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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 29246/2024

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5812-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura specialein calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore p.t., , rappresentato e difeso, dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - avverso il provvedimento reso in data 13.1.202 1 , depositat o in pari data dal Tribunale di Roma;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Roma, con decreto del 13.1.2021 reso in udienza, ha dichiarato improcedibile, in ragione della mancata comparizione d elle parti all’udienza medesima, il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del giudice delegatoal Fallimento della ABC [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di liquidazione dei compensi dovutigli per aver prestato la propria opera professionale in favore della procedura, n 2.Il provvedimento è stat o impugnat o da ll ’ a vv.

Ripoli con ricorso per cassazione affidato a due motivi .

Il F allimento ha depositato controricorso,col quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo e il rigetto del secondo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta “ Violazione e falsa applicazione degli articoli da 737 a 742-bis c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 25, comma 1 n. 4 e 26 R.D. n. 267/1942 e con l’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4c.p.c.”, dolendosi – in sintesi – del l’erroneità del provvedimento impugnato , in quanto il tribunale avrebbe dovuto esaminare nel merito il reclamo, nonostante la mancata comparizione delle parti all’udienza. 1.2 Il motivo è fondato.

Come già affermato da questa Corte, il giudice del procedimento camerale, quale è il reclamo ex art. 26 l. fall., verificato che siano stati regolarmente notificati l'istanza ed il decreto di fissazione dell'udienza, deve decidere sul merito della controversia anche nel caso in cui nessuna delle parti compaia all’udienza, restando esclusa la declaratoria di improcedibilità per tacita rinunzia all'impugnativa, atteso che i procedimenti in camera di consiglio sono caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme e sono dominati, quanto allo svolgimento, dall'impulso officioso.

La sanzione dell' "improcedibilità" costruisce infatti acarico del reclamante - nel totale silenzio della legge sul punto - un onere processuale addirittura più rigoroso di quello previsto a carico dell'appellante nel processo ordinario di cognizione, dato che - per l'espresso disposto dell' art. 348, comma 2 , c.p.c. - l'improcedibilità dell'appello si determina solo qualora l'appellante ometta di comparire, non soltanto alla prima udienza, ma anche a quella successiva cui il giudice deve rinviare la causa(Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 25967del 16/11/2020; v. anche: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27531del 02/12/2020).

2. L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione del decreto impugnato e il rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che procederà all’esame nel merito del reclamo e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

3. Il secondo motivo del ricorso, col quale si denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 4, comma 9, del D.M. n. 10/03/2014 n. 55 del Ministero della Giustizia”va invece dichiarato inammissibile, in quanto attiene a questione che il tribunale non ha esaminato e che dovrà formare oggetto del giudizio di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5812-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura specialein calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore p.t., , rappresentato e difeso, dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al controricorso - controricorrente - avverso il provvedimento reso in data 13.1.202 1 , depositat o in pari data dal Tribunale di Roma;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Roma, con decreto del 13.1.2021 reso in udienza, ha dichiarato improcedibile, in ragione della mancata comparizione d elle parti all’udienza medesima, il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del giudice delegatoal Fallimento della ABC [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di liquidazione dei compensi dovutigli per aver prestato la propria opera professionale in favore della procedura, n 2.Il provvedimento è stat o impugnat o da ll ’ a vv. Ripoli con ricorso per cassazione affidato a due motivi . Il F allimento ha depositato controricorso,col quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo e il rigetto del secondo. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta “ Violazione e falsa applicazione degli articoli da 737 a 742-bis c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 25, comma 1 n. 4 e 26 R.D. n. 267/1942 e con l’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4c.p.c.”, dolendosi – in sintesi – del l’erroneità del provvedimento impugnato , in quanto il tribunale avrebbe dovuto esaminare nel merito il reclamo, nonostante la mancata comparizione delle parti all’udienza. 1.2 Il motivo è fondato. Come già affermato da questa Corte, il giudice del procedimento camerale, quale è il reclamo ex art. 26 l. fall., verificato che siano stati regolarmente notificati l'istanza ed il decreto di fissazione dell'udienza, deve decidere sul merito della controversia anche nel caso in cui nessuna delle parti compaia all’udienza, restando esclusa la declaratoria di improcedibilità per tacita rinunzia all'impugnativa, atteso che i procedimenti in camera di consiglio sono caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme e sono dominati, quanto allo svolgimento, dall'impulso officioso. La sanzione dell' "improcedibilità" costruisce infatti acarico del reclamante - nel totale silenzio della legge sul punto - un onere processuale addirittura più rigoroso di quello previsto a carico dell'appellante nel processo ordinario di cognizione, dato che - per l'espresso disposto dell' art. 348, comma 2 , c.p.c. - l'improcedibilità dell'appello si determina solo qualora l'appellante ometta di comparire, non soltanto alla prima udienza, ma anche a quella successiva cui il giudice deve rinviare la causa(Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 25967del 16/11/2020; v. anche: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27531del 02/12/2020). 2. L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione del decreto impugnato e il rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che procederà all’esame nel merito del reclamo e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. 3. Il secondo motivo del ricorso, col quale si denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 4, comma 9, del D.M. n. 10/03/2014 n. 55 del Ministero della Giustizia”va invece dichiarato inammissibile, in quanto attiene a questione che il tribunale non ha esaminato e che dovrà formare oggetto del giudizio di rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio
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