CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 29346/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pa 17!c,11. SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in NIGERIA avverso la sentenza in data 15/03/2022 del G.I.P. [OSCURATO:PERSONA]- RINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 25/03/2022 del G.i.p. del Tribunale di Torino che, con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., ha applicato loro la pena concordata per il reato di cui all'art. 648- bis cod.pen. loro rispettivamente ascritto. Deducono: 1.1. "Erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, ultimo comma, c.p.p. e 606, primo comma, lett. b), c.p.p. per la mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 640-ter c.p.". I ricorrenti premettono che la condotta ascritta agli imputati è consistita nell'aver messo a disposizione il proprio corrente per ivi far confluire il denaro proveniente dalle truffe perpetrate con il sistema del c.d. man in the middle. Secondo i ricorrenti tale condotta integra un elemento costitutivo della frode informatica, in quanto consente di perseguire l'ingiusto profitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. 1.1. Al fine di risolvere la questione della qualificazione giuridica occorre guardare al fatto, così come descritto nell'imputazione e cristallizzatosi nel giudizio, con particolare riguardo alle modalità della condotta, non contestate dai ricorrenti. Ebbene, dalle imputazioni emerge che l'autore della frode informatica aveva già conseguito il profitto, con la percezione fraudolenta delle somme di denaro corrisposte dalle vittime di quel reato. Vale rimarcare come la percezione delle somme per effetto della frode segna iI momento perfezionativo del reato, con il conseguimento dell'ingiusto profitto. Tale dato vale a risaltare come le somme di denaro venivano trasferite sui conti correnti degli odierni ricorrenti, quando il reato presupposto si era ormai perfezionato, in via autonoma e senza il contributo dei titolari dei conti correnti costituenti i recipienti delle somme di denaro provento di delitto. Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, dunque, gli autori dei delitti presupposti avevano autonomamente conseguito il profitto del loro reato, così che la successiva operazione di immissione del denaro sui conti correnti degli imputati è una condotta oggettivamente ulteriore e successiva, idonea a configurare il reato di riciclaggio, mancando il concorso alla realizzazione del reato presupposto, così come impone, in generale, la clausola di riserva prevista dall'art.648 bis cod. pen.. La loro condotta si colloca, invece, in un momento successivo, quando sorge l'esigenza di "ripulire" il denaro proveniente dal delitto di frode informatica, ostacolando l'identificazione della provenienza delittuosa del medesimo; con una condotta, dunque, esattamente inquadrabile in una delle tipiche ipotesi previste dall'art. 648 bis cod. pen.. Va, dunque, affermato che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, da altri precedentemente ricavato quale profitto conseguito del reato di frode informatica, consentendone il trasferimento tramite bonifici bancari.Da ciò la manifesta infondatezza dei ricorsi. 2. Quanto esposto conduce all'inammissibilità dei ricorsi e alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 08/03/2023