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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 30115/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Perugia che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di furto pluriaggravato di due imbarcazioni, con relativi carrelli di trasporto.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (inesistenza, insufficienza ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.) non consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (p. 4 sent. imp.), con motivazione immune dai denunciati vizi e con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P iden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Perugia che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di furto pluriaggravato di due imbarcazioni, con relativi carrelli di trasporto. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (inesistenza, insufficienza ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.) non consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (p. 4 sent. imp.), con motivazione immune dai denunciati vizi e con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P iden
Sentenza Cassazione n. 30115/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris