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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24705/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FOGGIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Magistrato di sorveglianza in sede aveva respinto la richiesta di permesso premio avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato in espiazione della pena dell'ergastolo per omicidio, reati associativi e/o aggravati dal metodo mafioso.

Il diniego del permesso da parte del Magistrato di sorveglianza - confor- memente al parere contrario del Direttore della [OSCURATO:PERSONA] di Sulmona - si era basato sulla relazione di sintesi d& 4/11/2020, che aveva previsto esclusivamente la prosecuzione del trattamento inframurario.

Nell'impugnata ordinanza, confermativa della decisione di rigetto, si è valorizzata l'estrema gravità dei reati commessi e l'assenza di elementi sinto- matici di effettiva rescissione dei legami associativi (ritenendosi insufficiente e generica la lettera di dissociazione allegata dall'Amato), affermandosi dunque la necessità di un approfondimento della revisione critica dei trascorsi antigiuridici, anche alla luce del ruolo non secondario assunto dal reclamante nell'associazione mafiosa per cui era stato condannato, ove aveva svolto la funzione di custode dell'arsenale di armi; infine si è dato rilievo alla circostanza, attestata dalla Questura di Foggia - [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che l'Amato non abbia mai lavorato.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 4 bis, 30 ter e 58 ter Ord. pen., anche con riferimento alle prescrizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, e vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine ai presupposti per la concessione del permesso-premio.

2.1. Il ricorrente censura la disapplicazione dei parametri di valutazione derivanti dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, cori la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis, comma 1, ord. pen. nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen. e per quelli aggravati dalle circostanze di cui all'art. 7 della legge n.203 del 1991, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con l'autorità giudiziaria ex art.58 ter ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

2.2. Ulteriore rilievo censorio è stato avanzato per avere il Tribunale di sorveglianza richiesto un particolare presupposto di accoglimento della domanda di permesso inoltrata dal soggetto non collaborante, rappresentato dalla "completezza" e/o dalla "specificità" delle allegazioni dell'istante sui due temi oggetto di prova, ossia l'assenza di collegamenti tra il detenuto e il contesto associativo di provenienza ed il pericolo di ripristino di detti collegamenti.

Invece, la sentenza della Corte costituzionale, e l'esegesi di legittimità di questa Corte, si limitano a richiedere un presupposto di "specificità della allegazione", da intendersi nel senso che gli elementi di fatto prospettati nella domanda devono avere una efficacia indicativa, anche in chiave logica, di quanto occorre a rapportarsi al tema di prova: in sintesi, l'istante ha l'onere di indicare la prospettazione di massima delle circostanze suffraganti la sua richiesta.

Onere che il ricorrente rivendica di avere adempiuto nel caso di specie, elencando nel ricorso gli elementi favorevoli che depongono per la meritevolezza dell'invocato beneficio, che già erano stati prospettati ai giudici della sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto, non ravvisandosi alcun profilo di illegittimità nell'ordinanza impugnata.

In particolare, non si apprezza la denunciata non corretta interpretazione del contenuto innovativo della sentenza della Corte cost. n. 253 del 2019.

1.1. È noto che con la citata pronuncia del Giudice delle Leggi, è stato dichiarato incostituzionale - per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - l'art. 4- bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416- bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter dell'ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

La disposizione censurata - presumendo che il condannato che non collabora con la giustizia mantenga vivi i legami con l'organizzazione criminale di appartenenza, senza possibilità di prova contraria - prevedeva una presunzione di carattere assoluto, anziché relativo, lesiva dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena, e per tali ragioni è stata riconosciuta incostitu- zionale.

Infatti, l'assolutezza della presunzione - basata su una generalizzazione che può invece essere contraddetta, a determinate e rigorose condizioni, da allegazioni contrarie - impedisce alla magistratura di sorveglianza di valutare in concreto e secondo criteri individualizzanti il percorso carcerario del condannato, 3 (Y-1 ai fini dell'ammissione al permesso premio, che ha una peculiare funzione pedagogico-propulsiva.

La presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, non più assoluta, può dunque essere superata, ma solo in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, che lo stesso condannato ha l'onere di allegare a sostegno della mancanza di attualità e del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, oltre che sulla base delle dettagliate informazioni ricevute dalle autorità competenti.

1.2. Il ricorrente ha enfatizzato sul punto la dichiarazione di dissociazione e i progressi trattamentali conseguiti dall'Amato, assumendo che, a fronte della accertata impossibilità della collaborazione (riconosciuta con ordinanza del 28/5/2019), i giudici di sorveglianza hanno finito per eludere la novità determinata dalla pronuncia della Corte cost. n. 253 del 2019.

Trattasi di affermazioni che non si confrontano con la motivazione dell'impugnata ordinanza, che ha compiutamente considerato i profili indicati, ma ha valutato insufficiente la declamata dissociazione, per il suo carattere generico e non riscontrato da elementi fattuali, e non ancora maturata una consapevole ed effettiva rescissione dei legami associativi, concordando in tale apprezza- mento con le informazioni - sia pure considerate a loro volta generiche - rese dagli organismi competenti (DDA di Bari, Questura di Foggia - [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], del Comm.

PS di Cerignola del 3.11.2020), e suffragate soprattutto dalle sentenze definitive a carico dell'Amato, da cui emerge il ruolo di spicco che il condannato rivestiva nell'associazione mafiosa.

Pertanto, non si ravvisa alcuna incompiutezza istruttoria da parte del Tribunale di sorveglianza, né la surrettizia introduzione di requisiti non previsti ed ulteriori per l'ammissione al beneficio de.I permesso-prernio, ma semplice applicazione del criterio - indicato nella stessa sentenza n. 253 del 2019 - di specifica allegazione da parte dell'interessato di congrui elementi che manifestino la presa di distanza dai vincoli associativi ed escludano l'eventualità di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata, allegazione che nella specie è stata ritenuta insufficiente.

Ciò è in linea con l'esegesi di legittimità di questa Corte, che ha affermato che, al fine di verificare la concedibilità di un permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., il giudice è tenuto a compiere un esame in concreto degli elementi individualizzanti che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096).ietti

2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FOGGIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Magistrato di sorveglianza in sede aveva respinto la richiesta di permesso premio avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato in espiazione della pena dell'ergastolo per omicidio, reati associativi e/o aggravati dal metodo mafioso. Il diniego del permesso da parte del Magistrato di sorveglianza - confor- memente al parere contrario del Direttore della [OSCURATO:PERSONA] di Sulmona - si era basato sulla relazione di sintesi d& 4/11/2020, che aveva previsto esclusivamente la prosecuzione del trattamento inframurario. Nell'impugnata ordinanza, confermativa della decisione di rigetto, si è valorizzata l'estrema gravità dei reati commessi e l'assenza di elementi sinto- matici di effettiva rescissione dei legami associativi (ritenendosi insufficiente e generica la lettera di dissociazione allegata dall'Amato), affermandosi dunque la necessità di un approfondimento della revisione critica dei trascorsi antigiuridici, anche alla luce del ruolo non secondario assunto dal reclamante nell'associazione mafiosa per cui era stato condannato, ove aveva svolto la funzione di custode dell'arsenale di armi; infine si è dato rilievo alla circostanza, attestata dalla Questura di Foggia - [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che l'Amato non abbia mai lavorato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 4 bis, 30 ter e 58 ter Ord. pen., anche con riferimento alle prescrizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, e vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine ai presupposti per la concessione del permesso-premio. 2.1. Il ricorrente censura la disapplicazione dei parametri di valutazione derivanti dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, cori la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis, comma 1, ord. pen. nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen. e per quelli aggravati dalle circostanze di cui all'art. 7 della legge n.203 del 1991, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con l'autorità giudiziaria ex art.58 ter ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. 2.2. Ulteriore rilievo censorio è stato avanzato per avere il Tribunale di sorveglianza richiesto un particolare presupposto di accoglimento della domanda di permesso inoltrata dal soggetto non collaborante, rappresentato dalla "completezza" e/o dalla "specificità" delle allegazioni dell'istante sui due temi oggetto di prova, ossia l'assenza di collegamenti tra il detenuto e il contesto associativo di provenienza ed il pericolo di ripristino di detti collegamenti. Invece, la sentenza della Corte costituzionale, e l'esegesi di legittimità di questa Corte, si limitano a richiedere un presupposto di "specificità della allegazione", da intendersi nel senso che gli elementi di fatto prospettati nella domanda devono avere una efficacia indicativa, anche in chiave logica, di quanto occorre a rapportarsi al tema di prova: in sintesi, l'istante ha l'onere di indicare la prospettazione di massima delle circostanze suffraganti la sua richiesta. Onere che il ricorrente rivendica di avere adempiuto nel caso di specie, elencando nel ricorso gli elementi favorevoli che depongono per la meritevolezza dell'invocato beneficio, che già erano stati prospettati ai giudici della sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto, non ravvisandosi alcun profilo di illegittimità nell'ordinanza impugnata. In particolare, non si apprezza la denunciata non corretta interpretazione del contenuto innovativo della sentenza della Corte cost. n. 253 del 2019. 1.1. È noto che con la citata pronuncia del Giudice delle Leggi, è stato dichiarato incostituzionale - per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - l'art. 4- bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416- bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter dell'ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. La disposizione censurata - presumendo che il condannato che non collabora con la giustizia mantenga vivi i legami con l'organizzazione criminale di appartenenza, senza possibilità di prova contraria - prevedeva una presunzione di carattere assoluto, anziché relativo, lesiva dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena, e per tali ragioni è stata riconosciuta incostitu- zionale. Infatti, l'assolutezza della presunzione - basata su una generalizzazione che può invece essere contraddetta, a determinate e rigorose condizioni, da allegazioni contrarie - impedisce alla magistratura di sorveglianza di valutare in concreto e secondo criteri individualizzanti il percorso carcerario del condannato, 3 (Y-1 ai fini dell'ammissione al permesso premio, che ha una peculiare funzione pedagogico-propulsiva. La presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, non più assoluta, può dunque essere superata, ma solo in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, che lo stesso condannato ha l'onere di allegare a sostegno della mancanza di attualità e del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, oltre che sulla base delle dettagliate informazioni ricevute dalle autorità competenti. 1.2. Il ricorrente ha enfatizzato sul punto la dichiarazione di dissociazione e i progressi trattamentali conseguiti dall'Amato, assumendo che, a fronte della accertata impossibilità della collaborazione (riconosciuta con ordinanza del 28/5/2019), i giudici di sorveglianza hanno finito per eludere la novità determinata dalla pronuncia della Corte cost. n. 253 del 2019. Trattasi di affermazioni che non si confrontano con la motivazione dell'impugnata ordinanza, che ha compiutamente considerato i profili indicati, ma ha valutato insufficiente la declamata dissociazione, per il suo carattere generico e non riscontrato da elementi fattuali, e non ancora maturata una consapevole ed effettiva rescissione dei legami associativi, concordando in tale apprezza- mento con le informazioni - sia pure considerate a loro volta generiche - rese dagli organismi competenti (DDA di Bari, Questura di Foggia - [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], del Comm. PS di Cerignola del 3.11.2020), e suffragate soprattutto dalle sentenze definitive a carico dell'Amato, da cui emerge il ruolo di spicco che il condannato rivestiva nell'associazione mafiosa. Pertanto, non si ravvisa alcuna incompiutezza istruttoria da parte del Tribunale di sorveglianza, né la surrettizia introduzione di requisiti non previsti ed ulteriori per l'ammissione al beneficio de.I permesso-prernio, ma semplice applicazione del criterio - indicato nella stessa sentenza n. 253 del 2019 - di specifica allegazione da parte dell'interessato di congrui elementi che manifestino la presa di distanza dai vincoli associativi ed escludano l'eventualità di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata, allegazione che nella specie è stata ritenuta insufficiente. Ciò è in linea con l'esegesi di legittimità di questa Corte, che ha affermato che, al fine di verificare la concedibilità di un permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., il giudice è tenuto a compiere un esame in concreto degli elementi individualizzanti che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096).ietti 2. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
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