CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19283/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore specialeDaniele [OSCURATO:PERSONA], sedente in Bologna, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 460/23 resa dalla Corte d’appello di Napoli edepositata in data 3 febbraio 2023.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventimaggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito del furto del proprio veicolo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in giudizio la propria assicuratrice UnipolSai per sentirlacondannare al pagamento della differenza tra quanto dalla stessa versatoa titolo di indennizzo in base a perizia contrattuale, di cui chiedeva ladeclaratoria di nullità, in relazione alla polizza assicurativa contro il furto,e la maggior somma dal medesimo pretesa richiamandosi alla clausola 25del contratto medesimo.Numero registro generale 7669/2023Numero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 19283/2026Data pubblicazione 11/06/2026In particolare lo stesso fondandosi sulla suddetta clausola che prevedeva– in caso di perdita totale entro i primi dodici mesi dall’immatricolazionedel mezzo – la corresponsione del “valore a nuovo” dello stesso, dadeterminarsi in base al valore Infocar, pubblicato su “Quattroruote” delmese di immatricolazione, chiedeva la corresponsione del prezzo delveicolo “a nuovo” alla data dell’immatricolazione (2012), ben superioreappunto a quanto riconosciuto in sede di perizia contrattuale.Il Tribunale respingeva la domanda.[OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi gravame che la Corte partenopea respingeva,cosicché lo stesso propone ora ricorso in cassazione affidato a due motivi,mentre l’assicuratrice resiste a mezzo di controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1908, 1322 e 1372, cod. civ.A parere del ricorrente sarebbe erronea in punto di diritto l’affermazionedella Corte territoriale secondo cui, poiché al momentodell’immatricolazione il veicolo assicurato era ormai fuori commercio esostituito da una versione più recente del medesimo modello, non eraconsentito alle parti determinare il valore assicurato utilizzando parametririferiti alla più recente versione del mezzo assicurato, per evitare laviolazione del principio indennitario. Il ricorrente deduce che talestatuizione avrebbe di fatto disapplicato l’art. 25 delle condizioni generalidi polizza.1.1. Il motivo è infondato.Effettivamente la Corte territoriale ha ritenuto, in applicazione delprincipio indennitario e della conseguente necessità di evitare ingiustificatelocupletazioni, che non si possa calcolare un “valore a nuovo” senza farriferimento al modello specifico di veicolo del contraente, e non si debbanoquindi utilizzare parametri riferiti a modelli di auto successivi, con diverseNumero registro generale 7669/2023Numero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 19283/2026Data pubblicazione 11/06/2026qualità e prestazioni aggiornate, come nella specie in cuil’immatricolazione avvenne nel 2012, allorché l’auto, fabbricata nel 2004,era già uscita da tempo di produzione.Da tanto la Corte territoriale traeva la conseguenza dell’inapplicabilitàdella clausola 25, che come premesso in fatto faceva riferimento allavalorizzazione “Infocar” pubblicata su “Quattroruote” del mese diimmatricolazione (nel cui fascicolo, dunque, non poteva che esserepresente il nuovo e diverso modello di veicolo).1.2. Orbene, il motivo si basa essenzialmente sulla qualificazione delcontratto come “polizza stimata”, di cui all’art. 1908 cod. civ., disposizionederogatoria ex lege rispetto al principio indennitario, ma tale qualificazioneè del tutto erronea, laddove invece quella di specie costituisce una polizzacon clausola “valore a nuovo”.In proposito deve infatti ricordarsi che la polizza “valore a nuovo” ha loscopo di indennizzare il danneggiato del costo per l’acquisto di un veicolonuovo. Tale valore va determinato avendo riguardo al momento delsinistro.Siffatta clausola, non disciplinata direttamente dalla legge, ma nota nellaprassi negoziale, non può derogare al principio indennitario (cui possonofare eccezione solo ipotesi di legge, cfr. Cass. n. 5119/02).Quest’ultimo è giustificato da ragioni di ordine pubblico, consistentinell’evitare la trasformazione del contratto di assicurazione in fonte dilucro e di incentivo alla provocazione dolosa del sinistro da partedell’assicurato.Dunque, la clausola in parola è semplicemente volta all’oggettivadeterminazione del valore del bene assicurato.Viceversa, la “polizza stimata”, prevista dall’art. 1908 cod. civ., perespressa disposizione di legge consente alle parti di stabilire a priori, almomento della conclusione del contratto, il valore da attribuire alla cosaassicurata, con “stima” a carattere negoziale e vincolante per le parti,Numero registro generale 7669/2023Numero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 19283/2026Data pubblicazione 11/06/2026soggetta peraltro ad un vincolo di forma, ignoto invece alla polizza conclausola di “valore a nuovo”.Nella specie, espressamente il testo della clausola contrattuale rendeevidente la propria natura di vera e propria clausola “valore a nuovo”, dalmomento che – pur richiamando i valori Infocar indicati da “Quattroruote”- specifica che l’indennizzo va corrisposto “nei limiti del valore assicurato”,dal che discende in maniera inequivoca la netta differenza con l’ipotesi dicui all’art. 1908, secondo comma, cod. civ. (in cui, invece, ladeterminazione di valore prescinde – una volta accettata – da qualsiasiriferimento al valore del bene assicurato diversamente determinato).Alla luce di ciò, la Corte territoriale ha rettamente stabilito l’inapplicabilitàdella clausola in esame, in quanto riferita all’ipotesi di furto di veicoliimmatricolati entro l’anno e di recente fabbricazione (tanto che il codiceveicolo era riferito a veicoli in produzione al 2012) e non a veicolifabbricati nel 2004 e fuori produzione da un sessennio e accertati comedifferenti per varie caratteristiche da quelli attuali.Con ciò, la Corte distrettuale ha quindi confermato il valore stabilito dallaperizia per veicoli del tipo di quelli oggetto di furto, fabbricati nel 2004, evalorizzati appunto all’epoca del furto (2013) sulla scorta delle indicazionicontenute sulla rivista “Quattroruote”.Siffatta interpretazione del resto, in quanto frutto di un accertamento infatto, si sottrae al sindacato di legittimità, del resto non essendo statadenunciata alcuna violazione delle norme sull’ermeneutica contrattuale.2. Col secondo mezzo si deduce nullità della sentenza per invincibilecontraddittorietà della relativa motivazione, in quanto la Corte territorialeavrebbe avallato la determinazione del perito contrattuale in quanto fattacon osservanza del “valore a nuovo”, laddove invece lo stesso avrebbevalutato il veicolo alla data della sua produzione (2004) ma conriferimento al valore al momento dell’immatricolazione (2012)Numero registro generale 7669/2023Numero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 19283/2026Data pubblicazione 11/06/20263.1. Il motivo è infondato in quanto la motivazione della pronuncia non ècaratterizzata da alcuna invincibile contraddittorietà, unica ipotesi, insiemeall’assenza o alla mera apparenza della motivazione, che consente uncontrollo in sede di legittimità della motivazione.Invero, come si ricava da quanto osservato in base al motivo precedente,la Corte territoriale, a seguito della qualificazione del contratto comecontenente una polizza “a nuovo”, stabilita l’inapplicabilità della clausola25, ha coerentemente ritenuto che il valore del veicolo andasse riguardatocon riferimento all’epoca dell’immatricolazione, sulla base delle concretecaratteristiche di quel mezzo, diverso da quelli attuali e fuori produzione,ed ha ritenuto in particolare che il “valore a nuovo” andasse definito comecoincidente con quello che quel modello di veicolo, costruito nel lontano2004, oggetto di furto nel 2013, avrebbe avuto se fosse stato acquistatoal momento dell’immatricolazione (2012), cui si riferisce la valorizzazionedi “Quattroruote” utilizzata dal perito.1. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo alricorrente.Sussistono i presupposti processuali per l’obbligo, in capo al ricorrente, diversare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 5.513,00oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, i.v.a. ec.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capo alricorrente, di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, il venti maggio 2026Il PresidenteNumero registro generale 7669/2023Numero sezionale 1812/2026Numero di raccolta generale 19283/2026Data pubblicazione 11/06/2026([OSCURATO:PERSONA])