Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01834/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo, oltre a non essere sorretto da un concreto interesse del ricorrente, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha determinato la pena pecuniaria considerando esclusivamente quella prevista per il reato più grave, senza apportare alcun ulteriore aumento a titolo della continuazione, e su questa ha operato la riduzione di un terzo per il rito; il) il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto omette di considerare la sospensione della prescrizione disposta dalla legge n. 103 del 2027, applicabile nel caso di specie in ragione della data di commissione del reato (cfr. Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175); iii) il terzo e quarto motivo sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata (si veda il punto

4.2. con riferimento alla qualificazione del fatto, e il punto

4.3. per il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso I'l dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo, oltre a non essere sorretto da un concreto interesse del ricorrente, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha determinato la pena pecuniaria considerando esclusivamente quella prevista per il reato più grave, senza apportare alcun ulteriore aumento a titolo della continuazione, e su questa ha operato la riduzione di un terzo per il rito; il) il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto omette di considerare la sospensione della prescrizione disposta dalla legge n. 103 del 2027, applicabile nel caso di specie in ragione della data di commissione del reato (cfr. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175); iii) il terzo e quarto motivo sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata (si veda il punto 4.2. con riferimento alla qualificazione del fatto, e il punto 4.3. per il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'l dicembr
Sentenza Cassazione n. 01834/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris