CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32335/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29358-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 39, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 11210661002; - intimate - avverso la sentenza n. 134/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] DISTACCATA di PESCARA, depositata il 24/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente ([OSCURATO:PERSONA], società svedese facente parte dello stesso gruppo di Autoliv Italia) avverso un diniego di rimborso relativo ad una imposta su canoni e interessi versata da Autoliv Italia in qualità di sostituto d'imposta della [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2008 per royalties assoggettate a ritenute d'acconto; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello della parte contribuente, affermando che: una volta raggiunto l'accordo tra Autoliv Italia e l'amministrazione finanziaria, l'accertamento definito con adesione diventa intoccabile tanto da parte del contribuente che da parte dell'Ufficio; inoltre manca il requisito probatorio a fondamento della spettanza della restituzione non avendo Autoliv Italia presentato una documentazione adeguata e in particolare non avendo presentato nei tempi previsti dalla legge la domanda di esenzione corredata dalla certificazione attestante la presenza dei requisiti di legge, ed è onere del contribuente provare il diritto al rimborso. La parte contribuente propone ricorso affidato a tre motivi di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate non si costituiva; con ordinanza interlocutoria n. 13048 del 2022 questa Corte rinviava a nuovo ruolo per addivenirsi ad una trattazione congiunta del presente procedimento con quelli contraddistinti dai numeri di R.G. nn. 29320 del 2020, 29356 del 2020, 29360 del 2020, 29362 del 2020, 29363 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] Ictic. 2020 n. 29358 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione della Direttiva 2003/49/CE (art. 1, commi 1, 11, 15, 16) e dell'art. 38, penultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 nonché per falsa ed errata applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 218 del 1997 e dell'art. 26- quater, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1972 per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che l'intangibilità dell'accertamento definito con adesione effettuato dalla società Autoliv Italia, sostituto d'imposta della [OSCURATO:PERSONA], riverberasse i suoi effetti nei rapporti tra quest'ultima società e l'Amministrazione finanziaria; con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ. per avere la parte contribuente dimostrato di possedere i requisiti per usufruire dell'esenzione dall'imposta; con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti consistente nella circostanza di avere la parte contribuente pieno diritto a ricevere il rimborso delle ritenute subite e per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per avere la parte contribuente lamentato che la mancata effettuazione del rimborso si traduce in un arricchimento senza causa e in una doppia tassazione della società e per non aver nulla statuito il giudice sul punto. Ric. 2020 n. 29358 sez. MT - ud. 15-09-2022 -3- Il primo motivo di impugnazione, che si appunta contro la prima ratio decidendi della sentenza (intoccabilità dell'accertamento definito con adesione), è fondato. Ha infatti affermato questa Corte: l'accertamento con adesione, avendo natura di concordato tra l'amministrazione ed il contribuente, ed essendo pertanto caratterizzato dal carattere volontario dell'adesione, non può che avere efficacia nei confronti del solo soggetto che tale adesione ha prestato, dovendo escludersi che possa acquisire valore, anche indiretto, nei confronti di chi abbia impugnato l'atto impositivo fondato sul valore accertato con adesione in relazione ad un diverso soggetto. A ciò consegue che l'estensione degli effetti dell'accertamento con adesione relativo ad altri coobbligati può ammettersi solo "in bonam partem" ed in assenza di una espressa volontà contraria del contribuente (Cass. n. 18351 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] non si è conformata al predetto principio laddove - affermando che una volta raggiunto l'accordo l'accertamento definito con adesione diventa intoccabile tanto da parte del contribuente che da parte dell'Ufficio - non ha considerato che, come del resto affermato dalla stessa sentenza impugnata, l'accertamento definito con adesione diventa intoccabile tanto da parte del contribuente che da parte dell'Ufficio ma non può avere, come nel caso di specie, anche conseguenze nei confronti di soggetti terzi (ossia la [OSCURATO:PERSONA]), in quanto la società dello stesso gruppo Autoliv Italia era sostituto d'imposta della [OSCURATO:PERSONA] e il pagamento delle imposte da parte della prima per conto della società contribuente e l'eventuale conseguente irripetibilità delle stesse da parte di quest'ultima sottoporrebbe la [OSCURATO:PERSONA] al rischio di una doppia imposizione (in Svezia per il versamento Ric. 2020 n. 29358 sez. MT - ud. 15-09-2022 -4- dell'imposta sul reddito e in Italia attraverso il sostituto d'imposta). Il secondo motivo di impugnazione, che si appunta contro la seconda rado decidendi della sentenza (mancanza di prova circa la spettanza della restituzione), è parimenti fondato. [OSCURATO:PERSONA] - affermando che manca il requisito probatorio e fondamento della spettanza della restituzione mediante produzione di documentazione adeguata ed è onere del contribuente provare il diritto al rimborso - non ha minimamente tenuto conto della dettagliata documentazione prodotta dalla società contribuente (e riportata nel ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza) volta a dimostrare analiticamente di aver provato i requisiti richiesti per l'esenzione, cosicché la sentenza impugnata non ha tenuto conto che effettivamente la parte contribuente aveva offerto una prova adeguata per godere della suddetta esenzione, in particolare avendo provato che, ai fini fiscali, la società contribuente risiede in Svezia, stato membro dell'Unione europea ed è assoggettata, in patria, ad imposta per i canoni e gli interessi percepiti dalla società italiana, cosicché rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva 2003/49/CE, la quale si pone proprio l'obiettivo di impedire una doppia imposizione. In effetti, ai fini della legittimità dell'istanza di rimborso da parte del soggetto beneficiario effettivo dei canoni, non rileva il fatto che dall'Autoliv Italia la documentazione utile ai fini dell'esenzione della ritenuta sia stata presentata in ritardo, circostanza che incide unicamente sul fatto che la società italiana fosse tenuta a versare quale sostituto d'imposta la ritenuta, salvo, appunto, il diritto del beneficiario effettivo al rimborso una volta prodotta la documentazione necessaria. Ric. 2020 n. 29358 sez. MT - ud. 15-09-2022 -5- Inoltre, secondo questa Corte, ai fini dell'esenzione di cui all' art. 26 quater del d.P.R. n. 600 del 1973, opera il criterio, delineato nel modello di convenzione OCSE del 1977 e recepito nell'ordinamento fiscale internazionale, del "beneficiario effettivo" ("beneficiai owner"), volto ad impedire che i soggetti possano abusare dei trattati fiscali attraverso pratiche di "treaty shopping", che implicano lo sfruttamento delle differenze esistenti nei trattati tra le varie nazioni mediante la frapposizione di un soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ("conduit") nel flusso reddituale tra lo Stato della fonte e quello del beneficiario effettivo; pertanto può fruire del beneficio solo il soggetto che, sottoposto alla giurisdizione dell'altro Stato, abbia effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, con esclusione delle società "relais" (interposte), che, sebbene formalmente titolari di redditi, dispongono nella pratica soltanto di poteri molto limitati, risultando essere semplici fiduciarie o amministratori agenti per conto delle parti interessate (Cass. n. 14756 del 2020): nella specie la società contribuente è il beneficiario effettivo, sottoposto alla giurisdizione svedese, con effettiva titolarità e disponibilità giuridica ed economica del provento percepito e non è tenuta ad alcun trasferimento dello stesso a terzi. L'accoglimento del primo e del secondo motivo di impugnazione determina l'assorbimento del terzo. Pertanto, ritenuti fondati il primo ed il secondo motivo di impugnazione e assorbito il terzo, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Ric. 2020 n. 29358 sez. MT - ud. 15-09-2022 -6- La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di impugnazione assorbito il terzo, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo,