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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39708/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 08/10/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pisa in data 30/05/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato, è generico e mira ad ottenere una diversa ricostruzione in punto di fatto prospettando censure di merito non valutabili in questa sede.

Va peraltro osservato che a pagina 6 della sentenza impugnata la Corte rende adeguata e congrua motivazione in ordine alla disponibilità da parte dell'imputato della merce contraffatta e - sulla scorta di pacifica giurisprudenza di legittimità - correttamente deduce la conoscenza della provenienza illecita della merce da parte dell'imputato sia dall'assenza di qualsivoglia giustificazione in ordine alla suddetta provenienza, sia dal tentativo dello stesso di sviare le indagini per sottrarre a sequestro l'ulteriore merce rinvenuta nella sua abitazione; osservato poi che il secondo motivo, che contesta il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato poiché la corte ha espresso adeguata e non illogica motivazione, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata valorizzando i plurimi precedenti specifici dell'imputato e per la quantità e quantità della merce rinvenuta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 08/10/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pisa in data 30/05/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato, è generico e mira ad ottenere una diversa ricostruzione in punto di fatto prospettando censure di merito non valutabili in questa sede. Va peraltro osservato che a pagina 6 della sentenza impugnata la Corte rende adeguata e congrua motivazione in ordine alla disponibilità da parte dell'imputato della merce contraffatta e - sulla scorta di pacifica giurisprudenza di legittimità - correttamente deduce la conoscenza della provenienza illecita della merce da parte dell'imputato sia dall'assenza di qualsivoglia giustificazione in ordine alla suddetta provenienza, sia dal tentativo dello stesso di sviare le indagini per sottrarre a sequestro l'ulteriore merce rinvenuta nella sua abitazione; osservato poi che il secondo motivo, che contesta il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato poiché la corte ha espresso adeguata e non illogica motivazione, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata valorizzando i plurimi precedenti specifici dell'imputato e per la quantità e quantità della merce rinvenuta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il C
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