CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2024
Cassazione n. 39067/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 419, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che tutti i motivi proposti si caratterizzano per reiteratività, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello che si presenta del tutto immune da illogicità manifesta e in assenza di qualsivoglia violazione di legge (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); considerato che il primo motivo di ricorso è del tutto generico ed aspecifico, essendosi la difesa limitata a richiamare principi astratti in mancanza di confronto con la motivazione, ritenendo che la Corte di appello abbia risposto con superficialità ai quesiti posti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521- 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01), senza dunque evidenziare un effettivo vizio della decisione, con conseguente aspecificità del motivo; atteso che il secondo motivo di ricorso si presenta del tutto reiterativo in ordine alla accertata interruzione di pubblico servizio, oltre che quanto alla ricorrenza di un bis in idem, nella totale assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello al fine di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede, con formulazione tra l'altro del tutto aspecifica; ritenuto come anche le ulteriori censure, quanto alla applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. ed al decorso del termine di prescrizione, si caratterizzano per la sostanziale mancanza di argomentazione, con conseguente aspecificità del motivo, senza che ricorra un sia pur minimo richiamo alla motivazione (che ha valorizzato al fine di escludere la applicazione dell'art. 131 -bis cod.pen. la gravità della condotta ed ha specificamente richiamato, quanto alla prescrizione, la presenza di un ampio termine di sospensione non effettivamente contestato, tra l'altro richiamato dalla difesa con riferimento a fatti che risalirebbero al "20.10.2024") ed alle ragioni della decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 Settembre