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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15842/2023

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liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12467/2020proposto da: Agenzia delle Entrate , nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimata- e nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione, nella persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], n. 1983, depositata in data28 ottobre 2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 aprile2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. L a società contribuente aveva propo sto ricorso avverso il tacito diniego di rimborso degli interessi corrisposti a seguito del pagamento della cartella di pagamento 07020100005421854/001, emessa ai sensi dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633/ 19 72 , per indebita detrazione del credito d'imposta proveniente dall'anno 2005, essendo stata omessa la prescritta dichiarazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, in quanto la contribuente aveva dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari per ottenere il rimborso dell'eccedenza dell'Iva 2005.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita dall'Agenzia delle Entrate, ha rigettato l'appello, ritenendo condivisibili le motivazioni dei giudici di primo grado ed affermando che il diritto di non pagare gli interessi, gli aggi di riscossione e le sanzioni in riferimento alla cartella di pagamento emessa per avere utilizzato un credito d'imposta rinveniente da una annualità per la quale non era stata presentata la prescritta dichiarazione rimaneva intatto ladd ove la stessa agenzia aveva riconosciuto il credito d'imposta rimborsandolo integralmente ; l'Agenzia avrebbe dovuto rimborsare tutte le somme pagate indebitamente, dato che il credito d'imposta utilizzato dalla contribuente era risultato certo reale e legittimamente utilizzato alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia Europea a cui la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17757 del 2016 si era uniformata, così come in autonomia la stessa Agenzia delle entrate; ulteriori ed eventuali deduzioni dovevano ritenersiassorbite da quanto sopra esposto.4.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.

5. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezz o deduce la violazione dell'art. 112 c od. proc. civ. e dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non essendosi il giudice dell'appello pronunciato sull'eccezione di «giudicato esterno» riproposta dall'Agenzia delle Entrate nel proprio ricorso in appello.

2. Il secondo mezzo deduce la v iolazione/falsa applicazione dell'art.2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,avendo il Giudice dell'appello riconosciuto la spettanza del diritto al rimborso degli accessori contenuti in una precedente cartella di pagamento, nonostante il giudicato formatosi sulla legittimità della medesima cartella.

3. In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione. 3.1 S ul punto va richiamato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale durante la sospensione del processo, secondo l'art. 298, primo comma,cod. proc. civ., non possono essere compiuti atti del procedimento, con la conseguenza che è inefficace, in quanto funzionalmente inidonea a provocare la riattivazione del processo, nonché causa di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi, l'istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione, ovvero prima del passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito la controversia pregiudiziale, senza che rilevi, alfine del superamento di detta sanzione, il sopravvenuto venir meno della medesima causa (Cass., 24 gennaio 2020, n. 1580; Cass., 14 febbraio 2013, n. 3718; Cass. 4 marzo 2004, n.4427). 3.2Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, il divieto di compiere atti processuali nel periodo della sospensione sancito dall'art. 298 cod. proc. civ.riguarda gli atti che integrano sviluppo ed attuazione del giudizio sospeso mediante lo svolgimento di richieste al giudice del processo sospeso e l'adozione dei consequenziali provvedimenti da parte di questi: richieste e provvedimenti che non possono essere proposti e resi se non nella pretermissione degli esiti della causa della sospensione.

Rientrano tra gli atti del procedimento, di cui al citato art.298 cod. proc. civ., quelle attività che costituiscono svolgimento ulteriore del giudizio sospeso; inoltre, il divieto di compiere atti del procedimento e, quindi, di emettere sentenze durante il periodo di sospensione comporta la nullità della pronuncia impugnata(Cass., 12 ottobre 2000, n. 13595, in motivazione). 3.3 Nel caso in esame, il ricorso risulta essere stato notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data 8 maggio 2020, durante il periodo di sospensione dei termini giudiziari (dal 9 marzo all'11 maggio 2020) previsto dall’art. 83 del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, così come modificato dall'art. 36 del decreto legge n. 23/2020 , convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020. 3.4Ed invero, come questa Corte ha affermato l'art. 83, comma, 3, lettera a) del decreto legge n. 18 del 2020, recante «Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e concernente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare», convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 20209, e successive proroghe, ha previsto la sospensione dei termini previsti al comma 1, della stessa norma, per la proposizione delle impugnazioni e, in genere, di tutti i termini procedurali (cfr. Cass., 10 marzo 2022, n. 7760) dal 9 marzo all'11 maggio 2020 (cfr. Cass., 9 febbraio 2023, n. 39549). 4.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione va assunta sulle spese processuali, non avendo le parti intimate svolto difese.

Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez.

U., 25 novembre 2013, n. 26280 ;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12467/2020proposto da: Agenzia delle Entrate , nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimata- e nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione, nella persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], n. 1983, depositata in data28 ottobre 2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 aprile2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. L a società contribuente aveva propo sto ricorso avverso il tacito diniego di rimborso degli interessi corrisposti a seguito del pagamento della cartella di pagamento 07020100005421854/001, emessa ai sensi dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633/ 19 72 , per indebita detrazione del credito d'imposta proveniente dall'anno 2005, essendo stata omessa la prescritta dichiarazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, in quanto la contribuente aveva dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari per ottenere il rimborso dell'eccedenza dell'Iva 2005. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita dall'Agenzia delle Entrate, ha rigettato l'appello, ritenendo condivisibili le motivazioni dei giudici di primo grado ed affermando che il diritto di non pagare gli interessi, gli aggi di riscossione e le sanzioni in riferimento alla cartella di pagamento emessa per avere utilizzato un credito d'imposta rinveniente da una annualità per la quale non era stata presentata la prescritta dichiarazione rimaneva intatto ladd ove la stessa agenzia aveva riconosciuto il credito d'imposta rimborsandolo integralmente ; l'Agenzia avrebbe dovuto rimborsare tutte le somme pagate indebitamente, dato che il credito d'imposta utilizzato dalla contribuente era risultato certo reale e legittimamente utilizzato alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia Europea a cui la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17757 del 2016 si era uniformata, così come in autonomia la stessa Agenzia delle entrate; ulteriori ed eventuali deduzioni dovevano ritenersiassorbite da quanto sopra esposto.4.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi. 5. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezz o deduce la violazione dell'art. 112 c od. proc. civ. e dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non essendosi il giudice dell'appello pronunciato sull'eccezione di «giudicato esterno» riproposta dall'Agenzia delle Entrate nel proprio ricorso in appello. 2. Il secondo mezzo deduce la v iolazione/falsa applicazione dell'art.2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,avendo il Giudice dell'appello riconosciuto la spettanza del diritto al rimborso degli accessori contenuti in una precedente cartella di pagamento, nonostante il giudicato formatosi sulla legittimità della medesima cartella. 3. In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione. 3.1 S ul punto va richiamato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale durante la sospensione del processo, secondo l'art. 298, primo comma,cod. proc. civ., non possono essere compiuti atti del procedimento, con la conseguenza che è inefficace, in quanto funzionalmente inidonea a provocare la riattivazione del processo, nonché causa di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi, l'istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione, ovvero prima del passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito la controversia pregiudiziale, senza che rilevi, alfine del superamento di detta sanzione, il sopravvenuto venir meno della medesima causa (Cass., 24 gennaio 2020, n. 1580; Cass., 14 febbraio 2013, n. 3718; Cass. 4 marzo 2004, n.4427). 3.2Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, il divieto di compiere atti processuali nel periodo della sospensione sancito dall'art. 298 cod. proc. civ.riguarda gli atti che integrano sviluppo ed attuazione del giudizio sospeso mediante lo svolgimento di richieste al giudice del processo sospeso e l'adozione dei consequenziali provvedimenti da parte di questi: richieste e provvedimenti che non possono essere proposti e resi se non nella pretermissione degli esiti della causa della sospensione. Rientrano tra gli atti del procedimento, di cui al citato art.298 cod. proc. civ., quelle attività che costituiscono svolgimento ulteriore del giudizio sospeso; inoltre, il divieto di compiere atti del procedimento e, quindi, di emettere sentenze durante il periodo di sospensione comporta la nullità della pronuncia impugnata(Cass., 12 ottobre 2000, n. 13595, in motivazione). 3.3 Nel caso in esame, il ricorso risulta essere stato notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data 8 maggio 2020, durante il periodo di sospensione dei termini giudiziari (dal 9 marzo all'11 maggio 2020) previsto dall’art. 83 del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, così come modificato dall'art. 36 del decreto legge n. 23/2020 , convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020. 3.4Ed invero, come questa Corte ha affermato l'art. 83, comma, 3, lettera a) del decreto legge n. 18 del 2020, recante «Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e concernente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare», convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 20209, e successive proroghe, ha previsto la sospensione dei termini previsti al comma 1, della stessa norma, per la proposizione delle impugnazioni e, in genere, di tutti i termini procedurali (cfr. Cass., 10 marzo 2022, n. 7760) dal 9 marzo all'11 maggio 2020 (cfr. Cass., 9 febbraio 2023, n. 39549). 4.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione va assunta sulle spese processuali, non avendo le parti intimate svolto difese. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280 ;
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