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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 07052/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratoregenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza emessa il14 marzo 2025, riformava parzialmente quella del Tribunale di Firenze , mandando assolto l’imputato dai delitti di bancarotta fraudolenta societaria di tipo distrattivo per insussistenza del fatto – in relazione alla distrazione in favore della società GENT.IT.IMM, destinataria di una restituzione di quanto versato in relazione ad un mutuo di scopo - nonché per estinzione a seguito di prescrizione dal delitto di fatti di bancarotta semplice societaria, per non avere richiesto il fallimento o disposto lo scioglimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore fino al fallimento intervenuto con sentenza dichiarativa del 13 marzo 2013.

La Corte territoriale confermava, invece, la responsabilità dell’imputato in relazione alla condotta di bancarotta patrimoniale fraudolenta, consistita nella distrazione di 119.400,00 euronel 2011 in favore di s e stesso e della moglie [OSCURATO:PERSONA], entrambi creditori della società, qualificata come restituzione di finanziamento.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di cinque motivi , enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod.proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione , lamentando che il presupposto stato di decozione- al momento del pagamento da parte della società all’amministratore [OSCURATO:PERSONA] e aBaldini- non può evincersi dal la irregolare tenuta delle scritture contabili - delitto di bancarotta documentale contestato ai capi 1), a1), a2) e b)- essendo stato l’imputato mandato assolto da tale delitto per insussistenza del fatto.

Inoltre,le dazioni di 77.082,00 e 42.318,00 euro, rispettivamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultavano consistere in restituzion e di debiti pregressi, riconosciuti come tali dai verbali di assemblea del 20 maggio 2009 e del 21 dicembre 2009, dunque debiti della società molto risalenti, non essendo per altro stata modificata la contestazione relativa a tali dazioni nel corso del giudizio.

Si duole il ricorrente della mancata valutazione di due circostanzea riscontro della propria tesi a sostegno della qualificazione come bancarotta preferenziale: pur prendendo atto che non può scindersi la qualità di amministratore da quella di socio creditore, nel caso di [OSCURATO:PERSONA] la stessa era amministratrice, e gli stessi organi di garanzia – società di revisione e collegio sindacale – avevano qualificato le dazioni come restituzione, il che escluderebbe la sussistenza del dolo specifico richiesto di procurare a se o altri un ingiusto profitto di recare pregiudizio ai creditori.

D’altro canto, l’importo restituito –oggetto della distrazione contestata – risulterebbe ridimensionato rispetto a i valori rappresentativi dell ’ attività della fallita come emergente dai conti economici e dal bilancio.Tanto più che [OSCURATO:PERSONA] non si era mai sottratto ai propri obblighi quale amministratore.

4. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge.

Sussisterebbe contraddizione nella motivazione impugnata nella parte in cui, a seguito della assoluzione per i delitti di bancarotta documentale, è venuta meno la prova del pericolo richiesto anche per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per il quale ora si procede, tanto più che il risarcimento transattivo di [OSCURATO:PERSONA] ammontava a soli cinquemila mila euro.

In sostanza ciò integrerebbe contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza cosicché l’elemento psicologico del delitto dovrebbe essere qualificato come colposo e non doloso, anche in relazione alla violazione della regola della postergazione exart. 2467 cod. civ.

5. Il terzo motivo lamenta mancata assunzione di prova decisiva exart. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.in riferimento alla richiesta di perizia contabile, richiesta ma non disposta, in quanto a fronte della complessità della vicenda - dimostrata dall’ausilio richiesto dallo stesso curatore a un commercialista quale esperto - l’accertamento te c n ico richiesto avrebbe consentito di escludere la sussistenza del conclamato stato di decozione alla data del 20 maggio 2009, allorché si tenne l’assemblea che deliberava la restituzione, per altro parziale, del finanziamento ai due soci.

Inoltre, a riprova del difetto di uno stato di insolvenza, la società non ricorreva in quel momento ai fidi concessi dal sistema bancario nella loro ampiezza, cosicché non vi erano le condizioni per l’applicazione dell’art. 2467 cod. civ., tanto più che tale disciplina non può trovare applicazione in relazione a una società per azioni, essendo prevista per le società a responsabilità limitata, con violazione deiprincipi di tassatività in sede penale.

Da ultimo, [OSCURATO:PERSONA] non è stato amministratore fino al fallimento, bensì fino al 2012, quando aveva ceduto le azioni e dismesso la carica.

6. Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza che la sentenza impugnata non si avvede che il delitto debba essere qualificato quale bancarotta preferenziale – ai sensi del la formulazione della imputazione che contesta l’art. 216, terzocomma, l. fall., e non ai sensi del secondo comma indicato nell’imputazione - dal che deriverebbe l’estinzione per prescrizione del reato.

7. Il quinto motivo, in via subordinata, premessa la qualificazione in bancarotta preferenziale, denuncia violazione della legge penale in relazione alla pena, della quale si chiede la rettifica, poiché quella di anni due di reclusione, essendo stata esclusa la recidiva, risulta eccessiva non essendo né specifica né recente la precedente condanna , cosicché può riconoscersi il beneficio della sospensione condizionale della pena.

8. In data 25 ottobre 2025 il difenso re del ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha insistito nelle ragioni del ricorso.

9. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.

Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Il ricorrente propone motivi strettamente connessi, che lamentano come non sia stata ritenuta sussistente l’ipotesi di bancarotta preferenziale in luogo di quella fraudolenta per distrazione, non sia stata rilevata nél’assenza del ‘pericolo’ (per verificare il quale era necessaria la perizia, la cui richiesta è stata rigettata), néil difetto di dolo specifico, non sia stata riqualificata, comunque, la condotta in bancarotta preferenziale, con la conseguente intervenuta estinzione per prescrizione; infine, la necessità della riduzione della pena con sospensione condizionale della stessa.

3. I motivi primo e quarto, seppur in alcuni passaggi , comunque pongono il tema della contestazione come formulata nell’imputazione, richiamando la necessità di ricondurre la stessa a quella di bancarotta preferenziale, che sarebbe stata contestata nella imputazione genetica in luogo di quella distrattiva. 3.1 Va premesso che la sentenza di primo grado dava atto che il finanziamento da parte dei soci della SER.

COM . , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , quest ’ ultimo anche amministratore, veniva erogato nel 2009 rispettivamente per oltre 105mila e 163mila euro.

Il 6ottobre 2011 [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore, rimborsava i due soci – se stesso e [OSCURATO:PERSONA] -in modo parziale, per il complessivo importo di 119.400,00 euro.

La sentenza di primo grado chiarisce come nel momento del finanziamento già vi era una situazione di squilibrio fra indebitamento e patrimonio netto, risultando tale rapporto indicativo di una sottocapitalizzazione, valutazione condivisa e prospettata dallo stesso collegio sindacale già nel maggio 2007.

Tale situazione di squilibrio era proseguita anche nel 2010 e nel 2011, cosicché il rimborso dei finanziamenti era avvenuto i n presenza delle condizioni di applicazione dell’art. 2467 cod. civ.

Da qui il Tribunale traeva la prova della distrazione e qualificava la condotta come bancarotta fraudolenta patrimoniale, rilevando come l’art. 2467 cod. civ. debba trovare applicazione anchealla società per azioni a ristretta base azionaria, oltre che per la società a responsabilità limitata.

Per il Tribunale, quindi, i crediti dei due soci erano certi e l iquidi , ma non esigibili, in quanto la regola della postergazione implicava la posticipazione del pagamento all’esito del soddisfacimento degli altri creditori sociali.

Esplicitamente il Tribunale escludeva trattarsi di bancarotta preferenziale. 3.2 Tale premessa è necessaria, in quanto l’atto di appello censurava la sentenza di primo grado in ordine ai delitti di bancarotta documentale – con riferimento alla imputazione dei costi, non effettuata in bilancio – e contestava l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta patrimoniale, dolendosi della qualificazione e ritenendo corretta quella – ritenuta genetica sulla base dell’imputazione -di bancarotta preferenziale.

A ben vedere lo stesso contenuto dell’atto di appello –fol. 27 - palesa come alla difesa fosse ben chiara la qualificazione giuridica di bancarotta fraudolenta distrattiva ritenuta dal Tribunale, cosicché gli imputati erano nelle condizioni di esercitare pienamente le proprie prerogativedifensive e, inoltre, non contestavano la difformità fra la decisione e l’imputazione.

D’altro canto, la lettura della imputazione , per la quale si procede , esplicitamente fa riferimento alla distrazione, descrivendo così letteralmente la condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA]: «distraeva prima della procedura fallimentare, allo scopo di favorire a danno dei creditori, il creditore [della] società [OSCURATO:PERSONA] e se stesso, che avevano in precedenza finanziato lasocietà, eseguiva il pagamento a favore della stessa [OSCURATO:PERSONA] e di se stesso nel 2011 di euro 119.400,00 come restituzione di finanziamento, mentre lui quale amministratore distraeva la somma».Al di là delle evidenti incertezze lessicali della contestazione genetica, resta il dato che la condotta attribuita nella sua materialità è quella del rimborso dell’importo indicato ai due soci finanziatori.

D’altro canto, neanche può attribuirsi valore alla circostanza che nell’imputazione sia indicato l’art. 216, secondo e terzo comma, l. fall., che in vero risulta essere ulteriormente indic ativo di un lapsus calami , come dimostra la circostanza che il secondo comma riguarda la bancarotta post-fallimentare, che non trova rispondenza nella condotta distrattiva come indicata nell’imputazione, che invece richiama l’anteriorità della condotta alla dichiarazione di fallimento, né in altre condotte contestate, che mai sono di natura post-fallimentari.

Certamente il richiamo al terzo comma riguarda la bancarotta preferenziale, ma, a fronte della natura ibrida della contestazione genetica, alla difesa è stata data la possibilità di contestare la qualificazione giuridica offerta dal Tribunale: ciò è avvenuto proponendo, anche con l’atto di appello, la diversa qualificazione giuridica della bancarotta preferenziale, senza aver mai lamentato gli imputati la trasformazione radicale della condotta ritenuta rispetto a quella contestata , in realtà insussistente.

D’altro canto, a fronte della immutazione del fatto, per come contestato nell’imputazione, l'attribuzione all'esito del giudizio di appello– nel caso in esame fin dalla sentenza di primo grado -di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 dellaConvenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono(Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 -01).

Nel caso in esame l’imputato ha potuto difendersi – come effettivamente ha fatto con l’impugnazione proposta alla Corte di merito – fin dal secondo grado, perché l’opzione per la qualificazione distrattiva, e non preferenziale, viene effettuata da subito da parte della sentenza di primo gradoe, comunque, era ben prevedibile.

A tal proposito, neanche può ipotizzarsi la violazione dell’art. 6 CEDU, in quanto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo è pacificamente orientata nel senso per cui sussiste violazione del diritto di informazione dell’imputato solo se nell’ambito dell’intera vicenda processuale questi non sia stato messo nelle condizioni di svolgere le proprie difese in ordine alla operata riqualificazione e non gli sia stato dunque concesso un rimedio utile per accedere ad un giudice che abbia il potere di sovvertire la decisione assunta precedentemente in difetto di informazione sul punto (CorteEDU sent. 1 marzo 2001, Dallos vs.

Ungheria; Corte EDU 16 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA] vs.

Spagna, Corte EDU 6 giugno 2002, Feldman vs.

Francia; Corte EDU 24 giugno 2004, Balette vs.

Belgio, CorteEDU 24 gennaio 2006, Gouget e altri vs.

Francia; CorteEDU 7 marzo 2006, Vesque vs.

Francia).

D’altro canto, neanche risulta, a fronte dei profili critici della contestazione, che la difesa abbia eccepito la nullità della imputazione per indeterminatezza e genericità, nullità che ha natura relativa e, in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749 – 01; mass. conf.

N. 20739 del 2010 Rv. 247590 -01, N. 50098 del 2013 Rv. 257910 – 0 1) .

Pertanto,le doglianze mosse sotto questo profilo dai motivi primo e quarto, sono infondate.

4. T anto premesso la sentenza impugnata rende conto congruamente e correttamente delle ragioni per cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale: in sostanza il finanziamento operato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intendersi come conferimentoin conto capitale, integrante il capitale sociale. 4.1 In ordine alle doglianze mosse con il primo e il secondo motivo, la sentenza impugnata viene censurata quanto alla sussistenza del ‘pericolo’ per le garanzie del ceto creditorioal momento dell’atto distrattivo, come anche in ordine alla assenza di prova del dolo specifico.

Le censure sono infondate.

Quanto al primo profilo, la Corte di appello chiarisce come la situazione di pericolo fosse evidente e come la stessa emergesse –non solo, come invece rileva il ricorrente, dall’omessa annotazione dei costi sostenuti, bensì anche - dalla circostanza che i due unici investimenti effettuati dalla società riguarda ssero progetti destinati a fallire, nonché a fronte di una situazione di crisi palesata all’amministratore [OSCURATO:PERSONA] dalle richieste di ‘rientro’nei finanziamenti bancari e dai mancati finanziamenti bancari ulteriori (fol. 5 della sentenza impugnata).

In sostanza, mentre per il finanziamento di un terzo socio, la GEN.IT.

IMM per 455mila euro, secondo la Corte di appello era funzionale – per le e mergenze probatorie anche documentali - alla acquisi zi one di un immobile e qualificabile , quindi, come mutuodi scopo, diversamente il finanziamento dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non aveva tale caratterizzazione, bensì quella di conferimento in conto capitale, come confermato anche in sede assembleare, argomento qualificatorio con il quale non si confronta il ricorrente, non lamentando alcun travisamento a riguardo.

Il finanziamento e poi la restituzione avveniva – secondo la Corte di appello , che condivide la ricostruzione della sentenza di primo grado -in una situazione di squilibrio esistente già al momento del versamento da parte dei soci, crisi permanente quindi dal 2009 – anno della ‘ dazione ’ - al 2011 - anno della ‘restituzione’, con successiva dichiarazione di fallimento del 13 marzo 2013: la crisi di insolvenza integrava la ragione del pericolo concreto per la garanzia dei creditorial momento della restituzione, nel 2011.

Alla luce di tale non manifestamente illogica ricostruzione, per altro in cd. doppia conforme, deve osservarsi che alcuna contraddizione si rinviene fra l’assoluzione dal delitto di bancarotta documentale, per mancata annotazione dei costi, e la ritenuta sussistenza del pericolo concreto richiesto dalla normativa fallimentare in tema di bancarottapatrimoniale.

In primo luogo, la stessa Corte - non censurata sul punto – chiarisce che la crisi nondipendeva dai costi non annotati in bilancio , il che esclude che la censura abbia il necessario carattere disarticolante proprio del vizio di motivazione.

Infatti, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza -pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 –01; cfr. anche Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 08/01/2016, Nappello, Rv. 265765 -01).

In secondo luogo, il ricorrente tralascia di considerare che l’assoluzione per insussistenza del fatto per la bancarotta documentale veniva argomentata dal Tribunale non per il difetto di prova quanto alla condotta di falsificazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], da imputarsi anche quanto profilo soggettivo, bensì solo per la circostanza che il bilancio non va annoverato fra le scritture e i libri oggetto del delitto di bancarottaex art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 –03; Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268503 –01).

Non era, quindi, certamente l ’ assenza di prova quanto al pericolo concreto alla data della ‘restituzione’ la ragione della assoluzione dal delitto documentale.

Il che esclude la eccepita contraddizione. 4.2 Invece, il pericolo concreto è stato congruamente argomentatodai Collegi di merito, come anticipato.

Il Tribunale al fol. 6 della sentenza di primo grado, chiarisce che la situazione di squilibrio fra indebitamento e patrimonio netto indicativo di una sottocapitalizzazione che risaliva al 2008-2009 ed era stata accertata con il metodo del leverage.

Inoltre, come anticipato, tale situazione era stata rilevata anche nel 2007 dal Collegio sindacale, a differenza di quanto afferma il ricorrente -che non contesta tale e videnza - mentre la crisi proseguiva nel 2011 , momento della ‘restituzione’oggetto della imputazione, e poi fino al fallimento.

La bancarotta fraudolenta distrattiva o dissipativa prefallimentare è un reato di pericolo concreto da valutarsi ex ante, benché riferito al momento della declaratoria dello stato di insolvenza e con riguardo agli atti depauperativi commessi nella c.d.

"zona del rischio penale" ( da ultimo, Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024, Parcesepe, Rv. 286501 – 01, che in motivazione ha precisato che non deve confondersi l'esposizione al pericolo, sufficiente per l'integrazione del reato, con il danno alla massa dei creditori, il quale costituisce un post factum, irrilevante per la realizzazione della fattispecie).In tal senso del tutto irrilevante è il richiamo al risarcimento –per altro transattivo – di cinque mila euro, che attiene al post-factumdel delitto distrattivo.

La ricostruzione del Tribunale, condivisa dalla Corte di appello, delinea una permanente situazione di crisi che conduce -senza aporie logiche e correttamente –a ritenere la condotta di restituzione ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in sé ed ex ante pericolosa per le ragioni creditorie. 4.3 Quanto al dolo richiesto, la conseguenza dell’essere reato di pericolo, e non di danno, il reato di bancarotta distrattiva implica che il ‘fuoco’ del dolo riguardi non la conoscenza del dissesto della società, elemento estraneo alla fattispecie, nétantomeno la volontà di danneggiare i creditori o avvantaggiare con ingiusto profitto se stesso o altri – dolo richiesto solo per la bancarotta documentale specifica - bensì la sola prova della consapevolezza e volontà di contribuire a una operazione che sia in sé riduttiva e dannosa per il ceto dei creditori, quale è quella della restituzione del denaro ai due soci.

Infatti, il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta fraudolenta patrimoniale è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della fallita nella prevedibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori, senza che sia necessaria l’intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (Sez. 5, n. 9807 del 13 febbraio 2006, Caimmi ed altri, Rv. 234232; richiede la consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa, Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). 4.4 Anche la differenza , sulla quale insiste il ricorrente, in ordine alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era solo socio e [OSCURATO:PERSONA] socio e amministratore, a ben vedere non muta la qualificazione giuridica della condotta in esame, tanto più che la sentenza Sgaramella chiarisce che fra gli indici di fraudolenza esiste anche la cointeressenza fra l’amministratore e il beneficiario: nel caso di specie i beneficiari erano lo stesso [OSCURATO:PERSONA], quale socio, la moglie [OSCURATO:PERSONA] , come emerge dalla sentenza di primo grado.

La condottarestitutoria, poi, è anche caratterizzata d a indici di f raudolenza ulteriori, tratti, come richiede Sez. 5 Sgaramella, dalla disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, sopra indicata, nel contesto in cui l'impresa ha operato(indicato in dettaglio dalla sentenza di primo grado): profili quindi anali zzati dalle sentenze di merito che danno corpo alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa , con esclusione di ogni profilo di colpa, asseritamente dedotto(sul punto cfr. fol. 8-9 della sentenza di primo grado ove si evidenziava come [OSCURATO:PERSONA] avesse piena consapevolezza della situazione di insolvenza in ragione del doppio ruolo di amministratore e socio). 4.5 Le ragioni fin qui esposte evidenziano come i motivi primoe secondo siano complessivamente infondati.

5. Quanto al terzo motivo, lo stesso è articolato in due censure. 5.1 La prima era correlataad analogo motivo d’appello, che risultava però del tutto generico: il ricorrente si doleva del rigetto della istanza di perizia contabile avanzata al Tribunale.

Aben vedere, l’inammissibilità per genericità del motivo di appello , ben può essere rilevato anche in questaSede. [OSCURATO:PERSONA].

U., n. 8825 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 –01, in motivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d'appello.

Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.

La Corte di appello, per altro, ha rinnovato l’istruttoria ascoltando il perito Brazzini, già nominato.

A d ogni buon conto - aderendo alla ricostruzione del Tribunale, che al fol. 9 aveva ritenuto attendibile la ricostruzione dello stato di crisi accertato dai testi Zanotti e Brazzini, a fronte di critiche generiche del teste Faraguna– la Corte di merito ha disatteso , a fronte del generico motivo di appello , la doglianza difensiva, in linea con i principi di legittimità in materia.

Difatti,quanto alla omessa valutazione dell’istanza di rinnovazione istruttoria, va richiamato il consolidato orientamento per cui in tema di giudizio di appello, poiché il vigente codice di rito pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentalesvolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 –01).

Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso,viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 -dep. 2010, Pacini, Rv. 246859; mass. conf.

N. 8891 del 2000 Rv. 217209 -01, N. 47095 del 2009 Rv. 245996 - 01).

Per altro, il motivo di ricorso per cassazione consistente nella deduzione di mancata assunzione di una prova decisiva –così è formulato il motivo in esame - può essere proposto solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., sicché esso non può essere validamente invocato quando il mezzo di prova, sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 stesso codice, non sia stato dal giudice ritenuto necessario ai fini della decisione(Sez. 1, n. 16772 del 15/04/2010 - dep. 03/05/2010, Z., Rv. 246932).

Ma nel caso in esame la prova di tale richiesta istruttoria in primo grado non è stata fornita. 5.2 La seconda parte del terzo motivo di ricorso censura l’applicazione dell’art.2467 cod. civ.al caso di specie.

A riguardo, la sentenza impugnata fa buon governo del consolidato orientamento per il quale, in tema di reati fallimentari, il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo taliversamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale (Sez. 5., n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872 – 01; mass. conf.

N. 14908 del 2008 Rv. 239487 -01, N. 13318 del 2013 Rv. 254985 - 01, N. 1793 del 2012 Rv. 252003 -01, N. 8431 del 2019 Rv. 276031 – 01).

Nel caso in esame per le ragioni già valutate in primo grado e consolidate in secondo grado- non manifestamente illogiche e non ‘ attaccate ’ con argomenti puntualio con specifiche denunce di travisamento - i Giudici del merito hanno ritenuto qualificabile il versamento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come avvenuto ‘in conto capitale’ (cfr. fol. 5 e 6 della sentenza impugnata), distinguendolo da quello operato alla GEN.

IT.

IMM che veniva qualificato come mutuo di scopo.

Per altro, nello stesso senso anche la sentenza n.27446 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Sezione ha confermato che in tema di reati fallimentari, il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione), integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo, determinando il sorgere in capo a questi ultimi di un credito chirografario, effettivo ed esigibile, integra la fattispecie di bancarotta preferenziale (Sez. 5, n. 27446 del 08/03/2024, Rondinelli, Rv. 286623). 5.3 Ad ogni buon conto, deve anche osservarsi come , anche prescindendo dalla qualificazione della dazione del socio, la regola dell’art. 2467 cod. civ. trova comunque applicazione nel caso in esame.

Infatti, l ’ art. 2467 cod. civ. recita al primo comma : « Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori».Dopo aver affermato la regola della postergazione viene ad essere definita la nozione di finanziamento dal secondo comma: « Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento».

Anche a voler ritenere che non si versi in tema di conferimento in conto capitale– circostanza correttamente esclusa dalle sentenze di merito - comunque la tesi difensiva non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte.

Da ultimo è stato correttamente osservato da Sez. 5 , n. 29670 del 20/06/2024, Vantaggiato, Rv. 288014 – 01 , in motivazione, che « [..]la ratio dell'art. 2467 cod. civ. è quella di sottoporre ad una peculiare disciplina di rigore i finanziamenti eseguiti in un periodo di delicata tensione finanziaria dell'impresa, concretamente finalizzati a rivitalizzarne le risorse economiche e, dunque, a fronteggiare le criticità di tenuta del capitale, ma suscettibili di essere artificiosamente sottratti dal socio erogatore (anche attraverso le appostazioni di bilancio) ai vincoli propri del capitale di rischio, così da renderli restituibili in ogni momento, in pregiudizio degli altri creditori.

In altre parole, tali forme di finanziamento, comunque denominate, sono ex lege equiparate agli apporti destinati a capitale e soggiacciono alla regola della postergazione, nel senso che non possono essere retrocesse se non dopo l'integrale soddisfazione degli altri creditori.

La restituzione di finanziamenti originariamente collegati alle specifiche esigenze della società, descritte dal comma 2 dell'art. 2467 cod. civ., in violazione del vincolo della postergazione, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non di bancarotta preferenziale [..]».

La pronuncia chiarisce come in tal caso «[..] non viene pertanto in risalto l'indiscussa distinzione tra versamenti in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale e finanziamenti del socio a titolo di mutuo, come illustrata dalla recente giurisprudenza di questa Corte ai fini della qualificazione dell'illecito rimborso come bancarotta patrimoniale o bancarotta preferenziale (Sez. 5, n. 8431 del 01/02/2019, Vesprini, Rv. 276031; in motivazione, Sez. 5, n. 39139 del 23/06/2023, Simeone, Rv.285200) quanto piuttosto rilevano la collocazione temporale e situazionale dell'afflusso di risorse finanziarie assicurato del socio, perché il disposto del secondo comma dell'art. 2467 cod. civ. cura di precisare che per finanziamenti dei soci si intendono quelli "in qualsiasi forma effettuati", locuzione che permette di attribuire alle immissioni di denaro effettuate in un periodo di significativo squilibrio finanziario o di liquidità languente la veste di finanziamenti "sostitutivi del capitale", assoggettati alla medesima disciplina dei conferimenti o dei versamenti a salvaguardia del capitale di rischio».

Nell’approfondire ulteriormente il significato dell’art.2647 cod. civ., Sez. 5 Vantaggiato afferma che «[..] il credito postergato del socio, inesigibile, non può essere pagato dall'organo gestorio se non una volta soddisfatti tutti gli altri crediti e, per tale ragione, deve ritenersi sottratto alla concorsualità, principio necessariamente sotteso alla qualificazione di preferenzialità del pagamento.

La disciplina della postergazione non individua un diverso grado del credito restitutorio ma rende inesigibile la pretesa alla restituzione, proprio perché il legislatore, espressamente, ha previsto che le somme erogate debbano essere vincolate al perseguimento dell'oggetto sociale e non possano essere restituite se non quando, ormai soddisfatti tutti i creditori, venga meno la stessa esigenza di garanzia delle loro ragioni [..]».

È, in sostanza, la sussistenza di una situazione di squilibrio -sulla quale ci si è soffermati in precedenza, non scalfita dalle censure difensive –al momento della dazione d a parte del socio che determina l’applicazione della regola della postergazione e, quindi, la non esigibilità del credito prima della soddisfazione degli altri creditori, quale che sia la qualificazione giuridica assegnata in origine al finanziamento medesimo(nello stesso senso, Sez. 5 , n. 27259 del 2025 , Catania, n.m.; Sez. 5, n. 1923 del 16 ottobre 2024, Barcaglioni, n.m).

In sostanza, sia che si verta in tema di dazione in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale o a titolo di mutuo, se la stess a interv iene in una situazione di crisi, il legislatore presume si trattidi un finanziamento finalizzato al conferimento e come tale la restituzione deve essere postergata.

La presunzione ex legescaturisce dalla circostanza che lo stato di sostanziale insolvenza giustifica l’anticipazione della tutela dei terzi creditori rispetto a quella dei soci finanziatori.

L a con seguenza di tale presunzione determina la non esigibilità del credito sia al momento delfinanziamento – sussi stendo le condizioni di squilibrio richiamate – sia anche al momento del rimborso , q ualora lo stesso ancora metta a rischio le garanzie per il ceto creditorio. 5.4 Anche la doglianza relativa alla non applicabilità della postergazione alla società per azioni non risulta fondata.

Come noto, la previsione del l’art. 2467, primo comma, cod. civ. che re gola i finanziamenti in favore della società a responsabilità limitata, viene richiamata e trova applicazione –tramite l’art. 2497- quinquies cod. civ. – anche per il caso di finanziamenti effettuati a favore d i qualunque tipo di società – non solo quelle a responsabilità limitata - da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti (così detti finanziamenti discendenti o orizzontali).

Da tale previsione consegue, quindi, che la disciplina in esame si applicaai finanziamenti effettuati non solo a favore della società a responsabilità limitata, ma anche di società di altro tipo, tanto che la giurisprudenza in sede civile ha osservato che è estensibile ad altri tipi di società di capitali il disposto di cui all'art.2467 cod. civ.che, nelle società a responsabilità limitata prevede la postergazione del rimborso del finanziamento del socio concesso in situazioni che renderebbero necessario un conferimento, perché la "ratio" della norma consiste nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale delle società "chiuse".

Tale disciplina deve trovare applicazione anche al finanziamento del socio di una società per azioni, qualora le condizioni della società siano a quest'ultimo note, per lo specifico assetto dell'ente o per la posizione da lui concretamente rivestita, quando essa sia sostanzialmente equivalente a quella del socio di una s.r.l. (Sez. 1 civ., n. 16291 del 20/06/2018, Rv. 649534 – 01 , che ha ritenuto applicabile la previsione di cui all'art. 2467 cod. civ.nel caso in cui il socio, azionista di maggioranza di una s.p.a. ed anche presidente del consiglio d'amministrazione, aveva sottoscritto un prestito obbligazionario non convertibile, garantito da ipoteca, in favore della società; conf.: N. 14056 del 2015 Rv. 635830 –01).

In tal senso, a fronte di un cons olidato orientamento di legittimi t à sulla applicabilità della regola della postergazione anche alla società per azioni, deve osservarsi come nel caso in esame l’aver [OSCURATO:PERSONA] cumulato la qualità di amministratore e di socio lo rendeva consapevole della situazione di squilibrio esistente, sia al momento della dazione che in quello del rimborso.

Va, inoltre, osservato come anche sia generica la denuncia di difetto di tassatività della norma penale per l’estensione delladisciplina della postergazione alle società per azioni, oltre a essere del tutto inedita la doglianza, non proposta con l’atto di appello.

Per altro, la norma incriminatrice dell’art. 216, comma 1, n. 1, l. fall. risulta in sé corrispondere pienamente al princ i pio di tassatività.

L a doglianza è rivolta alla normativa civilistica che, pur non espressamente richiamata dal precetto , delineando il credito del socio come inesigibile anche in caso di finanziamento delle società per azioni, avrebbe indotto in errore l’imputato.

Ma a riguardo il motivo non è sviluppato e, comunque, si verterebbe in tema di errata interpretazione di una legge diversa da quella penale, cui fa riferimento l'art. 47, ultimo comma,cod. pen. che, ai fini dell'esclusione della punibilità, deve essere sempre originata da errore scusabile(Sez. 2, n. 43309 del 08/10/2015 , Leonardi, Rv. 264978 – 01 ; conf.: N. 4662 del 1978).

Nel caso in esame l’introduzione contestuale degli artt. 2467 e 2497-quinquiescod. civ. con l ’unica riforma del diritto societario n. 6 del 2003, con effetto dal 1 gennaio 2004, esclude la scusabilità dell’errore,anche alla luce dei citati orientamenti giurisprudenzialidi questa Corte in Sede civile.

Il terzo motivo è dunque, complessivamente infondato. 5.5Deve quindi affermarsi che integra il delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società per azioni che rimborsi, in violazione della regola della postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ., un finanziamento operato dal socio, quale che sia la forma giuridica attribuitagli , in un periodo di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

6. Quanto, infine, al quarto e quinto motivo , in o rdine alla estinzione per prescrizione, lo stesso è subordinato alla richiesta di riqualificazione della condotta in bancarotta preferenziale, che va esclusa per le ragioni fin qui espresse.

In ordine alla dosimetria della pena la stessa è stata determinata nella misura minima di anni due di reclusione, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, come richiesto dallo stesso correlato motivo di appello.

Il che esclude la possibilità di ulteriori riduzioni.

In merito alla sospensione condizionale della pena la Corte di appello ha correttamente negato il beneficio, in quanto lo stesso era stato riconosciuto già per unaprecedente condanna, cosicché osta alla richiesta della difesa l ’ art. 164, quarto comma, cod. pen. in quanto il cumulo delle pene, in caso di seconda sospension

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratoregenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza emessa il14 marzo 2025, riformava parzialmente quella del Tribunale di Firenze , mandando assolto l’imputato dai delitti di bancarotta fraudolenta societaria di tipo distrattivo per insussistenza del fatto – in relazione alla distrazione in favore della società GENT.IT.IMM, destinataria di una restituzione di quanto versato in relazione ad un mutuo di scopo - nonché per estinzione a seguito di prescrizione dal delitto di fatti di bancarotta semplice societaria, per non avere richiesto il fallimento o disposto lo scioglimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore fino al fallimento intervenuto con sentenza dichiarativa del 13 marzo 2013. La Corte territoriale confermava, invece, la responsabilità dell’imputato in relazione alla condotta di bancarotta patrimoniale fraudolenta, consistita nella distrazione di 119.400,00 euronel 2011 in favore di s e stesso e della moglie [OSCURATO:PERSONA], entrambi creditori della società, qualificata come restituzione di finanziamento. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di cinque motivi , enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod.proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione , lamentando che il presupposto stato di decozione- al momento del pagamento da parte della società all’amministratore [OSCURATO:PERSONA] e aBaldini- non può evincersi dal la irregolare tenuta delle scritture contabili - delitto di bancarotta documentale contestato ai capi 1), a1), a2) e b)- essendo stato l’imputato mandato assolto da tale delitto per insussistenza del fatto. Inoltre,le dazioni di 77.082,00 e 42.318,00 euro, rispettivamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultavano consistere in restituzion e di debiti pregressi, riconosciuti come tali dai verbali di assemblea del 20 maggio 2009 e del 21 dicembre 2009, dunque debiti della società molto risalenti, non essendo per altro stata modificata la contestazione relativa a tali dazioni nel corso del giudizio. Si duole il ricorrente della mancata valutazione di due circostanzea riscontro della propria tesi a sostegno della qualificazione come bancarotta preferenziale: pur prendendo atto che non può scindersi la qualità di amministratore da quella di socio creditore, nel caso di [OSCURATO:PERSONA] la stessa era amministratrice, e gli stessi organi di garanzia – società di revisione e collegio sindacale – avevano qualificato le dazioni come restituzione, il che escluderebbe la sussistenza del dolo specifico richiesto di procurare a se o altri un ingiusto profitto di recare pregiudizio ai creditori. D’altro canto, l’importo restituito –oggetto della distrazione contestata – risulterebbe ridimensionato rispetto a i valori rappresentativi dell ’ attività della fallita come emergente dai conti economici e dal bilancio.Tanto più che [OSCURATO:PERSONA] non si era mai sottratto ai propri obblighi quale amministratore. 4. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge. Sussisterebbe contraddizione nella motivazione impugnata nella parte in cui, a seguito della assoluzione per i delitti di bancarotta documentale, è venuta meno la prova del pericolo richiesto anche per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per il quale ora si procede, tanto più che il risarcimento transattivo di [OSCURATO:PERSONA] ammontava a soli cinquemila mila euro. In sostanza ciò integrerebbe contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza cosicché l’elemento psicologico del delitto dovrebbe essere qualificato come colposo e non doloso, anche in relazione alla violazione della regola della postergazione exart. 2467 cod. civ. 5. Il terzo motivo lamenta mancata assunzione di prova decisiva exart. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.in riferimento alla richiesta di perizia contabile, richiesta ma non disposta, in quanto a fronte della complessità della vicenda - dimostrata dall’ausilio richiesto dallo stesso curatore a un commercialista quale esperto - l’accertamento te c n ico richiesto avrebbe consentito di escludere la sussistenza del conclamato stato di decozione alla data del 20 maggio 2009, allorché si tenne l’assemblea che deliberava la restituzione, per altro parziale, del finanziamento ai due soci. Inoltre, a riprova del difetto di uno stato di insolvenza, la società non ricorreva in quel momento ai fidi concessi dal sistema bancario nella loro ampiezza, cosicché non vi erano le condizioni per l’applicazione dell’art. 2467 cod. civ., tanto più che tale disciplina non può trovare applicazione in relazione a una società per azioni, essendo prevista per le società a responsabilità limitata, con violazione deiprincipi di tassatività in sede penale. Da ultimo, [OSCURATO:PERSONA] non è stato amministratore fino al fallimento, bensì fino al 2012, quando aveva ceduto le azioni e dismesso la carica. 6. Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza che la sentenza impugnata non si avvede che il delitto debba essere qualificato quale bancarotta preferenziale – ai sensi del la formulazione della imputazione che contesta l’art. 216, terzocomma, l. fall., e non ai sensi del secondo comma indicato nell’imputazione - dal che deriverebbe l’estinzione per prescrizione del reato. 7. Il quinto motivo, in via subordinata, premessa la qualificazione in bancarotta preferenziale, denuncia violazione della legge penale in relazione alla pena, della quale si chiede la rettifica, poiché quella di anni due di reclusione, essendo stata esclusa la recidiva, risulta eccessiva non essendo né specifica né recente la precedente condanna , cosicché può riconoscersi il beneficio della sospensione condizionale della pena. 8. In data 25 ottobre 2025 il difenso re del ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha insistito nelle ragioni del ricorso. 9. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il ricorrente propone motivi strettamente connessi, che lamentano come non sia stata ritenuta sussistente l’ipotesi di bancarotta preferenziale in luogo di quella fraudolenta per distrazione, non sia stata rilevata nél’assenza del ‘pericolo’ (per verificare il quale era necessaria la perizia, la cui richiesta è stata rigettata), néil difetto di dolo specifico, non sia stata riqualificata, comunque, la condotta in bancarotta preferenziale, con la conseguente intervenuta estinzione per prescrizione; infine, la necessità della riduzione della pena con sospensione condizionale della stessa. 3. I motivi primo e quarto, seppur in alcuni passaggi , comunque pongono il tema della contestazione come formulata nell’imputazione, richiamando la necessità di ricondurre la stessa a quella di bancarotta preferenziale, che sarebbe stata contestata nella imputazione genetica in luogo di quella distrattiva. 3.1 Va premesso che la sentenza di primo grado dava atto che il finanziamento da parte dei soci della SER. COM . , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , quest ’ ultimo anche amministratore, veniva erogato nel 2009 rispettivamente per oltre 105mila e 163mila euro. Il 6ottobre 2011 [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore, rimborsava i due soci – se stesso e [OSCURATO:PERSONA] -in modo parziale, per il complessivo importo di 119.400,00 euro. La sentenza di primo grado chiarisce come nel momento del finanziamento già vi era una situazione di squilibrio fra indebitamento e patrimonio netto, risultando tale rapporto indicativo di una sottocapitalizzazione, valutazione condivisa e prospettata dallo stesso collegio sindacale già nel maggio 2007. Tale situazione di squilibrio era proseguita anche nel 2010 e nel 2011, cosicché il rimborso dei finanziamenti era avvenuto i n presenza delle condizioni di applicazione dell’art. 2467 cod. civ. Da qui il Tribunale traeva la prova della distrazione e qualificava la condotta come bancarotta fraudolenta patrimoniale, rilevando come l’art. 2467 cod. civ. debba trovare applicazione anchealla società per azioni a ristretta base azionaria, oltre che per la società a responsabilità limitata. Per il Tribunale, quindi, i crediti dei due soci erano certi e l iquidi , ma non esigibili, in quanto la regola della postergazione implicava la posticipazione del pagamento all’esito del soddisfacimento degli altri creditori sociali. Esplicitamente il Tribunale escludeva trattarsi di bancarotta preferenziale. 3.2 Tale premessa è necessaria, in quanto l’atto di appello censurava la sentenza di primo grado in ordine ai delitti di bancarotta documentale – con riferimento alla imputazione dei costi, non effettuata in bilancio – e contestava l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta patrimoniale, dolendosi della qualificazione e ritenendo corretta quella – ritenuta genetica sulla base dell’imputazione -di bancarotta preferenziale. A ben vedere lo stesso contenuto dell’atto di appello –fol. 27 - palesa come alla difesa fosse ben chiara la qualificazione giuridica di bancarotta fraudolenta distrattiva ritenuta dal Tribunale, cosicché gli imputati erano nelle condizioni di esercitare pienamente le proprie prerogativedifensive e, inoltre, non contestavano la difformità fra la decisione e l’imputazione. D’altro canto, la lettura della imputazione , per la quale si procede , esplicitamente fa riferimento alla distrazione, descrivendo così letteralmente la condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA]: «distraeva prima della procedura fallimentare, allo scopo di favorire a danno dei creditori, il creditore [della] società [OSCURATO:PERSONA] e se stesso, che avevano in precedenza finanziato lasocietà, eseguiva il pagamento a favore della stessa [OSCURATO:PERSONA] e di se stesso nel 2011 di euro 119.400,00 come restituzione di finanziamento, mentre lui quale amministratore distraeva la somma».Al di là delle evidenti incertezze lessicali della contestazione genetica, resta il dato che la condotta attribuita nella sua materialità è quella del rimborso dell’importo indicato ai due soci finanziatori. D’altro canto, neanche può attribuirsi valore alla circostanza che nell’imputazione sia indicato l’art. 216, secondo e terzo comma, l. fall., che in vero risulta essere ulteriormente indic ativo di un lapsus calami , come dimostra la circostanza che il secondo comma riguarda la bancarotta post-fallimentare, che non trova rispondenza nella condotta distrattiva come indicata nell’imputazione, che invece richiama l’anteriorità della condotta alla dichiarazione di fallimento, né in altre condotte contestate, che mai sono di natura post-fallimentari. Certamente il richiamo al terzo comma riguarda la bancarotta preferenziale, ma, a fronte della natura ibrida della contestazione genetica, alla difesa è stata data la possibilità di contestare la qualificazione giuridica offerta dal Tribunale: ciò è avvenuto proponendo, anche con l’atto di appello, la diversa qualificazione giuridica della bancarotta preferenziale, senza aver mai lamentato gli imputati la trasformazione radicale della condotta ritenuta rispetto a quella contestata , in realtà insussistente. D’altro canto, a fronte della immutazione del fatto, per come contestato nell’imputazione, l'attribuzione all'esito del giudizio di appello– nel caso in esame fin dalla sentenza di primo grado -di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 dellaConvenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono(Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 -01). Nel caso in esame l’imputato ha potuto difendersi – come effettivamente ha fatto con l’impugnazione proposta alla Corte di merito – fin dal secondo grado, perché l’opzione per la qualificazione distrattiva, e non preferenziale, viene effettuata da subito da parte della sentenza di primo gradoe, comunque, era ben prevedibile. A tal proposito, neanche può ipotizzarsi la violazione dell’art. 6 CEDU, in quanto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo è pacificamente orientata nel senso per cui sussiste violazione del diritto di informazione dell’imputato solo se nell’ambito dell’intera vicenda processuale questi non sia stato messo nelle condizioni di svolgere le proprie difese in ordine alla operata riqualificazione e non gli sia stato dunque concesso un rimedio utile per accedere ad un giudice che abbia il potere di sovvertire la decisione assunta precedentemente in difetto di informazione sul punto (CorteEDU sent. 1 marzo 2001, Dallos vs. Ungheria; Corte EDU 16 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA] vs. Spagna, Corte EDU 6 giugno 2002, Feldman vs. Francia; Corte EDU 24 giugno 2004, Balette vs. Belgio, CorteEDU 24 gennaio 2006, Gouget e altri vs. Francia; CorteEDU 7 marzo 2006, Vesque vs. Francia). D’altro canto, neanche risulta, a fronte dei profili critici della contestazione, che la difesa abbia eccepito la nullità della imputazione per indeterminatezza e genericità, nullità che ha natura relativa e, in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749 – 01; mass. conf. N. 20739 del 2010 Rv. 247590 -01, N. 50098 del 2013 Rv. 257910 – 0 1) . Pertanto,le doglianze mosse sotto questo profilo dai motivi primo e quarto, sono infondate. 4. T anto premesso la sentenza impugnata rende conto congruamente e correttamente delle ragioni per cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale: in sostanza il finanziamento operato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intendersi come conferimentoin conto capitale, integrante il capitale sociale. 4.1 In ordine alle doglianze mosse con il primo e il secondo motivo, la sentenza impugnata viene censurata quanto alla sussistenza del ‘pericolo’ per le garanzie del ceto creditorioal momento dell’atto distrattivo, come anche in ordine alla assenza di prova del dolo specifico. Le censure sono infondate. Quanto al primo profilo, la Corte di appello chiarisce come la situazione di pericolo fosse evidente e come la stessa emergesse –non solo, come invece rileva il ricorrente, dall’omessa annotazione dei costi sostenuti, bensì anche - dalla circostanza che i due unici investimenti effettuati dalla società riguarda ssero progetti destinati a fallire, nonché a fronte di una situazione di crisi palesata all’amministratore [OSCURATO:PERSONA] dalle richieste di ‘rientro’nei finanziamenti bancari e dai mancati finanziamenti bancari ulteriori (fol. 5 della sentenza impugnata). In sostanza, mentre per il finanziamento di un terzo socio, la GEN.IT. IMM per 455mila euro, secondo la Corte di appello era funzionale – per le e mergenze probatorie anche documentali - alla acquisi zi one di un immobile e qualificabile , quindi, come mutuodi scopo, diversamente il finanziamento dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non aveva tale caratterizzazione, bensì quella di conferimento in conto capitale, come confermato anche in sede assembleare, argomento qualificatorio con il quale non si confronta il ricorrente, non lamentando alcun travisamento a riguardo. Il finanziamento e poi la restituzione avveniva – secondo la Corte di appello , che condivide la ricostruzione della sentenza di primo grado -in una situazione di squilibrio esistente già al momento del versamento da parte dei soci, crisi permanente quindi dal 2009 – anno della ‘ dazione ’ - al 2011 - anno della ‘restituzione’, con successiva dichiarazione di fallimento del 13 marzo 2013: la crisi di insolvenza integrava la ragione del pericolo concreto per la garanzia dei creditorial momento della restituzione, nel 2011. Alla luce di tale non manifestamente illogica ricostruzione, per altro in cd. doppia conforme, deve osservarsi che alcuna contraddizione si rinviene fra l’assoluzione dal delitto di bancarotta documentale, per mancata annotazione dei costi, e la ritenuta sussistenza del pericolo concreto richiesto dalla normativa fallimentare in tema di bancarottapatrimoniale. In primo luogo, la stessa Corte - non censurata sul punto – chiarisce che la crisi nondipendeva dai costi non annotati in bilancio , il che esclude che la censura abbia il necessario carattere disarticolante proprio del vizio di motivazione. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza -pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 –01; cfr. anche Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 08/01/2016, Nappello, Rv. 265765 -01). In secondo luogo, il ricorrente tralascia di considerare che l’assoluzione per insussistenza del fatto per la bancarotta documentale veniva argomentata dal Tribunale non per il difetto di prova quanto alla condotta di falsificazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], da imputarsi anche quanto profilo soggettivo, bensì solo per la circostanza che il bilancio non va annoverato fra le scritture e i libri oggetto del delitto di bancarottaex art. 216, comma 1, n. 2 legge fall. (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 –03; Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268503 –01). Non era, quindi, certamente l ’ assenza di prova quanto al pericolo concreto alla data della ‘restituzione’ la ragione della assoluzione dal delitto documentale. Il che esclude la eccepita contraddizione. 4.2 Invece, il pericolo concreto è stato congruamente argomentatodai Collegi di merito, come anticipato. Il Tribunale al fol. 6 della sentenza di primo grado, chiarisce che la situazione di squilibrio fra indebitamento e patrimonio netto indicativo di una sottocapitalizzazione che risaliva al 2008-2009 ed era stata accertata con il metodo del leverage. Inoltre, come anticipato, tale situazione era stata rilevata anche nel 2007 dal Collegio sindacale, a differenza di quanto afferma il ricorrente -che non contesta tale e videnza - mentre la crisi proseguiva nel 2011 , momento della ‘restituzione’oggetto della imputazione, e poi fino al fallimento. La bancarotta fraudolenta distrattiva o dissipativa prefallimentare è un reato di pericolo concreto da valutarsi ex ante, benché riferito al momento della declaratoria dello stato di insolvenza e con riguardo agli atti depauperativi commessi nella c.d. "zona del rischio penale" ( da ultimo, Sez. 5, n. 20096 del 26/01/2024, Parcesepe, Rv. 286501 – 01, che in motivazione ha precisato che non deve confondersi l'esposizione al pericolo, sufficiente per l'integrazione del reato, con il danno alla massa dei creditori, il quale costituisce un post factum, irrilevante per la realizzazione della fattispecie).In tal senso del tutto irrilevante è il richiamo al risarcimento –per altro transattivo – di cinque mila euro, che attiene al post-factumdel delitto distrattivo. La ricostruzione del Tribunale, condivisa dalla Corte di appello, delinea una permanente situazione di crisi che conduce -senza aporie logiche e correttamente –a ritenere la condotta di restituzione ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in sé ed ex ante pericolosa per le ragioni creditorie. 4.3 Quanto al dolo richiesto, la conseguenza dell’essere reato di pericolo, e non di danno, il reato di bancarotta distrattiva implica che il ‘fuoco’ del dolo riguardi non la conoscenza del dissesto della società, elemento estraneo alla fattispecie, nétantomeno la volontà di danneggiare i creditori o avvantaggiare con ingiusto profitto se stesso o altri – dolo richiesto solo per la bancarotta documentale specifica - bensì la sola prova della consapevolezza e volontà di contribuire a una operazione che sia in sé riduttiva e dannosa per il ceto dei creditori, quale è quella della restituzione del denaro ai due soci. Infatti, il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta fraudolenta patrimoniale è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della fallita nella prevedibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori, senza che sia necessaria l’intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (Sez. 5, n. 9807 del 13 febbraio 2006, Caimmi ed altri, Rv. 234232; richiede la consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa, Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). 4.4 Anche la differenza , sulla quale insiste il ricorrente, in ordine alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era solo socio e [OSCURATO:PERSONA] socio e amministratore, a ben vedere non muta la qualificazione giuridica della condotta in esame, tanto più che la sentenza Sgaramella chiarisce che fra gli indici di fraudolenza esiste anche la cointeressenza fra l’amministratore e il beneficiario: nel caso di specie i beneficiari erano lo stesso [OSCURATO:PERSONA], quale socio, la moglie [OSCURATO:PERSONA] , come emerge dalla sentenza di primo grado. La condottarestitutoria, poi, è anche caratterizzata d a indici di f raudolenza ulteriori, tratti, come richiede Sez. 5 Sgaramella, dalla disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, sopra indicata, nel contesto in cui l'impresa ha operato(indicato in dettaglio dalla sentenza di primo grado): profili quindi anali zzati dalle sentenze di merito che danno corpo alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa , con esclusione di ogni profilo di colpa, asseritamente dedotto(sul punto cfr. fol. 8-9 della sentenza di primo grado ove si evidenziava come [OSCURATO:PERSONA] avesse piena consapevolezza della situazione di insolvenza in ragione del doppio ruolo di amministratore e socio). 4.5 Le ragioni fin qui esposte evidenziano come i motivi primoe secondo siano complessivamente infondati. 5. Quanto al terzo motivo, lo stesso è articolato in due censure. 5.1 La prima era correlataad analogo motivo d’appello, che risultava però del tutto generico: il ricorrente si doleva del rigetto della istanza di perizia contabile avanzata al Tribunale. Aben vedere, l’inammissibilità per genericità del motivo di appello , ben può essere rilevato anche in questaSede. [OSCURATO:PERSONA]. U., n. 8825 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 –01, in motivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d'appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari. La Corte di appello, per altro, ha rinnovato l’istruttoria ascoltando il perito Brazzini, già nominato. A d ogni buon conto - aderendo alla ricostruzione del Tribunale, che al fol. 9 aveva ritenuto attendibile la ricostruzione dello stato di crisi accertato dai testi Zanotti e Brazzini, a fronte di critiche generiche del teste Faraguna– la Corte di merito ha disatteso , a fronte del generico motivo di appello , la doglianza difensiva, in linea con i principi di legittimità in materia. Difatti,quanto alla omessa valutazione dell’istanza di rinnovazione istruttoria, va richiamato il consolidato orientamento per cui in tema di giudizio di appello, poiché il vigente codice di rito pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentalesvolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 –01). Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso,viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 -dep. 2010, Pacini, Rv. 246859; mass. conf. N. 8891 del 2000 Rv. 217209 -01, N. 47095 del 2009 Rv. 245996 - 01). Per altro, il motivo di ricorso per cassazione consistente nella deduzione di mancata assunzione di una prova decisiva –così è formulato il motivo in esame - può essere proposto solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., sicché esso non può essere validamente invocato quando il mezzo di prova, sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 stesso codice, non sia stato dal giudice ritenuto necessario ai fini della decisione(Sez. 1, n. 16772 del 15/04/2010 - dep. 03/05/2010, Z., Rv. 246932). Ma nel caso in esame la prova di tale richiesta istruttoria in primo grado non è stata fornita. 5.2 La seconda parte del terzo motivo di ricorso censura l’applicazione dell’art.2467 cod. civ.al caso di specie. A riguardo, la sentenza impugnata fa buon governo del consolidato orientamento per il quale, in tema di reati fallimentari, il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo taliversamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale (Sez. 5., n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872 – 01; mass. conf. N. 14908 del 2008 Rv. 239487 -01, N. 13318 del 2013 Rv. 254985 - 01, N. 1793 del 2012 Rv. 252003 -01, N. 8431 del 2019 Rv. 276031 – 01). Nel caso in esame per le ragioni già valutate in primo grado e consolidate in secondo grado- non manifestamente illogiche e non ‘ attaccate ’ con argomenti puntualio con specifiche denunce di travisamento - i Giudici del merito hanno ritenuto qualificabile il versamento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come avvenuto ‘in conto capitale’ (cfr. fol. 5 e 6 della sentenza impugnata), distinguendolo da quello operato alla GEN. IT. IMM che veniva qualificato come mutuo di scopo. Per altro, nello stesso senso anche la sentenza n.27446 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Sezione ha confermato che in tema di reati fallimentari, il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione), integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo, determinando il sorgere in capo a questi ultimi di un credito chirografario, effettivo ed esigibile, integra la fattispecie di bancarotta preferenziale (Sez. 5, n. 27446 del 08/03/2024, Rondinelli, Rv. 286623). 5.3 Ad ogni buon conto, deve anche osservarsi come , anche prescindendo dalla qualificazione della dazione del socio, la regola dell’art. 2467 cod. civ. trova comunque applicazione nel caso in esame. Infatti, l ’ art. 2467 cod. civ. recita al primo comma : « Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori».Dopo aver affermato la regola della postergazione viene ad essere definita la nozione di finanziamento dal secondo comma: « Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento». Anche a voler ritenere che non si versi in tema di conferimento in conto capitale– circostanza correttamente esclusa dalle sentenze di merito - comunque la tesi difensiva non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte. Da ultimo è stato correttamente osservato da Sez. 5 , n. 29670 del 20/06/2024, Vantaggiato, Rv. 288014 – 01 , in motivazione, che « [..]la ratio dell'art. 2467 cod. civ. è quella di sottoporre ad una peculiare disciplina di rigore i finanziamenti eseguiti in un periodo di delicata tensione finanziaria dell'impresa, concretamente finalizzati a rivitalizzarne le risorse economiche e, dunque, a fronteggiare le criticità di tenuta del capitale, ma suscettibili di essere artificiosamente sottratti dal socio erogatore (anche attraverso le appostazioni di bilancio) ai vincoli propri del capitale di rischio, così da renderli restituibili in ogni momento, in pregiudizio degli altri creditori. In altre parole, tali forme di finanziamento, comunque denominate, sono ex lege equiparate agli apporti destinati a capitale e soggiacciono alla regola della postergazione, nel senso che non possono essere retrocesse se non dopo l'integrale soddisfazione degli altri creditori. La restituzione di finanziamenti originariamente collegati alle specifiche esigenze della società, descritte dal comma 2 dell'art. 2467 cod. civ., in violazione del vincolo della postergazione, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non di bancarotta preferenziale [..]». La pronuncia chiarisce come in tal caso «[..] non viene pertanto in risalto l'indiscussa distinzione tra versamenti in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale e finanziamenti del socio a titolo di mutuo, come illustrata dalla recente giurisprudenza di questa Corte ai fini della qualificazione dell'illecito rimborso come bancarotta patrimoniale o bancarotta preferenziale (Sez. 5, n. 8431 del 01/02/2019, Vesprini, Rv. 276031; in motivazione, Sez. 5, n. 39139 del 23/06/2023, Simeone, Rv.285200) quanto piuttosto rilevano la collocazione temporale e situazionale dell'afflusso di risorse finanziarie assicurato del socio, perché il disposto del secondo comma dell'art. 2467 cod. civ. cura di precisare che per finanziamenti dei soci si intendono quelli "in qualsiasi forma effettuati", locuzione che permette di attribuire alle immissioni di denaro effettuate in un periodo di significativo squilibrio finanziario o di liquidità languente la veste di finanziamenti "sostitutivi del capitale", assoggettati alla medesima disciplina dei conferimenti o dei versamenti a salvaguardia del capitale di rischio». Nell’approfondire ulteriormente il significato dell’art.2647 cod. civ., Sez. 5 Vantaggiato afferma che «[..] il credito postergato del socio, inesigibile, non può essere pagato dall'organo gestorio se non una volta soddisfatti tutti gli altri crediti e, per tale ragione, deve ritenersi sottratto alla concorsualità, principio necessariamente sotteso alla qualificazione di preferenzialità del pagamento. La disciplina della postergazione non individua un diverso grado del credito restitutorio ma rende inesigibile la pretesa alla restituzione, proprio perché il legislatore, espressamente, ha previsto che le somme erogate debbano essere vincolate al perseguimento dell'oggetto sociale e non possano essere restituite se non quando, ormai soddisfatti tutti i creditori, venga meno la stessa esigenza di garanzia delle loro ragioni [..]». È, in sostanza, la sussistenza di una situazione di squilibrio -sulla quale ci si è soffermati in precedenza, non scalfita dalle censure difensive –al momento della dazione d a parte del socio che determina l’applicazione della regola della postergazione e, quindi, la non esigibilità del credito prima della soddisfazione degli altri creditori, quale che sia la qualificazione giuridica assegnata in origine al finanziamento medesimo(nello stesso senso, Sez. 5 , n. 27259 del 2025 , Catania, n.m.; Sez. 5, n. 1923 del 16 ottobre 2024, Barcaglioni, n.m). In sostanza, sia che si verta in tema di dazione in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale o a titolo di mutuo, se la stess a interv iene in una situazione di crisi, il legislatore presume si trattidi un finanziamento finalizzato al conferimento e come tale la restituzione deve essere postergata. La presunzione ex legescaturisce dalla circostanza che lo stato di sostanziale insolvenza giustifica l’anticipazione della tutela dei terzi creditori rispetto a quella dei soci finanziatori. L a con seguenza di tale presunzione determina la non esigibilità del credito sia al momento delfinanziamento – sussi stendo le condizioni di squilibrio richiamate – sia anche al momento del rimborso , q ualora lo stesso ancora metta a rischio le garanzie per il ceto creditorio. 5.4 Anche la doglianza relativa alla non applicabilità della postergazione alla società per azioni non risulta fondata. Come noto, la previsione del l’art. 2467, primo comma, cod. civ. che re gola i finanziamenti in favore della società a responsabilità limitata, viene richiamata e trova applicazione –tramite l’art. 2497- quinquies cod. civ. – anche per il caso di finanziamenti effettuati a favore d i qualunque tipo di società – non solo quelle a responsabilità limitata - da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti (così detti finanziamenti discendenti o orizzontali). Da tale previsione consegue, quindi, che la disciplina in esame si applicaai finanziamenti effettuati non solo a favore della società a responsabilità limitata, ma anche di società di altro tipo, tanto che la giurisprudenza in sede civile ha osservato che è estensibile ad altri tipi di società di capitali il disposto di cui all'art.2467 cod. civ.che, nelle società a responsabilità limitata prevede la postergazione del rimborso del finanziamento del socio concesso in situazioni che renderebbero necessario un conferimento, perché la "ratio" della norma consiste nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale delle società "chiuse". Tale disciplina deve trovare applicazione anche al finanziamento del socio di una società per azioni, qualora le condizioni della società siano a quest'ultimo note, per lo specifico assetto dell'ente o per la posizione da lui concretamente rivestita, quando essa sia sostanzialmente equivalente a quella del socio di una s.r.l. (Sez. 1 civ., n. 16291 del 20/06/2018, Rv. 649534 – 01 , che ha ritenuto applicabile la previsione di cui all'art. 2467 cod. civ.nel caso in cui il socio, azionista di maggioranza di una s.p.a. ed anche presidente del consiglio d'amministrazione, aveva sottoscritto un prestito obbligazionario non convertibile, garantito da ipoteca, in favore della società; conf.: N. 14056 del 2015 Rv. 635830 –01). In tal senso, a fronte di un cons olidato orientamento di legittimi t à sulla applicabilità della regola della postergazione anche alla società per azioni, deve osservarsi come nel caso in esame l’aver [OSCURATO:PERSONA] cumulato la qualità di amministratore e di socio lo rendeva consapevole della situazione di squilibrio esistente, sia al momento della dazione che in quello del rimborso. Va, inoltre, osservato come anche sia generica la denuncia di difetto di tassatività della norma penale per l’estensione delladisciplina della postergazione alle società per azioni, oltre a essere del tutto inedita la doglianza, non proposta con l’atto di appello. Per altro, la norma incriminatrice dell’art. 216, comma 1, n. 1, l. fall. risulta in sé corrispondere pienamente al princ i pio di tassatività. L a doglianza è rivolta alla normativa civilistica che, pur non espressamente richiamata dal precetto , delineando il credito del socio come inesigibile anche in caso di finanziamento delle società per azioni, avrebbe indotto in errore l’imputato. Ma a riguardo il motivo non è sviluppato e, comunque, si verterebbe in tema di errata interpretazione di una legge diversa da quella penale, cui fa riferimento l'art. 47, ultimo comma,cod. pen. che, ai fini dell'esclusione della punibilità, deve essere sempre originata da errore scusabile(Sez. 2, n. 43309 del 08/10/2015 , Leonardi, Rv. 264978 – 01 ; conf.: N. 4662 del 1978). Nel caso in esame l’introduzione contestuale degli artt. 2467 e 2497-quinquiescod. civ. con l ’unica riforma del diritto societario n. 6 del 2003, con effetto dal 1 gennaio 2004, esclude la scusabilità dell’errore,anche alla luce dei citati orientamenti giurisprudenzialidi questa Corte in Sede civile. Il terzo motivo è dunque, complessivamente infondato. 5.5Deve quindi affermarsi che integra il delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società per azioni che rimborsi, in violazione della regola della postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ., un finanziamento operato dal socio, quale che sia la forma giuridica attribuitagli , in un periodo di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. 6. Quanto, infine, al quarto e quinto motivo , in o rdine alla estinzione per prescrizione, lo stesso è subordinato alla richiesta di riqualificazione della condotta in bancarotta preferenziale, che va esclusa per le ragioni fin qui espresse. In ordine alla dosimetria della pena la stessa è stata determinata nella misura minima di anni due di reclusione, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, come richiesto dallo stesso correlato motivo di appello. Il che esclude la possibilità di ulteriori riduzioni. In merito alla sospensione condizionale della pena la Corte di appello ha correttamente negato il beneficio, in quanto lo stesso era stato riconosciuto già per unaprecedente condanna, cosicché osta alla richiesta della difesa l ’ art. 164, quarto comma, cod. pen. in quanto il cumulo delle pene, in caso di seconda sospension
Sentenza Cassazione n. 07052/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris