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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 49771/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 del GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare di Bergamo, con la sentenza impugnata, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti, la pena di un anno di reclusione e di euro 300 di multa, per i reati di cui agli artt. 648 e 495 cod. pen. 2.

Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza di motivazione relativamente alla ribadita affermazione di responsabilità.

3. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». [OSCURATO:PERSONA], peraltro, ha dato adeguato conto delle risultanze investigative e della qualificazione dei fatti, procedendo altresì ad escludere la contestata recidiva.

4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.

Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giLgno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2023 Il C nsiglie e estensore Pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 del GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare di Bergamo, con la sentenza impugnata, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti, la pena di un anno di reclusione e di euro 300 di multa, per i reati di cui agli artt. 648 e 495 cod. pen. 2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza di motivazione relativamente alla ribadita affermazione di responsabilità. 3. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». [OSCURATO:PERSONA], peraltro, ha dato adeguato conto delle risultanze investigative e della qualificazione dei fatti, procedendo altresì ad escludere la contestata recidiva. 4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giLgno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2023 Il C nsiglie e estensore Pr
Sentenza Cassazione n. 49771/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris