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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19538/2026

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io Jacchia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],-ricorrenti-e daMichelacci Maria, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocatiMatteo Acciari e [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA],-intimata-Numero registro generale 18468/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 19538/2026Data pubblicazione 12/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1274/2020depositata il 14/05/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Maria, Piero e [OSCURATO:PERSONA] avevano adito il Tribunale di Bolognaconvenendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo ladeclaratoria di nullità del testamento pubblico del padre, PasqualeMichelacci, deceduto il 18.3.2011, l’accertamento della consistenza e delvalore dell’asse ereditario, tenuto conto delle numerose donazioni -daridurre in caso di lesione di legittima- effettuate in vita dal de cuius, einfine lo scioglimento della comunione ereditaria.Secondo gli attori (nati dal primo matrimonio del de cuius) almomento della redazione del testamento, con il quale [OSCURATO:PERSONA] erastato dichiarato erede universale del padre, il 15.6.2009, il testatore era instato di incapacità naturale, rilevante ex art. 591 c.c.; in ogni caso sidoveva tenere conto delle donazioni effettuate in vita dal testatore e,all’esito degli accertamenti richiesti, si doveva provvedere alla divisione.[OSCURATO:PERSONA], anche lei nata dal primo matrimonio del de cuius,aveva aderito alle domande attoree.[OSCURATO:PERSONA], figlio del secondo matrimonio del de cuius, eNel corso del giudizio di primo grado era stata disposta una consulenzatecnica d’ufficio per la verifica della capacità di intendere e di volere diPasquale [OSCURATO:PERSONA] al momento della redazione del testamento.

IlTribunale di Bologna aveva disatteso con sentenza non definitival’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio sollevata dalle attricie, in adesione alle conclusioni della relazione peritale, aveva ritenuto chenon vi fossero elementi sufficienti per fondare la prospettata incapacitàNumero registro generale 18468/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 19538/2026Data pubblicazione 12/06/2026naturale del testatore; aveva rimesso quindi la causa in trattazione peristruire le altre domande.La sentenza non definitiva era stata impugnata avanti alla Corted’Appello di Bologna dagli attori appellanti, che avevano insistito nei rilievidi nullità della consulenza tecnica d’ufficio e nella contestazione dellavalidità del testamento pubblico del 15.6.2009.La Corte d’Appello di Bologna aveva respinto l’appello.Piero, Maria e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.

Dopo la proposizione del ricorso idifensori dei ricorrenti hanno depositato rinuncia al mandato.[OSCURATO:PERSONA] si è costituita con altri difensori.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.[OSCURATO:PERSONA] e i controricorrenti hanno depositato memorieillustrative in termini per l’adunanza fissata per la discussione in camera diconsiglio del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] controricorrenti hanno eccepito che nella copia del ricorso percassazione loro notificata non compare nelle conclusioni la richiesta dicondanna alle spese e l’indicazione di valore della causa, per derivarne chel’atto depositato avanti alla Corte non è quello notificato, con conseguenteinesistenza della procura speciale rilasciata in relazione al ricorso notificatoe non a quello depositato.L’eccezione non è fondata: l’aggiunta rilevata non ha toccato ilcontenuto del ricorso, identico nel resto a quello notificato, in particolarequanto alla ricostruzione del processo e -soprattutto- alla formulazione earticolazione dei motivi di critica ex art.360 c.p.c. -in conformità con laprocura rilasciata-, né ha inciso in alcun modo sui diritti di difesa deicontroricorrenti e sul contraddittorio: il comportamento dei difensori deiricorrenti, certamente censurabile, non ha in sostanza inciso nel caso diNumero registro generale 18468/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 19538/2026Data pubblicazione 12/06/2026specie sull’identità sostanziale e idoneità del ricorso a radicare in concretoil presente giudizio.Di poi, il ricorso nel suo complesso non viola le indicazioni emergentidall’art. 366, con particolare riferimento ai nn. 3, 4 e 6 c.p.c.In particolare, i criteri redazionali e il contenuto dell’atto sonocongruenti con i requisiti di forma-contenuto emergenti dal modello legale apprestato dall'art. 366 c.p.c. perché, nel rispettodel rapporto di complementarità esistente tra il requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa -che non richiedenecessariamente la riproduzione della sentenza di primo grado, essendosufficiente una sintesi che permetta di comprenderne l’esito decisorio-, dicui al n. 3, e quello della esposizione dei motivi per i quali si chiedela cassazione , di cui al n. 4 della norma richiamata, essi permettonoalla Corte di comprendere i plurimi motivi di ricorso formulati, cosìconsentendole di procedere al loro scrutinio munita delle conoscenzenecessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti -cfr. alriguardo, ord. Cass.

SU n.37552/2021-.I motivi di ricorso possono altresì legittimamente riproporreinterpretazioni e argomentazioni difensive già inutilmente sottoposte algiudice di appello, ove queste riguardino questioni tecnico-giuridiche chesi assumono mal valutate, nell’ambito delle indicazioni desumibili dall’art.360 co, 1, nn.1-5 c.p.c. e con una formulazione adeguata rispetto aqueste: ne consegue che eventuali ragioni di inammissibilità non possonoriguardare il ricorso in sé ma potranno avere rilevanza in relazione aisingoli motivi per come in concreto articolati.1.

Con un primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360 commaprimo n. 4 e 5 c.p.c., Maria, Piero e [OSCURATO:PERSONA] denunciano la nullità della CTU per violazione art.152, 153 e 154 c.p.c.; perviolazione dell’art.111, secondo comma, Cost.

Numero registro generale 18468/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 19538/2026Data pubblicazione 12/06/2026Le ricorrenti lamentano i tempi incongrui di durata delle operazioniperitali, le proroghe irregolari perché intervenute anche a scadenza deltermine già avvenuta, il deposito irregolare in cartaceo della relazionefinale, già evidenziati in primo grado, e insistono nel farne derivare lanullità dell’elaborato, violativo anche dell’art. 111 Cost. per i tempiirragionevoli di durata dell’incombente.Il motivo è inammissibile.Le critiche che i ricorrenti rivolgono alle modalità di svolgimento delleoperazioni peritali, in particolare sotto il profilo della loro lunghezza, dipretese irregolarità nelle proroghe (sia per l’entità dei tempi di proroga,sia per l’intervento delle proroghe a termine scaduto) e nel deposito incartaceo dell’elaborato, non sono di per sé concludenti.

Si tratta disituazioni che avrebbero potuto giustificare un sollecito al ConsulenteTecnico d’Ufficio, o eventualmente, ricorrendone i presupposti, la suasostituzione in corso di operazioni ma che, ex post, una volta chel’elaborato conclusivo è stato formato e depositato nel rispetto delprincipio del contraddittorio, si appalesano come irregolarità e nonpossono comportare conseguenze invalidanti.

Irregolarità che in alcunmodo giustificherebbero la rinnovazione delle operazioni con evidentepregiudizio per l’economia processuale.

Appare utile richiamare, per uninquadramento generale sull’articolarsi delle nullità nella consulenzatecnica d’ufficio, Cass. a SU n.5624/2022; cfr. anche Cass. n.15383/2023in ordine all’operatività del principio fissato dall'art 159, comma 2, c.p.c.in materia di consulenza tecnica d’ufficio, che non permette di rilevareanche l’eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dalconsulente ed eventuali violazioni del principio del contraddittorio peromessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, salvoche si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo,ossia sulla relazione di consulenza -.Numero registro generale 18468/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 19538/2026Data pubblicazione 12/06/20262.

Con il secondo motivo di critica, posto in relazione all’art.360 co, 1,nn.3 e 4 c.p.c., i ricorrenti prospettano la nullità della CTU perviolazione art.194, 195, 201 c.p.c., 90-91 disp. att. c.p.c., 16 bis DL n.179del 18.10.2012 Si lamenta che, dopo la prima riunione in corso di operazioni peritali,la cui data era stata fissata in sede di giuramento, vi era stata unariunione senza gli ausiliari nominati dal Consulente d’Ufficio -a ciòautorizzato- e dai Consulenti di Parte, per discutere la relazione giàredatta dalla neurologa, ausiliaria del Tecnico d’Ufficio; nel corso dellaseconda riunione gli attori appellanti ricorrenti avevano chiesto di sentire ineurologi dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], che avevano avuto in cura il decuius dal 2006 al 2010; ed invece l’ausiliaria del Tecnico d’Ufficio avrebbe fatto tutto da sola , senza confrontarsi con il Tecnico di Parte e con ilsuo ausiliario; il Tecnico d’Ufficio avrebbe poi fatto propria la relazionedell’ausiliaria, della quale le parti sarebbero venute a conoscenza con ildeposito della bozza dell’elaborato peritale; i Consulenti di Partedepositarono le loro osservazioni ma il Consulente d’Ufficio avrebberisposto solo a quelle del Consulente di Parte di [OSCURATO:PERSONA],ignorando quelle del prof.

Forti, Consulente di Parte dei ricorrenti.In motivo è infondato.Già sulla base della ricostruzione dello svolgersi delle operazioni,esposta dai ricorrenti, deve essere escluso che vi siano state violazione delcontraddittorio, perché nel corso delle operazioni peritali vi furono riunionitra il Tecnico d’Ufficio e i Tecnici di Parte e fu discussa la richiesta diaudizione dei medici indicati dai ricorrenti -che, in contrasto con il dispostodell’art. 194 c.p.c., avrebbero dovuto essere sentiti su loro valutazioni, afronte di un supporto documentale ritenuto lacunoso dal Tecnico d’Ufficio-.Le norme richiamate non prevedono specifiche modalità disvolgimento delle ulteriori operazioni e il contraddittorio si deveconsiderare rispettato anche quando la partecipazione non sia relativa aNumero registro generale 18468/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 19538/2026Data pubblicazione 12/06/2026tutte le attività purché vi siano dei momenti intermedi di confronto,adeguati in relazione alla complessità dell’incarico: nel caso di specie,risulta che prima della formazione della bozza i Consulenti di Parte furonostimolati a svolgere tutte le loro osservazioni (risulta riportatanell’elaborato peritale la relazione del Consulente di Parte prof.

Forti, chegià aveva redatto un elaborato su incarico delle attrici ricorrenti,espressamente riprodotta letteralmente dalla pag.15 alla pag.22) e gliesiti dei rilievi furono sottoposti all’ausiliaria neurologa, assieme a tutta ladocumentazione medica (comprensiva delle relazioni dei prof. [OSCURATO:PERSONA] eGalassi) e non in atti.Non emergono attività svolte senza contraddittorio, poiché gli esitidella relazione dell’ausiliaria, che vengono a valle delle considerazioni deineurologi di parte, sono stati riportati nella bozza di relazione e fatti propridal Tecnico d’Ufficio attraverso un argomentare motivato nella stessabozza, sulla quale sono state infine formulate le osservazioni dei Tecnicidelle parti. [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio ha esaminato dette osservazioni e, inparticolare -dato che le osservazioni nell’interesse del controricorrenteerano adesive-, le osservazioni dei Consulenti di Parte dei ricorrenti dott.Cerisoli (pag.34/37) e prof.

Forti (pag.38/46); si legge infatti nellarelazione peritale, alle pag. 51 e seg., un Addendum in cui il Tecnicod’Ufficio, risponde in forma sintetica e cumulativa alle sole osservazionidi parte attrice meritevoli di commento .

La pretesa obliterazione delleosservazioni di entrambi i Consulenti di Parte dei ricorrenti, osservazionieffettivamente depositate, non c’è stata, perché il Tecnico d’Ufficio ha datoconto di ciò che, nello svolgimento della sua funzione, consideravarilevante, ritenendo implicitamente il resto non idoneo a superare leconsiderazioni già svolte -anche perché, si ripete, vi era già in atti unarelazione di parte del prof.

Forti, pag.15/22, il cui contenuto era statoconsiderato dall’ausiliaria del Tecnico d’Ufficio-.Numero registro generale 18468/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 19538/2026Data pubblicazione 12/06/2026Non emergono profili di nullità -si richiamano ancora, in proposito,Cass.

SU n.5624/2022 e Cass. n.15383/2023- e la pretesa violazione delcontraddittorio nello svolgimento dell’attività peritale non è riscontrabile,perché viene fondata dai ricorrenti su pretese omissioni (l’assenza diconsiderazione dei rilievi del prof.

Forti) che in realtà non ci sono state, eche mirano in ultima analisi a riproporre la valutazione di insussistenzadella incapacità del testatore, in contrasto con gli esiti della relazionetecnica d’ufficio.I ricorrenti mirano in sostanza a ottenere, sotto l’apparente deduzionedi profili di nullità dell’elaborato peritale e di violazione delle normerichiamate in rubrica, una svalutazione radicale del merito della relazioneperitale e delle attività che hanno portato alla sua formazione.

Ciò al fined’inammissibilmente ottenere in sede di legittimità un diversoapprezzamento di merito, attraverso una diversa interpretazione deglielementi istruttori.5.

Con il terzo motivo di ricorso, ancora inquadrato sub. art.360 nn. 3e 4 c.p.c., i ricorrenti lamentano la nullità della CTU per violazione degliart.101, 112 e 196 c.p.c. e 24 e 111 Cost.; violazione degli art.156 e 157c.p.c. .Secondo i ricorrenti, la sentenza si riporterebbe acriticamente allarelazione peritale, che, a sua volta, richiamerebbe acriticamente leconclusioni dell’ausiliaria neurologa, senza dare conto delle osservazionidel Consulente di Parte, prof.

Forti.

Vi sarebbero altresì contraddizioninella consulenza tecnica e inoltre l’ausiliaria neurologa non avrebbeconsiderato una serie di documenti, pur prodotti in atti, dei quali nonavrebbe dato alcun conto; l’anzidetta documentazione era ben altrarispetto a quella da essa esaminata e, se esaminata, avrebbe portatosicuramente alla conclusione di una totale e permanente incapacità diintendere e di volere a causa della demenza senile da cui era affetto il decuius sin dal 2002 . [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio avrebbe ingiustificatamenteNumero registro generale 18468/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 19538/2026Data pubblicazione 12/06/2026valorizzato altra documentazione, come i verbali delle assemblee di alcunesocietà di cui il de cuius era socio, la sua partecipazione passiva a fusioniper incorporazione, senza considerare che nelle situazioni descritte lapartecipazione non era reale ma fittizia.

Sarebbe stato inoltre necessarioascoltare, in sede di operazioni peritali, il prof. [OSCURATO:PERSONA] e il prof. [OSCURATO:PERSONA],che avrebbero dovuto essere comunque ascoltati come testi.Il motivo è inammissibile.Si osserva, in particolare, che:-Non è dato comprendere in che modo dalla documentazione che siafferma non esaminata avrebbe potuto derivare con certezza la incapacitànaturale del de cuius, perché sul punto i ricorrenti nulla dicono diconcreto;-I ricorrenti non avevano chiesto in sede di appello alcuna provatestimoniale; l’istanza di audizione del prof. [OSCURATO:PERSONA] e del prof. [OSCURATO:PERSONA] erastata formulata da [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata in questa sede, nellacomparsa di costituzione in appello e, anche a volere in tesi reputare chepossa essere considerata sufficiente l’adesione a detta istanza effettuatadai ricorrenti in sede di conclusioni di cui al verbale datato8/10/2019 , nulla è dato sapere in ordine alla -necessaria- proposizionetempestiva dell’istanza in primo grado e alla sua reiterazione in sede diprecisazione delle conclusioni avanti al Tribunale di Bologna;-Inoltre, la Corte d’Appello aveva espressamente esaminato le istanzeistruttorie richiamate, considerandole irrilevanti;-[OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio non era obbligato a sentire i due medici cheavrebbero potuto fornire valutazioni o confermative dei documenti prodottio non riscontrabili e quindi non utilizzabili;-Il fatto che la partecipazione attiva del de cuius alla vita delle società,di capitali, di cui faceva parte fosse solo passiva e apparente costituisceapodittico asserto dei ricorrenti, che non dimostra ma suppone dimostratala sua incapacità di intendere e di volere.Numero registro generale 18468/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 19538/2026Data pubblicazione 12/06/2026Le contraddizioni rilevate nella consulenza tecnica d’ufficio, e quindiricorrenti le derivano mettendo a confronto il contenuto della relazione delConsulente di Parte prof.

Forti, come riportato in evidenza per esteso nellarelazione peritale alle pag.15-22, con le considerazioni proprie del Tecnicod’Ufficio, che all’evidenza non condividono la certezza del Tecnico di Partesull’incapacità del testatore al momento di redazione del testamento.Nessuno degli elementi evidenziati è idoneo a fondare una pretesanullità della consulenza tecnica d’ufficio, sotto il profilo della violazione delcontraddittorio ma, con i rilievi svolti, i ricorrenti vogliono rimettere indiscussione ancora una volta le valutazioni mediche operate dal Tecnicod’Ufficio nello svolgimento dell’incarico affidatogli, condivise dai Giudici dimerito nel contesto della valutazione dell’istruttoria operata, con pronunceconformi.Ancora una volta, non è riscontrabile alcuna violazione delledisposizioni richiamate nella rubrica del motivo ma si rimette indiscussione, inammissibilmente in sede di legittimità, l’attivitàinterpretativo valutativa, propriamente meritale, della Corte d’Appello,effettuata anche attraverso l’esame e la condivisione argomentata degliesiti della relazione peritale -formata nel rispetto del contraddittorio con leparti e i loro Tecnici-.4.

Con l’ultimo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la nullità/annullabilità della sentenza per violazione degli art.161 e 162c.p.c. e per violazione dell’art.591 c.c. e degli art.2697 e 2729 c.c. rilevante ex art.360 n.3 e n.4 c.p.c.La Corte d’Appello avrebbe dovuto dare ragione delle osservazionicritiche del Consulente di Parte, prof.

Forte, secondo i ricorrenti nonconsiderate dal CTU e, non avendolo fatto, la sentenza sarebbe nulla.In sostanza, la Corte d’Appello di Bologna non avrebbe consideratoche, in base alla documentazione medica prodotta, il de cuius era giàNumero registro generale 18468/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 19538/2026Data pubblicazione 12/06/2026prima della redazione del testamento in uno stato totale e permanente diincapacità, che rendeva non necessaria la dimostrazione dell’incapacitànaturale al momento della redazione del testamento pubblico: laprospettazione indicata non sarebbe nuova, come erroneamente affermatodalla Corte, perché le ricorrenti avrebbero sempre sostenuto l’incapacità diintendere e di volere del testatore al momento in cui il testamento furedatto.Il motivo di ricorso è inammissibile.Si richiamano le considerazioni già svolte per ribadire che il Tecnicod’Ufficio aveva esaminato le osservazioni dei tecnici di parte dellericorrenti, anche quelle del prof.

Forti.Quanto al preteso stato totale di incapacità naturale permanente delde cuius già dal 2002 e comunque dall’ottobre 2007, la Corte d’Appello haeffettivamente rilevato che si trattava di questione che considerava nuova,ma ha aggiunto, valutandola nel merito, che in ogni caso … l’ausiliariodel CTU ha valutato che la documentazione clinica prodotta in causa nonfornisca dati sufficienti a formulare un giudizio conclusivo sul quadroneuropsicologico di deterioramento cognitivo presentato da MichelacciPasquale e sulla di lui capacità di intendere e di volere al momentodella redazione del testamento e, a fortiori, la documentazione richiamatanon poteva provare con sufficiente grado di probabilità che PasqualeMichelacci fosse permanentemente e totalmente incapace di intendere e divolere sin dal 2002 e, comunque, sicuramente dall’ottobre 2007 .Per l’ennesima volta i ricorrenti perseguono sotto le forme dellaviolazione di legge il tentativo di rimettere in discussione l’interpretazionee la valutazione del materiale istruttorio, tipicamente di merito, in unasituazione in cui la Corte d’Appello di Bologna ha motivato le sceltevalutative operate in modo effettivo e pienamente comprensibile dal puntodi vista logico e giuridico.In conclusione, il ricorso deve essere nel suo complesso respinto.Numero registro generale 18468/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 19538/2026Data pubblicazione 12/06/2026Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro, al pagamento, infavore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 11 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io Jacchia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],-ricorrenti-e daMichelacci Maria, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocatiMatteo Acciari e [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA],-intimata-Numero registro generale 18468/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 19538/2026Data pubblicazione 12/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1274/2020depositata il 14/05/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Maria, Piero e [OSCURATO:PERSONA] avevano adito il Tribunale di Bolognaconvenendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo ladeclaratoria di nullità del testamento pubblico del padre, PasqualeMichelacci, deceduto il 18.3.2011, l’accertamento della consistenza e delvalore dell’asse ereditario, tenuto conto delle numerose donazioni -daridurre in caso di lesione di legittima- effettuate in vita dal de cuius, einfine lo scioglimento della comunione ereditaria.Secondo gli attori (nati dal primo matrimonio del de cuius) almomento della redazione del testamento, con il quale [OSCURATO:PERSONA] erastato dichiarato erede universale del padre, il 15.6.2009, il testatore era instato di incapacità naturale, rilevante ex art. 591 c.c.; in ogni caso sidoveva tenere conto delle donazioni effettuate in vita dal testatore e,all’esito degli accertamenti richiesti, si doveva provvedere alla divisione.[OSCURATO:PERSONA], anche lei nata dal primo matrimonio del de cuius,aveva aderito alle domande attoree.[OSCURATO:PERSONA], figlio del secondo matrimonio del de cuius, eNel corso del giudizio di primo grado era stata disposta una consulenzatecnica d’ufficio per la verifica della capacità di intendere e di volere diPasquale [OSCURATO:PERSONA] al momento della redazione del testamento. IlTribunale di Bologna aveva disatteso con sentenza non definitival’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio sollevata dalle attricie, in adesione alle conclusioni della relazione peritale, aveva ritenuto chenon vi fossero elementi sufficienti per fondare la prospettata incapacitàNumero registro generale 18468/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 19538/2026Data pubblicazione 12/06/2026naturale del testatore; aveva rimesso quindi la causa in trattazione peristruire le altre domande.La sentenza non definitiva era stata impugnata avanti alla Corted’Appello di Bologna dagli attori appellanti, che avevano insistito nei rilievidi nullità della consulenza tecnica d’ufficio e nella contestazione dellavalidità del testamento pubblico del 15.6.2009.La Corte d’Appello di Bologna aveva respinto l’appello.Piero, Maria e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi. Dopo la proposizione del ricorso idifensori dei ricorrenti hanno depositato rinuncia al mandato.[OSCURATO:PERSONA] si è costituita con altri difensori.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.[OSCURATO:PERSONA] e i controricorrenti hanno depositato memorieillustrative in termini per l’adunanza fissata per la discussione in camera diconsiglio del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] controricorrenti hanno eccepito che nella copia del ricorso percassazione loro notificata non compare nelle conclusioni la richiesta dicondanna alle spese e l’indicazione di valore della causa, per derivarne chel’atto depositato avanti alla Corte non è quello notificato, con conseguenteinesistenza della procura speciale rilasciata in relazione al ricorso notificatoe non a quello depositato.L’eccezione non è fondata: l’aggiunta rilevata non ha toccato ilcontenuto del ricorso, identico nel resto a quello notificato, in particolarequanto alla ricostruzione del processo e -soprattutto- alla formulazione earticolazione dei motivi di critica ex art.360 c.p.c. -in conformità con laprocura rilasciata-, né ha inciso in alcun modo sui diritti di difesa deicontroricorrenti e sul contraddittorio: il comportamento dei difensori deiricorrenti, certamente censurabile, non ha in sostanza inciso nel caso diNumero registro generale 18468/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 19538/2026Data pubblicazione 12/06/2026specie sull’identità sostanziale e idoneità del ricorso a radicare in concretoil presente giudizio.Di poi, il ricorso nel suo complesso non viola le indicazioni emergentidall’art. 366, con particolare riferimento ai nn. 3, 4 e 6 c.p.c.In particolare, i criteri redazionali e il contenuto dell’atto sonocongruenti con i requisiti di forma-contenuto emergenti dal modello legale apprestato dall'art. 366 c.p.c. perché, nel rispettodel rapporto di complementarità esistente tra il requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa -che non richiedenecessariamente la riproduzione della sentenza di primo grado, essendosufficiente una sintesi che permetta di comprenderne l’esito decisorio-, dicui al n. 3, e quello della esposizione dei motivi per i quali si chiedela cassazione , di cui al n. 4 della norma richiamata, essi permettonoalla Corte di comprendere i plurimi motivi di ricorso formulati, cosìconsentendole di procedere al loro scrutinio munita delle conoscenzenecessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti -cfr. alriguardo, ord. Cass. SU n.37552/2021-.I motivi di ricorso possono altresì legittimamente riproporreinterpretazioni e argomentazioni difensive già inutilmente sottoposte algiudice di appello, ove queste riguardino questioni tecnico-giuridiche chesi assumono mal valutate, nell’ambito delle indicazioni desumibili dall’art.360 co, 1, nn.1-5 c.p.c. e con una formulazione adeguata rispetto aqueste: ne consegue che eventuali ragioni di inammissibilità non possonoriguardare il ricorso in sé ma potranno avere rilevanza in relazione aisingoli motivi per come in concreto articolati.1. Con un primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360 commaprimo n. 4 e 5 c.p.c., Maria, Piero e [OSCURATO:PERSONA] denunciano la nullità della CTU per violazione art.152, 153 e 154 c.p.c.; perviolazione dell’art.111, secondo comma, Cost. Numero registro generale 18468/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 19538/2026Data pubblicazione 12/06/2026Le ricorrenti lamentano i tempi incongrui di durata delle operazioniperitali, le proroghe irregolari perché intervenute anche a scadenza deltermine già avvenuta, il deposito irregolare in cartaceo della relazionefinale, già evidenziati in primo grado, e insistono nel farne derivare lanullità dell’elaborato, violativo anche dell’art. 111 Cost. per i tempiirragionevoli di durata dell’incombente.Il motivo è inammissibile.Le critiche che i ricorrenti rivolgono alle modalità di svolgimento delleoperazioni peritali, in particolare sotto il profilo della loro lunghezza, dipretese irregolarità nelle proroghe (sia per l’entità dei tempi di proroga,sia per l’intervento delle proroghe a termine scaduto) e nel deposito incartaceo dell’elaborato, non sono di per sé concludenti. Si tratta disituazioni che avrebbero potuto giustificare un sollecito al ConsulenteTecnico d’Ufficio, o eventualmente, ricorrendone i presupposti, la suasostituzione in corso di operazioni ma che, ex post, una volta chel’elaborato conclusivo è stato formato e depositato nel rispetto delprincipio del contraddittorio, si appalesano come irregolarità e nonpossono comportare conseguenze invalidanti. Irregolarità che in alcunmodo giustificherebbero la rinnovazione delle operazioni con evidentepregiudizio per l’economia processuale. Appare utile richiamare, per uninquadramento generale sull’articolarsi delle nullità nella consulenzatecnica d’ufficio, Cass. a SU n.5624/2022; cfr. anche Cass. n.15383/2023in ordine all’operatività del principio fissato dall'art 159, comma 2, c.p.c.in materia di consulenza tecnica d’ufficio, che non permette di rilevareanche l’eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dalconsulente ed eventuali violazioni del principio del contraddittorio peromessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, salvoche si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo,ossia sulla relazione di consulenza -.Numero registro generale 18468/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 19538/2026Data pubblicazione 12/06/20262. Con il secondo motivo di critica, posto in relazione all’art.360 co, 1,nn.3 e 4 c.p.c., i ricorrenti prospettano la nullità della CTU perviolazione art.194, 195, 201 c.p.c., 90-91 disp. att. c.p.c., 16 bis DL n.179del 18.10.2012 Si lamenta che, dopo la prima riunione in corso di operazioni peritali,la cui data era stata fissata in sede di giuramento, vi era stata unariunione senza gli ausiliari nominati dal Consulente d’Ufficio -a ciòautorizzato- e dai Consulenti di Parte, per discutere la relazione giàredatta dalla neurologa, ausiliaria del Tecnico d’Ufficio; nel corso dellaseconda riunione gli attori appellanti ricorrenti avevano chiesto di sentire ineurologi dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], che avevano avuto in cura il decuius dal 2006 al 2010; ed invece l’ausiliaria del Tecnico d’Ufficio avrebbe fatto tutto da sola , senza confrontarsi con il Tecnico di Parte e con ilsuo ausiliario; il Tecnico d’Ufficio avrebbe poi fatto propria la relazionedell’ausiliaria, della quale le parti sarebbero venute a conoscenza con ildeposito della bozza dell’elaborato peritale; i Consulenti di Partedepositarono le loro osservazioni ma il Consulente d’Ufficio avrebberisposto solo a quelle del Consulente di Parte di [OSCURATO:PERSONA],ignorando quelle del prof. Forti, Consulente di Parte dei ricorrenti.In motivo è infondato.Già sulla base della ricostruzione dello svolgersi delle operazioni,esposta dai ricorrenti, deve essere escluso che vi siano state violazione delcontraddittorio, perché nel corso delle operazioni peritali vi furono riunionitra il Tecnico d’Ufficio e i Tecnici di Parte e fu discussa la richiesta diaudizione dei medici indicati dai ricorrenti -che, in contrasto con il dispostodell’art. 194 c.p.c., avrebbero dovuto essere sentiti su loro valutazioni, afronte di un supporto documentale ritenuto lacunoso dal Tecnico d’Ufficio-.Le norme richiamate non prevedono specifiche modalità disvolgimento delle ulteriori operazioni e il contraddittorio si deveconsiderare rispettato anche quando la partecipazione non sia relativa aNumero registro generale 18468/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 19538/2026Data pubblicazione 12/06/2026tutte le attività purché vi siano dei momenti intermedi di confronto,adeguati in relazione alla complessità dell’incarico: nel caso di specie,risulta che prima della formazione della bozza i Consulenti di Parte furonostimolati a svolgere tutte le loro osservazioni (risulta riportatanell’elaborato peritale la relazione del Consulente di Parte prof. Forti, chegià aveva redatto un elaborato su incarico delle attrici ricorrenti,espressamente riprodotta letteralmente dalla pag.15 alla pag.22) e gliesiti dei rilievi furono sottoposti all’ausiliaria neurologa, assieme a tutta ladocumentazione medica (comprensiva delle relazioni dei prof. [OSCURATO:PERSONA] eGalassi) e non in atti.Non emergono attività svolte senza contraddittorio, poiché gli esitidella relazione dell’ausiliaria, che vengono a valle delle considerazioni deineurologi di parte, sono stati riportati nella bozza di relazione e fatti propridal Tecnico d’Ufficio attraverso un argomentare motivato nella stessabozza, sulla quale sono state infine formulate le osservazioni dei Tecnicidelle parti. [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio ha esaminato dette osservazioni e, inparticolare -dato che le osservazioni nell’interesse del controricorrenteerano adesive-, le osservazioni dei Consulenti di Parte dei ricorrenti dott.Cerisoli (pag.34/37) e prof. Forti (pag.38/46); si legge infatti nellarelazione peritale, alle pag. 51 e seg., un Addendum in cui il Tecnicod’Ufficio, risponde in forma sintetica e cumulativa alle sole osservazionidi parte attrice meritevoli di commento . La pretesa obliterazione delleosservazioni di entrambi i Consulenti di Parte dei ricorrenti, osservazionieffettivamente depositate, non c’è stata, perché il Tecnico d’Ufficio ha datoconto di ciò che, nello svolgimento della sua funzione, consideravarilevante, ritenendo implicitamente il resto non idoneo a superare leconsiderazioni già svolte -anche perché, si ripete, vi era già in atti unarelazione di parte del prof. Forti, pag.15/22, il cui contenuto era statoconsiderato dall’ausiliaria del Tecnico d’Ufficio-.Numero registro generale 18468/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 19538/2026Data pubblicazione 12/06/2026Non emergono profili di nullità -si richiamano ancora, in proposito,Cass. SU n.5624/2022 e Cass. n.15383/2023- e la pretesa violazione delcontraddittorio nello svolgimento dell’attività peritale non è riscontrabile,perché viene fondata dai ricorrenti su pretese omissioni (l’assenza diconsiderazione dei rilievi del prof. Forti) che in realtà non ci sono state, eche mirano in ultima analisi a riproporre la valutazione di insussistenzadella incapacità del testatore, in contrasto con gli esiti della relazionetecnica d’ufficio.I ricorrenti mirano in sostanza a ottenere, sotto l’apparente deduzionedi profili di nullità dell’elaborato peritale e di violazione delle normerichiamate in rubrica, una svalutazione radicale del merito della relazioneperitale e delle attività che hanno portato alla sua formazione. Ciò al fined’inammissibilmente ottenere in sede di legittimità un diversoapprezzamento di merito, attraverso una diversa interpretazione deglielementi istruttori.5. Con il terzo motivo di ricorso, ancora inquadrato sub. art.360 nn. 3e 4 c.p.c., i ricorrenti lamentano la nullità della CTU per violazione degliart.101, 112 e 196 c.p.c. e 24 e 111 Cost.; violazione degli art.156 e 157c.p.c. .Secondo i ricorrenti, la sentenza si riporterebbe acriticamente allarelazione peritale, che, a sua volta, richiamerebbe acriticamente leconclusioni dell’ausiliaria neurologa, senza dare conto delle osservazionidel Consulente di Parte, prof. Forti. Vi sarebbero altresì contraddizioninella consulenza tecnica e inoltre l’ausiliaria neurologa non avrebbeconsiderato una serie di documenti, pur prodotti in atti, dei quali nonavrebbe dato alcun conto; l’anzidetta documentazione era ben altrarispetto a quella da essa esaminata e, se esaminata, avrebbe portatosicuramente alla conclusione di una totale e permanente incapacità diintendere e di volere a causa della demenza senile da cui era affetto il decuius sin dal 2002 . [OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio avrebbe ingiustificatamenteNumero registro generale 18468/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 19538/2026Data pubblicazione 12/06/2026valorizzato altra documentazione, come i verbali delle assemblee di alcunesocietà di cui il de cuius era socio, la sua partecipazione passiva a fusioniper incorporazione, senza considerare che nelle situazioni descritte lapartecipazione non era reale ma fittizia. Sarebbe stato inoltre necessarioascoltare, in sede di operazioni peritali, il prof. [OSCURATO:PERSONA] e il prof. [OSCURATO:PERSONA],che avrebbero dovuto essere comunque ascoltati come testi.Il motivo è inammissibile.Si osserva, in particolare, che:-Non è dato comprendere in che modo dalla documentazione che siafferma non esaminata avrebbe potuto derivare con certezza la incapacitànaturale del de cuius, perché sul punto i ricorrenti nulla dicono diconcreto;-I ricorrenti non avevano chiesto in sede di appello alcuna provatestimoniale; l’istanza di audizione del prof. [OSCURATO:PERSONA] e del prof. [OSCURATO:PERSONA] erastata formulata da [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata in questa sede, nellacomparsa di costituzione in appello e, anche a volere in tesi reputare chepossa essere considerata sufficiente l’adesione a detta istanza effettuatadai ricorrenti in sede di conclusioni di cui al verbale datato8/10/2019 , nulla è dato sapere in ordine alla -necessaria- proposizionetempestiva dell’istanza in primo grado e alla sua reiterazione in sede diprecisazione delle conclusioni avanti al Tribunale di Bologna;-Inoltre, la Corte d’Appello aveva espressamente esaminato le istanzeistruttorie richiamate, considerandole irrilevanti;-[OSCURATO:PERSONA] d’Ufficio non era obbligato a sentire i due medici cheavrebbero potuto fornire valutazioni o confermative dei documenti prodottio non riscontrabili e quindi non utilizzabili;-Il fatto che la partecipazione attiva del de cuius alla vita delle società,di capitali, di cui faceva parte fosse solo passiva e apparente costituisceapodittico asserto dei ricorrenti, che non dimostra ma suppone dimostratala sua incapacità di intendere e di volere.Numero registro generale 18468/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 19538/2026Data pubblicazione 12/06/2026Le contraddizioni rilevate nella consulenza tecnica d’ufficio, e quindiricorrenti le derivano mettendo a confronto il contenuto della relazione delConsulente di Parte prof. Forti, come riportato in evidenza per esteso nellarelazione peritale alle pag.15-22, con le considerazioni proprie del Tecnicod’Ufficio, che all’evidenza non condividono la certezza del Tecnico di Partesull’incapacità del testatore al momento di redazione del testamento.Nessuno degli elementi evidenziati è idoneo a fondare una pretesanullità della consulenza tecnica d’ufficio, sotto il profilo della violazione delcontraddittorio ma, con i rilievi svolti, i ricorrenti vogliono rimettere indiscussione ancora una volta le valutazioni mediche operate dal Tecnicod’Ufficio nello svolgimento dell’incarico affidatogli, condivise dai Giudici dimerito nel contesto della valutazione dell’istruttoria operata, con pronunceconformi.Ancora una volta, non è riscontrabile alcuna violazione delledisposizioni richiamate nella rubrica del motivo ma si rimette indiscussione, inammissibilmente in sede di legittimità, l’attivitàinterpretativo valutativa, propriamente meritale, della Corte d’Appello,effettuata anche attraverso l’esame e la condivisione argomentata degliesiti della relazione peritale -formata nel rispetto del contraddittorio con leparti e i loro Tecnici-.4. Con l’ultimo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la nullità/annullabilità della sentenza per violazione degli art.161 e 162c.p.c. e per violazione dell’art.591 c.c. e degli art.2697 e 2729 c.c. rilevante ex art.360 n.3 e n.4 c.p.c.La Corte d’Appello avrebbe dovuto dare ragione delle osservazionicritiche del Consulente di Parte, prof. Forte, secondo i ricorrenti nonconsiderate dal CTU e, non avendolo fatto, la sentenza sarebbe nulla.In sostanza, la Corte d’Appello di Bologna non avrebbe consideratoche, in base alla documentazione medica prodotta, il de cuius era giàNumero registro generale 18468/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 19538/2026Data pubblicazione 12/06/2026prima della redazione del testamento in uno stato totale e permanente diincapacità, che rendeva non necessaria la dimostrazione dell’incapacitànaturale al momento della redazione del testamento pubblico: laprospettazione indicata non sarebbe nuova, come erroneamente affermatodalla Corte, perché le ricorrenti avrebbero sempre sostenuto l’incapacità diintendere e di volere del testatore al momento in cui il testamento furedatto.Il motivo di ricorso è inammissibile.Si richiamano le considerazioni già svolte per ribadire che il Tecnicod’Ufficio aveva esaminato le osservazioni dei tecnici di parte dellericorrenti, anche quelle del prof. Forti.Quanto al preteso stato totale di incapacità naturale permanente delde cuius già dal 2002 e comunque dall’ottobre 2007, la Corte d’Appello haeffettivamente rilevato che si trattava di questione che considerava nuova,ma ha aggiunto, valutandola nel merito, che in ogni caso … l’ausiliariodel CTU ha valutato che la documentazione clinica prodotta in causa nonfornisca dati sufficienti a formulare un giudizio conclusivo sul quadroneuropsicologico di deterioramento cognitivo presentato da MichelacciPasquale e sulla di lui capacità di intendere e di volere al momentodella redazione del testamento e, a fortiori, la documentazione richiamatanon poteva provare con sufficiente grado di probabilità che PasqualeMichelacci fosse permanentemente e totalmente incapace di intendere e divolere sin dal 2002 e, comunque, sicuramente dall’ottobre 2007 .Per l’ennesima volta i ricorrenti perseguono sotto le forme dellaviolazione di legge il tentativo di rimettere in discussione l’interpretazionee la valutazione del materiale istruttorio, tipicamente di merito, in unasituazione in cui la Corte d’Appello di Bologna ha motivato le sceltevalutative operate in modo effettivo e pienamente comprensibile dal puntodi vista logico e giuridico.In conclusione, il ricorso deve essere nel suo complesso respinto.Numero registro generale 18468/2020Numero sezionale 309/2026Numero di raccolta generale 19538/2026Data pubblicazione 12/06/2026Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro, al pagamento, infavore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 11 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 19538/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris