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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 25102/2023

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la seguente 1SENTENZA\ 0 PMRJAP,i-41- sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 novembre 2003; avverso la sentenza del 23 novembre 2022 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di To- rino ha accolto la richiesta di applicazione della pena da lui stesso avanzata in ordine al reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione del- l'art. 129 cod, proc. pen., è inammissibile, atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi( proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto tale profilo, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), ele- mento che, nel caso in esame, non sussiste, né viene dedotta; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pa- gamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] sig re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente 1SENTENZA\ 0 PMRJAP,i-41- sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 novembre 2003; avverso la sentenza del 23 novembre 2022 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di To- rino ha accolto la richiesta di applicazione della pena da lui stesso avanzata in ordine al reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione del- l'art. 129 cod, proc. pen., è inammissibile, atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi( proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto tale profilo, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), ele- mento che, nel caso in esame, non sussiste, né viene dedotta; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pa- gamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] sig re estensore [OSCURATO:PERSONA]
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