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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25612/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1113/08/1968 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Bari confermava l'applicazione al Paradiso della massima misura custodiale per il reato di danneggiamento aggravato dall'uso del metodo mafioso.

Si contestava al ricorrente di aver esploso diversi colpi di pistola nei confronti di alcune vetture presenti nei pressi del ditta "[OSCURATO:SOCIETA]".

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. vizio di motivazione: la esplosione di colpi di arma da fuoco in luogo pubblico, in orario serale, ad opera di soggetti armati e travisati, unitamente al presunto spessore criminale del ricorrente non sarebbero elementi sufficienti per ritenere sussistente l'aggravante del ricorso all'uso del metodo mafioso; invero: gli spari erano stati esplosi quando era già buio, l'autore era fuggito senza proferire minacce e non erano emerse piste estorsive; anche lo spessore criminale del ricorrente sarebbe dubbio.

A ciò si aggiungeva che le vittime non avrebbero percepito alcuna intimidazione derivante da un gruppo criminale organizzato ed avrebbero inquadrato il gesto come un atto "isolato" (come emergerebbe dal fatto che la persona offesa non aveva esitato a denunciare immediatamente l'accaduto).

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle intercettazioni ambientali effettuate ai sensi dell'art. 13 d D.I. n. 152 del 1991: si deduceva che i fatti per i quali si procede non erano in alcun modo riconducibili alla criminalità organizzata tenuto conto che, non erano emersi elementi indizianti del ricorso all'uso del metodo mafioso come allegato con il primo motivo.

2.3. Vizio di motivazione: mancherebbe una valutazione autonoma del compendio indiziario, dato che l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a riprodurre il contenuto del fascicolo del pubblico ministero, aderendovi in modo apodittico, senza confrontarsi con gli argomenti proposti con l'istanza di riesame; con riguardo al "metodo mafioso" si ribadiva che le indagini non avevano individuato collegamenti con associazioni mafiose e che la condotta contestata non aveva generato nella vittima la percezione che l'agente godesse di legami con la criminalità organizzata.

2.4. Vizio di motivazione: le intercettazioni ambientali sarebbero state disposte senza motivare in ordine alla "indispensabilità" del ricorso allo strumento della captazione tra presenti.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente contestava la legittimità della motivazione che riconosceva la sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso. 1.1.Sul punto il collegio riafferma che il metodo mafioso è una caratteristica dell'azione, dunque una circostanza oggettiva, il cui riconoscimento prescinde sia dall'accertamento dell'esistenza di una associazione di riferimento, che dalla partecipazione alla associazione dell'autore della minaccia.

Per la sussistenza dell'aggravante è solo necessario che l'azione illecita sia compiuta riferendosi - sia pure solo in modo contratto o implicito - al potere intimidatorio in astratto riferibile ad un gruppo organizzato dotato di elevata capacità criminale; nessun rilievo riveste invece l'effetto che l'azione minatoria ha sulla vittima.

Nel dettaglio, per la sussistenza dell"aggravante dell' uso del metodo mafioso: (a) "non" è necessaria la prova della sussistenza di una associazione mafiosa cui riferire in concreto le modalità di azione: ai fini della configurabilità dell'aggravante, non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 2, Sentenza n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. :277033; Sez. 2, Sentenza n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103); (b) non è necessario che l'autore del reato faccia parte di una associazione di tipo mafioso: la circostanza aggravante si applica a tutti coloro, partecipi o non di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delle due forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.) e, per í soggetti partecipi, opera anche con riferimento ai reati-fine dell'associazione (Sez. 1, Sentenza n. 2612 del 20/12/2004, dep. 2005, Tomasi, Rv. 230451 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 2204 del 31/03/1998, Parreca, Rv. 211178). (c) non rileva l'effettiva intimidazione della vittima, essendo la circostanza di natura "oggettiva", inerente alle modalità dell'azione; pertanto il metodo utilizzato per commettere un delitto non può essere desunto dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma deve ccincretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata (Sez. 6, Sentenza n. 21342 del 02/04/2007, Mauro, Rv. 236628 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 28017 del 26/05/2011, Mitidieri, Rv. 250541; Sez. 5, Sentenza n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190).

Dalla richiamata, e condivisa, giurisprudenza emerge che il metodo mafioso si configura come una caratteristica della condotta che si caratterizza per essere consumata attraverso l'evocazione - anche senza espliciti riferimenti - del potere criminale di gruppi organizzati dotati di elevata e nota capacità criminale.

Evocazione che deve avere caratteristiche "oggettive" idonee a collegare la condotta illecita ad un ipotetico gruppo organizzato, nulla rilevando il concreto effetto dell'azione illecita sulla vittima, che può essere più o meno resiliente alla intimidazioney.

Si tratta di una aggravante che, di regola, si rinviene nelle condotte funzionali a "costringere" la vittima ed a assoggettarla, ma che può essere rinvenuta anche in relazione a condotte criminose che si configurano "isolate" ed autosufficienti, ovvero non funzionali ad un obiettivo costrittivo immediato, ma alla creazione di un diffuso c:Iima di intimidazione.

1.2. Nel caso in esame la condotta di danneggiamento, consumata attraverso l'esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco esplosi da persone travisata con caschi contro le autovetture di un'impresa impegnata nella gestione di opere pubbliche, è stata legittimamente ritenuta aggravata dal ricorso all'uso del "metodo mafioso", tenuto conto delle modalità eclatanti dell'azione, evocative della sussistenza di un gruppo criminale dotato di elevata capacità criminale, nulla rilevando che - allo stat:o degli atti - non sia emerso il nesso tra tale danneggiamento ed eventuali azioni estorsive rivolte nei confronti dell'impresa danneggiata.

Si tratta di una valutazione non manifestamente illogica, effettuata "allo stato degli atti", sulla base della provvista indiziaria disponibile in fase investigativa, confortata dal fatto che era emerso che il Paradiso fosse vicino ad esponenti del clan barese facente capo a [OSCURATO:PERSONA], sodalizio la cui esistenza è stata confermata da sentenze passate in giudicato (pag. 53 della sentenza impugnata).

Sebbene la esistenza di un'associazione mafiosa e la partecipazione alla stessa - come si è chiarito in precedenza - non siano elementi necessari per riconoscere l'aggravante dell'uso del metodo mafioso, tuttavia, tali circostanze - ove emerse, come nel caso di specie - confortano e confermano la legittimità del giudizio in ordine alla sussistenza dell'aggravante.

2. Il secondo motivo di ricorso si ritiene assorbito dalle valutazioni effettuate in ordine alla legittimità della motivazione nella parte in cui riconosce la sussistenza del metodo mafioso.

Valutazioni che confermano la riconduzione del procedimento in esame nell'area di quelli inerenti la criminalità organizzata.Si riafferma infatti che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicisl:iche prevista dall'art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, per procedimenti relativi a delitti dì criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato (Sez.

U, Sentenza n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266906 - 01).

3. Il terzo ed il quarto motivo sono manifestamenti infondati.

3.1. Contrariamente a quanto dedotto il Tribunale non si limitava a recepire criticamente le valutazioni del pubblico ministero, ma effettuava un'autonoma ed accurata valutazione del compendio indiziario posto base dell'applicazione della misura cautelare contestata.

In particolare, con riguardo alla valutazione degli indizi ritenuti indicativi della sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, la motivazione risulta esaustiva ed efficace ed è caratterizzata dal puntuale confronto con le doglianze difensive.

Segnatamente: veniva specificamente affrontato il tema della idoneità della condotta ad evocare il potere di un gruppo criminale diffuso e dotato di elevata capacità criminale.

E veniva rilevato che le modalità dell'azione riconducibili per via esperienziale a quelle tipiche dei gruppi criminali organizzati erano state utilizzate da una persona, il Paradiso, che era "vicina" ai clan locali (pagg. 52 53 dell'ordinanza impugnata).

3.2. Il ricorso si presenta invece generico nella parte in cui contesta la univocità e convergenza del quadro indiziario, in quanto si liimita ad affermare che le indagini non avevano condotto all'individuazione degli autori del gesto criminoso né evidenziato collegamenti con associazioni mafiose, senza confrontarsi con la puntuale motivazione offerta dal Tribunale.

4. Infine è manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso che contesta la sussistenza dei presupposti legittimanti l'attivazione delle intercettazioni mediante "trojan horse".

Sul punto il collegio riafferma che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni mediante installazione di un captatore informatico (trojan), la riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 704 si applica ai procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, con la conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data sono soggetti alla disciplina precedentemente in vigore, nel rispetto dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26889 del 2016 (Sez. 5 -, Sentenza n. 33138 del 28/09/2020,Buscicchio, Rv. 279841 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 31849 del 28/09/2020, Leto, Rv. 279769).

Il Tribunale, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, ha chiarito che la legge applicabile in relazione al tempo in cui sono state autorizzate le intercettazioni contestate è quella che disciplinava le intercettazioni ambientali in materia di criminalità organizzata; disciplina che prevede la possibilità di attivare intercettazioni ambientali anche in luoghi di provata di dimora in presenza di indizi "sufficienti" ogni volta che l'intercettazione si configuri come "necessaria" (Sez.

U, Sentenza n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266906 - 01).

Ed, in coerenza con il dettato normativo, ha rilevato come l'intercettazione contestata sia autorizzabile se "necessaria" e non - come dedotto dal ricorrente - se "indispensabile".

2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1113/08/1968 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Bari confermava l'applicazione al Paradiso della massima misura custodiale per il reato di danneggiamento aggravato dall'uso del metodo mafioso. Si contestava al ricorrente di aver esploso diversi colpi di pistola nei confronti di alcune vetture presenti nei pressi del ditta "[OSCURATO:SOCIETA]". 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione: la esplosione di colpi di arma da fuoco in luogo pubblico, in orario serale, ad opera di soggetti armati e travisati, unitamente al presunto spessore criminale del ricorrente non sarebbero elementi sufficienti per ritenere sussistente l'aggravante del ricorso all'uso del metodo mafioso; invero: gli spari erano stati esplosi quando era già buio, l'autore era fuggito senza proferire minacce e non erano emerse piste estorsive; anche lo spessore criminale del ricorrente sarebbe dubbio. A ciò si aggiungeva che le vittime non avrebbero percepito alcuna intimidazione derivante da un gruppo criminale organizzato ed avrebbero inquadrato il gesto come un atto "isolato" (come emergerebbe dal fatto che la persona offesa non aveva esitato a denunciare immediatamente l'accaduto). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle intercettazioni ambientali effettuate ai sensi dell'art. 13 d D.I. n. 152 del 1991: si deduceva che i fatti per i quali si procede non erano in alcun modo riconducibili alla criminalità organizzata tenuto conto che, non erano emersi elementi indizianti del ricorso all'uso del metodo mafioso come allegato con il primo motivo. 2.3. Vizio di motivazione: mancherebbe una valutazione autonoma del compendio indiziario, dato che l'ordinanza impugnata si sarebbe limitata a riprodurre il contenuto del fascicolo del pubblico ministero, aderendovi in modo apodittico, senza confrontarsi con gli argomenti proposti con l'istanza di riesame; con riguardo al "metodo mafioso" si ribadiva che le indagini non avevano individuato collegamenti con associazioni mafiose e che la condotta contestata non aveva generato nella vittima la percezione che l'agente godesse di legami con la criminalità organizzata. 2.4. Vizio di motivazione: le intercettazioni ambientali sarebbero state disposte senza motivare in ordine alla "indispensabilità" del ricorso allo strumento della captazione tra presenti.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente contestava la legittimità della motivazione che riconosceva la sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso. 1.1.Sul punto il collegio riafferma che il metodo mafioso è una caratteristica dell'azione, dunque una circostanza oggettiva, il cui riconoscimento prescinde sia dall'accertamento dell'esistenza di una associazione di riferimento, che dalla partecipazione alla associazione dell'autore della minaccia. Per la sussistenza dell'aggravante è solo necessario che l'azione illecita sia compiuta riferendosi - sia pure solo in modo contratto o implicito - al potere intimidatorio in astratto riferibile ad un gruppo organizzato dotato di elevata capacità criminale; nessun rilievo riveste invece l'effetto che l'azione minatoria ha sulla vittima. Nel dettaglio, per la sussistenza dell"aggravante dell' uso del metodo mafioso: (a) "non" è necessaria la prova della sussistenza di una associazione mafiosa cui riferire in concreto le modalità di azione: ai fini della configurabilità dell'aggravante, non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 2, Sentenza n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. :277033; Sez. 2, Sentenza n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103); (b) non è necessario che l'autore del reato faccia parte di una associazione di tipo mafioso: la circostanza aggravante si applica a tutti coloro, partecipi o non di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delle due forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.) e, per í soggetti partecipi, opera anche con riferimento ai reati-fine dell'associazione (Sez. 1, Sentenza n. 2612 del 20/12/2004, dep. 2005, Tomasi, Rv. 230451 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 2204 del 31/03/1998, Parreca, Rv. 211178). (c) non rileva l'effettiva intimidazione della vittima, essendo la circostanza di natura "oggettiva", inerente alle modalità dell'azione; pertanto il metodo utilizzato per commettere un delitto non può essere desunto dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma deve ccincretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata (Sez. 6, Sentenza n. 21342 del 02/04/2007, Mauro, Rv. 236628 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 28017 del 26/05/2011, Mitidieri, Rv. 250541; Sez. 5, Sentenza n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190). Dalla richiamata, e condivisa, giurisprudenza emerge che il metodo mafioso si configura come una caratteristica della condotta che si caratterizza per essere consumata attraverso l'evocazione - anche senza espliciti riferimenti - del potere criminale di gruppi organizzati dotati di elevata e nota capacità criminale. Evocazione che deve avere caratteristiche "oggettive" idonee a collegare la condotta illecita ad un ipotetico gruppo organizzato, nulla rilevando il concreto effetto dell'azione illecita sulla vittima, che può essere più o meno resiliente alla intimidazioney. Si tratta di una aggravante che, di regola, si rinviene nelle condotte funzionali a "costringere" la vittima ed a assoggettarla, ma che può essere rinvenuta anche in relazione a condotte criminose che si configurano "isolate" ed autosufficienti, ovvero non funzionali ad un obiettivo costrittivo immediato, ma alla creazione di un diffuso c:Iima di intimidazione. 1.2. Nel caso in esame la condotta di danneggiamento, consumata attraverso l'esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco esplosi da persone travisata con caschi contro le autovetture di un'impresa impegnata nella gestione di opere pubbliche, è stata legittimamente ritenuta aggravata dal ricorso all'uso del "metodo mafioso", tenuto conto delle modalità eclatanti dell'azione, evocative della sussistenza di un gruppo criminale dotato di elevata capacità criminale, nulla rilevando che - allo stat:o degli atti - non sia emerso il nesso tra tale danneggiamento ed eventuali azioni estorsive rivolte nei confronti dell'impresa danneggiata. Si tratta di una valutazione non manifestamente illogica, effettuata "allo stato degli atti", sulla base della provvista indiziaria disponibile in fase investigativa, confortata dal fatto che era emerso che il Paradiso fosse vicino ad esponenti del clan barese facente capo a [OSCURATO:PERSONA], sodalizio la cui esistenza è stata confermata da sentenze passate in giudicato (pag. 53 della sentenza impugnata). Sebbene la esistenza di un'associazione mafiosa e la partecipazione alla stessa - come si è chiarito in precedenza - non siano elementi necessari per riconoscere l'aggravante dell'uso del metodo mafioso, tuttavia, tali circostanze - ove emerse, come nel caso di specie - confortano e confermano la legittimità del giudizio in ordine alla sussistenza dell'aggravante. 2. Il secondo motivo di ricorso si ritiene assorbito dalle valutazioni effettuate in ordine alla legittimità della motivazione nella parte in cui riconosce la sussistenza del metodo mafioso. Valutazioni che confermano la riconduzione del procedimento in esame nell'area di quelli inerenti la criminalità organizzata.Si riafferma infatti che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicisl:iche prevista dall'art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, per procedimenti relativi a delitti dì criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato (Sez. U, Sentenza n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266906 - 01). 3. Il terzo ed il quarto motivo sono manifestamenti infondati. 3.1. Contrariamente a quanto dedotto il Tribunale non si limitava a recepire criticamente le valutazioni del pubblico ministero, ma effettuava un'autonoma ed accurata valutazione del compendio indiziario posto base dell'applicazione della misura cautelare contestata. In particolare, con riguardo alla valutazione degli indizi ritenuti indicativi della sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, la motivazione risulta esaustiva ed efficace ed è caratterizzata dal puntuale confronto con le doglianze difensive. Segnatamente: veniva specificamente affrontato il tema della idoneità della condotta ad evocare il potere di un gruppo criminale diffuso e dotato di elevata capacità criminale. E veniva rilevato che le modalità dell'azione riconducibili per via esperienziale a quelle tipiche dei gruppi criminali organizzati erano state utilizzate da una persona, il Paradiso, che era "vicina" ai clan locali (pagg. 52 53 dell'ordinanza impugnata). 3.2. Il ricorso si presenta invece generico nella parte in cui contesta la univocità e convergenza del quadro indiziario, in quanto si liimita ad affermare che le indagini non avevano condotto all'individuazione degli autori del gesto criminoso né evidenziato collegamenti con associazioni mafiose, senza confrontarsi con la puntuale motivazione offerta dal Tribunale. 4. Infine è manifestamente infondato anche l'ultimo motivo di ricorso che contesta la sussistenza dei presupposti legittimanti l'attivazione delle intercettazioni mediante "trojan horse". Sul punto il collegio riafferma che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni mediante installazione di un captatore informatico (trojan), la riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 704 si applica ai procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, con la conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data sono soggetti alla disciplina precedentemente in vigore, nel rispetto dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26889 del 2016 (Sez. 5 -, Sentenza n. 33138 del 28/09/2020,Buscicchio, Rv. 279841 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 31849 del 28/09/2020, Leto, Rv. 279769). Il Tribunale, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, ha chiarito che la legge applicabile in relazione al tempo in cui sono state autorizzate le intercettazioni contestate è quella che disciplinava le intercettazioni ambientali in materia di criminalità organizzata; disciplina che prevede la possibilità di attivare intercettazioni ambientali anche in luoghi di provata di dimora in presenza di indizi "sufficienti" ogni volta che l'intercettazione si configuri come "necessaria" (Sez. U, Sentenza n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266906 - 01). Ed, in coerenza con il dettato normativo, ha rilevato come l'intercettazione contestata sia autorizzabile se "necessaria" e non - come dedotto dal ricorrente - se "indispensabile". 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per
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