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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21329/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; p. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per furto aggravato considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il difetto di motivazione in ordine alla rideterminazione in mitius della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha esposto in maniera congrua e logica le ragioni a sostegno del rigetto in parte qua dell'appello alla gravità del danno prodotto dal reato (alla luce della quantità di beni sottratti e della violenza sulle cose impiegata) e alla capacità a delinquere dell'imputato (tratta dai suoi numerosissimi precedenti, compresi quelli specifici), così indicando gli elementi (rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen.) che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), il che esime dal dilungarsi in ordine alla genericità del ricorso, segnatamente nella parte in cui ha contestato in maniera assertiva il valore dei beni oggetto materiale del reato,: ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; p. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per furto aggravato considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il difetto di motivazione in ordine alla rideterminazione in mitius della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha esposto in maniera congrua e logica le ragioni a sostegno del rigetto in parte qua dell'appello alla gravità del danno prodotto dal reato (alla luce della quantità di beni sottratti e della violenza sulle cose impiegata) e alla capacità a delinquere dell'imputato (tratta dai suoi numerosissimi precedenti, compresi quelli specifici), così indicando gli elementi (rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen.) che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), il che esime dal dilungarsi in ordine alla genericità del ricorso, segnatamente nella parte in cui ha contestato in maniera assertiva il valore dei beni oggetto materiale del reato,: ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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