Stato membro in parola (v., a tal proposito, sentenza del 10 ottobre 1978, Hansen & Balle, 148/77 , EU:C:1978:173 , punto 10 ). 51 Orbene, come discende dal punto 31 della presente sentenza, il diritto dell’Unione si applica a [OSCURATO:PERSONA] non perché [OSCURATO:PERSONA] faccia parte del [OSCURATO:PERSONA], bensì ai sensi dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA]. 52 In secondo luogo, per quanto concerne lo statuto di [OSCURATO:PERSONA] nel diritto internazionale, è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] figura nell’elenco dei territori non autonomi ai sensi dell’articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite. 53 A tal proposito, il governo di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che accogliere un’interpretazione come quella accolta al punto 43 della presente sentenza pregiudicherebbe lo status di detto territorio in diritto internazionale e, in particolare, violerebbe la risoluzione 2625 (XXV) del 24 ottobre 1972, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite, secondo cui il territorio di una colonia deve possedere uno status separato e distinto rispetto a quello del territorio dello Stato che lo amministra. 54 Orbene, detta interpretazione dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA], non influisce sullo status del territorio di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del diritto internazionale, dal momento che si limita a precisare che, nei limiti in cui il diritto dell’Unione si applica a detto territorio in quanto territorio europeo di cui uno Stato membro, ossia il [OSCURATO:PERSONA], assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero, la prestazione di servizi da parte di operatori stabiliti a [OSCURATO:PERSONA] a favore di soggetti stabiliti nel [OSCURATO:PERSONA] costituisce, con riferimento al diritto dell’Unione, una situazione i cui elementi sono tutti confinati all’interno di un solo Stato membro. Non si può ritenere che tale interpretazione pregiudichi lo status separato e distinto di [OSCURATO:PERSONA]. 55 Va aggiunto in tale contesto che il giudice del rinvio si è limitato ad indicare che il nuovo regime fiscale di cui al procedimento principale è indistintamente applicabile ai cittadini dello Stato membro interessato e ai cittadini di altri Stati membri, senza esporre altri elementi concreti che consentano di stabilire un collegamento fra l’oggetto del procedimento principale e l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte (v., a tale riguardo, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15 , EU:C:2016:874 , punto 55 ). 56 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA], dev’essere interpretato nel senso che la prestazione di servizi da parte di operatori stabiliti a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di soggetti stabiliti nel [OSCURATO:PERSONA] costituisce, con riferimento al diritto dell’Unione, una situazione i cui elementi sono tutti confinati all’interno di un solo Stato membro. Sulle questioni seconda e terza 57 Alla luce della soluzione fornita alla prima questione non occorre risolvere la seconda e la terza questione pregiudiziale. Sulle spese 58 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: L’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA], dev’essere interpretato nel senso che la prestazione di servizi da parte di operatori stabiliti a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di soggetti stabiliti nel [OSCURATO:PERSONA] costituisce, con riferimento al diritto dell’Unione, una situazione i cui elementi sono tutti confinati all’interno di un solo Stato membro. Firme ( 1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2017 — Fons Iuris — Fons Iuris