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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 settembre 2025

Cassazione n. 18394/2026

Testo disponibile della fonte

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le di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati;sentite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], chesi sono riportati ai motivi, chiedendone l’accoglimento con ogni conseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 23/06/2026 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA], quale indagato, e [OSCURATO:PERSONA], quale terzainteressata, avverso l’ordinanza pronunciata in data 19/09/2025 dal Gip presso ilTribunale di Napoli, con la quale era stata rigettata la richiesta di restituzione dellasomma di euro 242.000,00.2.

Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione conunico atto, per il tramite dei propri difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione di norme processuali ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod.proc. pen., in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per inosservanza dinorme stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità, avendo il Tribunale reso unamotivazione irragionevole quanto al la sussistenza del fumus dei reatiprovvisoriamente ascritti, del periculum in mora e della pertinenzialità della somma insequestro.

La difesa ha richiamato la scansione temporale delle vicende oggetto diindagine (perquisizioni e sequestri a carico del [OSCURATO:PERSONA], presso la sua abitazione epresso la società [OSCURATO:SOCIETA].; apposizione di vincolo e sequestro probatorio edin seguito sequestro preventivo (per i delitti di cui agli artt. 473 e 648 cod. pen.) aventead oggetto numerosi orologi e consistenti somme di denaro.

La difesa ha osservatoche, nonostante la allegazione di elementi di decisa novità, confluiti nella consulenzadi parte, il Tribunale aveva omesso di confrontarsi con le allegazioni della difesa eaveva rigettato la richiesta di restituzione anche della somma di denaro con unamotivazione sostanzialmente apparente.

Anche il Gip aveva utilizzato elementi divalutazione del tutto generici ed astratti, che erano stati ampiamente criticati dalladifesa, senza alcuna effettiva risposta (pag.7 del ricorso).

Osservava, infine, la difesache anche l’analisi delle captazioni era stata parziale e superficiale, atteso che dallestesse era emerso lo svolgimento di una regolare attività di compravendita di orologi,come dimostrava la disponibilità in capo alla società della [OSCURATO:PERSONA] di numerosicertificati di autenticità, che venivano infatti restituiti ai legittimi proprietari, mentre ilTribunale aveva mantenuto il vincolo sulla base della mancanza di documentazioneper soli 20 orologi rispetto ai 97 iniziali, per giungere a conclusioni apodittiche quantoalla sussistenza di elementi indicativi del delitto di contraffazione, non apparendosufficiente a tal fine il riferimento al macchinario rinvenuto nella disponibilità delricorrente, in assenza di qualsiasi riscontro rispetto all’utilizzo di tale macchinario;nello stesso senso la difesa ha rilevato come si debba ritenere scriteriato e inviolazione di legge il mantenimento del sequestro per una somma di denaro che nonha affatto natura sospetta, ma è invece di provenienza certa e dichiarata a fini fiscali etributari.2.2.

Violazione di norme processuali ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod.proc. pen., in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per inosservanza dinorme stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità, avendo il Tribunale omesso dimotivare in ordine alla invocata riduzione del sequestro in relazione alla evoluzionedelle indagini, risulta violato il principio di proporzionalità.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsivengano rigettati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono.2.

In via preliminare, occorre considerare come secondo il diritto vivente “ilsindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimentireali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge,così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazioneche la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principioenunciato da Sez.

U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosceunicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o lapresenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanzadi precise norme processuali”. (Sez.

U, n. 18954del 31/03/2016, Capasso, Rv.266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone; Sez. 6, n. 10446 del10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv.269656-01, Sez.

U n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01).In tema di sequestro preventivo è, difatti, costante l’orientamento secondo ilquale “non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza acarico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente chesussista il "fumus commissi delicti", vale a dire l’astratta sussumibilità in unadeterminata ipotesi di reato del fatto contestato.

“ (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, PMc.

Zagarrio, Rv. 258279–01; Sez. 2, n. 2248 del 11/12/2013, Mirarchi, Rv, 260047-01;Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069-01; Sez. 5, n. n. 3722del11/12/2019, Gheri, Rv. 278152–01; Sez. 4, n.20341 del 03/04/2024, Balint, Rv.286366-01), correlata all’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto,quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penalealla condotta dell'indagato.Il Tribunale ha svolto nel caso concreto, con un’ampia motivazione, con la quale iricorrenti, nelle loro rispettive posizioni, non si confrontano effettivamente, un concretoruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, considerandoadeguatamente le osservazioni critiche della difesa circa la sussistenza dellafattispecie richiamata nel provvedimento, esaminando così in modo completol’integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro e considerando glielementi allegati in modo reiterativo dalla difesa, escludendo la ricorrenza di fattorinuovi e sopravvenuti, validi al fine di accogliere la richiesta di revoca del sequestro.Difatti, è stato richiamato l’insieme di requisiti concreti che possono far ritenereverosimile la commissione del reato richiamato in sequestro, evidenziando perché allostato degli atti l’ipotesi dell’accusa possa ritenersi sostenibile (Sez. 6, n. 18183 del23/11/2017, Polifroni, Rv. 279927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione,Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01; Sez. 3, n.37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014,Ciampani, Rv. 260921-01), escludendo la portata risolutiva delle allegazioni difensive(documentazione prodotta, richiamo alla attività lavorativa svolta) attese le quantitàoggetto di sequestro e la solo parziale e non risolutiva portata degli elementi allegati,tuttavia pienamente presi in considerazione, con motivazione esplicita e affattoapparente, del Tribunale.In tal senso, occorre rilevare come il Tribunale abbia specificamente motivato, inassenza di alcuna manifesta illogicità, quanto alla natura del sequestro in relazionealle imputazioni provvisorie, sottolineando la finalità impeditiva e la diretta correlazionetra la modalità di occultamento, l’attività lavorativa svolta, i materiali rinvenuti(caratterizzati da portata estremamente significativa rispetto alla illiceità complessivadel contesto indagato e oggetto di imputazione provvisoria) e la tipologia di reatoascritto, seppur provvisoriamente, caratterizzato anche dall’uso di tale macchinario.

IlTribunale ha, inoltre, richiamato elementi ulteriori, estremamente significativi nella fasedi indagine in corso, con particolare riferimento alla nota della Squadra mobile del11/09/2025 ed al portato della messaggistica quanto alle attività di compravenditacash, con tale motivazione i ricorrenti non si confrontano limitandosi a reiteraredoglianze ampiamente disattese con motivazione logica ed argomentata dalTribunale, che ha considerato anche il tema devoluto quanto alla proporzionalità delsequestro, qui riproposto in termini sovrapponibili (pag. 4 dove è stata esplicitamentedisattesa la portata della consulenza di parte).

Nessun elemento rilevante risulta poiintrodotto in ricorso quanto alla posizione della terza interessata, le cuiargomentazioni, comuni e sovrapponibili, si limitano a proporre una lettura del fatto insenso diverso rispetto al provvedimento impugnato, senza alcuna effettiva allegazionequanto alla propria posizione, in assenza di qualsiasi violazione di legge o manifestaillogicità o, ancora, apparenza della motivazione del provvedimento oggetto di ricorso.2.

I ricorsi devono in conclusione essere dichiarato inammissibili, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimataequa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati;sentite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], chesi sono riportati ai motivi, chiedendone l’accoglimento con ogni conseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 23/06/2026 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA], quale indagato, e [OSCURATO:PERSONA], quale terzainteressata, avverso l’ordinanza pronunciata in data 19/09/2025 dal Gip presso ilTribunale di Napoli, con la quale era stata rigettata la richiesta di restituzione dellasomma di euro 242.000,00.2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione conunico atto, per il tramite dei propri difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione di norme processuali ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod.proc. pen., in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per inosservanza dinorme stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità, avendo il Tribunale reso unamotivazione irragionevole quanto al la sussistenza del fumus dei reatiprovvisoriamente ascritti, del periculum in mora e della pertinenzialità della somma insequestro. La difesa ha richiamato la scansione temporale delle vicende oggetto diindagine (perquisizioni e sequestri a carico del [OSCURATO:PERSONA], presso la sua abitazione epresso la società [OSCURATO:SOCIETA].; apposizione di vincolo e sequestro probatorio edin seguito sequestro preventivo (per i delitti di cui agli artt. 473 e 648 cod. pen.) aventead oggetto numerosi orologi e consistenti somme di denaro. La difesa ha osservatoche, nonostante la allegazione di elementi di decisa novità, confluiti nella consulenzadi parte, il Tribunale aveva omesso di confrontarsi con le allegazioni della difesa eaveva rigettato la richiesta di restituzione anche della somma di denaro con unamotivazione sostanzialmente apparente. Anche il Gip aveva utilizzato elementi divalutazione del tutto generici ed astratti, che erano stati ampiamente criticati dalladifesa, senza alcuna effettiva risposta (pag.7 del ricorso). Osservava, infine, la difesache anche l’analisi delle captazioni era stata parziale e superficiale, atteso che dallestesse era emerso lo svolgimento di una regolare attività di compravendita di orologi,come dimostrava la disponibilità in capo alla società della [OSCURATO:PERSONA] di numerosicertificati di autenticità, che venivano infatti restituiti ai legittimi proprietari, mentre ilTribunale aveva mantenuto il vincolo sulla base della mancanza di documentazioneper soli 20 orologi rispetto ai 97 iniziali, per giungere a conclusioni apodittiche quantoalla sussistenza di elementi indicativi del delitto di contraffazione, non apparendosufficiente a tal fine il riferimento al macchinario rinvenuto nella disponibilità delricorrente, in assenza di qualsiasi riscontro rispetto all’utilizzo di tale macchinario;nello stesso senso la difesa ha rilevato come si debba ritenere scriteriato e inviolazione di legge il mantenimento del sequestro per una somma di denaro che nonha affatto natura sospetta, ma è invece di provenienza certa e dichiarata a fini fiscali etributari.2.2. Violazione di norme processuali ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod.proc. pen., in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per inosservanza dinorme stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità, avendo il Tribunale omesso dimotivare in ordine alla invocata riduzione del sequestro in relazione alla evoluzionedelle indagini, risulta violato il principio di proporzionalità.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsivengano rigettati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono.2. In via preliminare, occorre considerare come secondo il diritto vivente “ilsindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimentireali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge,così come dispone testualmente l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazioneche la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principioenunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosceunicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o lapresenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanzadi precise norme processuali”. (Sez. U, n. 18954del 31/03/2016, Capasso, Rv.266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone; Sez. 6, n. 10446 del10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv.269656-01, Sez. U n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01).In tema di sequestro preventivo è, difatti, costante l’orientamento secondo ilquale “non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza acarico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente chesussista il "fumus commissi delicti", vale a dire l’astratta sussumibilità in unadeterminata ipotesi di reato del fatto contestato. “ (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, PMc. Zagarrio, Rv. 258279–01; Sez. 2, n. 2248 del 11/12/2013, Mirarchi, Rv, 260047-01;Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069-01; Sez. 5, n. n. 3722del11/12/2019, Gheri, Rv. 278152–01; Sez. 4, n.20341 del 03/04/2024, Balint, Rv.286366-01), correlata all’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto,quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penalealla condotta dell'indagato.Il Tribunale ha svolto nel caso concreto, con un’ampia motivazione, con la quale iricorrenti, nelle loro rispettive posizioni, non si confrontano effettivamente, un concretoruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, considerandoadeguatamente le osservazioni critiche della difesa circa la sussistenza dellafattispecie richiamata nel provvedimento, esaminando così in modo completol’integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro e considerando glielementi allegati in modo reiterativo dalla difesa, escludendo la ricorrenza di fattorinuovi e sopravvenuti, validi al fine di accogliere la richiesta di revoca del sequestro.Difatti, è stato richiamato l’insieme di requisiti concreti che possono far ritenereverosimile la commissione del reato richiamato in sequestro, evidenziando perché allostato degli atti l’ipotesi dell’accusa possa ritenersi sostenibile (Sez. 6, n. 18183 del23/11/2017, Polifroni, Rv. 279927-01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione,Rv. 265433-01; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677-01; Sez. 3, n.37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945-01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014,Ciampani, Rv. 260921-01), escludendo la portata risolutiva delle allegazioni difensive(documentazione prodotta, richiamo alla attività lavorativa svolta) attese le quantitàoggetto di sequestro e la solo parziale e non risolutiva portata degli elementi allegati,tuttavia pienamente presi in considerazione, con motivazione esplicita e affattoapparente, del Tribunale.In tal senso, occorre rilevare come il Tribunale abbia specificamente motivato, inassenza di alcuna manifesta illogicità, quanto alla natura del sequestro in relazionealle imputazioni provvisorie, sottolineando la finalità impeditiva e la diretta correlazionetra la modalità di occultamento, l’attività lavorativa svolta, i materiali rinvenuti(caratterizzati da portata estremamente significativa rispetto alla illiceità complessivadel contesto indagato e oggetto di imputazione provvisoria) e la tipologia di reatoascritto, seppur provvisoriamente, caratterizzato anche dall’uso di tale macchinario. IlTribunale ha, inoltre, richiamato elementi ulteriori, estremamente significativi nella fasedi indagine in corso, con particolare riferimento alla nota della Squadra mobile del11/09/2025 ed al portato della messaggistica quanto alle attività di compravenditacash, con tale motivazione i ricorrenti non si confrontano limitandosi a reiteraredoglianze ampiamente disattese con motivazione logica ed argomentata dalTribunale, che ha considerato anche il tema devoluto quanto alla proporzionalità delsequestro, qui riproposto in termini sovrapponibili (pag. 4 dove è stata esplicitamentedisattesa la portata della consulenza di parte). Nessun elemento rilevante risulta poiintrodotto in ricorso quanto alla posizione della terza interessata, le cuiargomentazioni, comuni e sovrapponibili, si limitano a proporre una lettura del fatto insenso diverso rispetto al provvedimento impugnato, senza alcuna effettiva allegazionequanto alla propria posizione, in assenza di qualsiasi violazione di legge o manifestaillogicità o, ancora, apparenza della motivazione del provvedimento oggetto di ricorso.2. I ricorsi devono in conclusione essere dichiarato inammissibili, concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimataequa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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