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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37468/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova nel procedimento a carico di aRkizza.sé- 1343~se Elisa, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice di Pace di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] C:arusillo; preso atto delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza in verifica. [OSCURATO:PERSONA] BRok.'/E Sc

1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Genova, nel corso del processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputata del delitto di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen.„ preso atto della pendenza dinanzi al Tribunale di Genova di altro processo a carico della stessa per il medesimo fatto-reato, con ordinanza del 24 dicembre 2022 ha disposto, ai sensi degli artt. 12 e 17 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti dinanzi al Tribunale di Genova «per la riunione».

2. Con un unico motivo, proposto per inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 23 cod. proc. pen., il Procuratore ricorre in cassazione eccependo l'abnormità del provvedimento in verifica, sul presupposto che il Giudice di Pace, ravvisata la competenza per connessione del Tribunale di Genova, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza con sentenza e non, invece, investire direttamente il Tribunale. [OSCURATO:PERSONA].

1. Il ricorso è inammissibile perché ha per oggetto un provvedimento non impugnabile per cassazione.

2. Premessa la "sostanziale" natura di sentenza del provvedimento in verifica, con il quale il Giudice di Pace ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale (Sez. 5, n. 3919 del 17/11/2011, dep. 2012, Bertuccioli, Rv. 251720), nel caso di specie il giudice ha applicato erroneamente le disposizioni in materia di competenza per connessione.

Invero, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, fuori dalla ipotesi di concorso formale di reati - situazione non ravvisabile nel caso di specie - è esclusa la connessione fra i procedimenti pendenti davanti al giudice di pace e quelli pendenti davanti al tribunale.

Inoltre, l'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. esclude! che i provvedimenti sulla competenza possano formare oggetto di autonoma impugnazione con il ricorso per cassazione e stabilisce, invece, che essi possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza ai sensi degli artt. 28 e segg. del codice di rito.

4. Ciò detto, il provvedimento impugnato non può essere definito come abnorme, sia perché è espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento, sia perché non determina la stasi del procedimento (Sez.

U, n. 25957 del 26/3/2001), Toni, Rv 243590).

Infatti, non v'è dubbio, per un verso, che rientra fra i poteri del giudice quello di valutare la propria competenza e, per altro verso, che l'ordinanza con la quale il giudice di pace, fuori dai casi previsti dalla legge, dispone la riunione del procedimento con altro di competenza del tribunale non determina alcuna stasi processuale, in ragione del rimedio previsto dagli artt. 28 e ss. cod. proc. pen. per la risoluzione di conflitti in materia di giurisdizione e di competenza.5.

Le considerazioni svolte impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova nel procedimento a carico di aRkizza.sé- 1343~se Elisa, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice di Pace di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] C:arusillo; preso atto delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza in verifica. [OSCURATO:PERSONA] BRok.'/E Sc 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Genova, nel corso del processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputata del delitto di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen.„ preso atto della pendenza dinanzi al Tribunale di Genova di altro processo a carico della stessa per il medesimo fatto-reato, con ordinanza del 24 dicembre 2022 ha disposto, ai sensi degli artt. 12 e 17 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti dinanzi al Tribunale di Genova «per la riunione». 2. Con un unico motivo, proposto per inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 23 cod. proc. pen., il Procuratore ricorre in cassazione eccependo l'abnormità del provvedimento in verifica, sul presupposto che il Giudice di Pace, ravvisata la competenza per connessione del Tribunale di Genova, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza con sentenza e non, invece, investire direttamente il Tribunale. [OSCURATO:PERSONA]. 1. Il ricorso è inammissibile perché ha per oggetto un provvedimento non impugnabile per cassazione. 2. Premessa la "sostanziale" natura di sentenza del provvedimento in verifica, con il quale il Giudice di Pace ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale (Sez. 5, n. 3919 del 17/11/2011, dep. 2012, Bertuccioli, Rv. 251720), nel caso di specie il giudice ha applicato erroneamente le disposizioni in materia di competenza per connessione. Invero, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, fuori dalla ipotesi di concorso formale di reati - situazione non ravvisabile nel caso di specie - è esclusa la connessione fra i procedimenti pendenti davanti al giudice di pace e quelli pendenti davanti al tribunale. Inoltre, l'art. 568, comma 2, cod. proc. pen. esclude! che i provvedimenti sulla competenza possano formare oggetto di autonoma impugnazione con il ricorso per cassazione e stabilisce, invece, che essi possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza ai sensi degli artt. 28 e segg. del codice di rito. 4. Ciò detto, il provvedimento impugnato non può essere definito come abnorme, sia perché è espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento, sia perché non determina la stasi del procedimento (Sez. U, n. 25957 del 26/3/2001), Toni, Rv 243590). Infatti, non v'è dubbio, per un verso, che rientra fra i poteri del giudice quello di valutare la propria competenza e, per altro verso, che l'ordinanza con la quale il giudice di pace, fuori dai casi previsti dalla legge, dispone la riunione del procedimento con altro di competenza del tribunale non determina alcuna stasi processuale, in ragione del rimedio previsto dagli artt. 28 e ss. cod. proc. pen. per la risoluzione di conflitti in materia di giurisdizione e di competenza.5. Le considerazioni svolte impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così d
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