CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31489/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cini per l’inammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di L’Aquila, quale giudice dell’esecuzione, conordinanza in data 25 febbraio 2026, ha rigettato l’istanza proposta da[OSCURATO:PERSONA] di sospendere l’esecuzione della pena inflitta con la sentenzan. 763 della Corte di Appello di L’Aquila in relazione al reato di cui all’art. 612-biscod. pen. commesso fino al 24 gennaio 2022.2. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza evidenziando che a seguitodella modifica apportata con il d.l. 78 del 2013, convertito con la l. 94 del 2013,l’art. 656, comma 9, cod. proc. pen. prevede che la sospensione di cui al comma5 non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto ci cui all’art.612-bis, comma 3, cod. pen.3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessata che, a mezzodel difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 25 cost. e 2cod. pen. evidenziando che il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. è statoinserito tra quelli per i quali non opera la sospensione dell’ordine di esecuzioneprevista dall’art. 656, comma 5, soltanto con la modifica apportata all’art. 4-bisord. pen. approvata con la l. 181 del 2025. Ragione questa per cui taleprevisione, che è entrata in vigore in data successiva alla commissione del reato,non sarebbe applicabile al caso di specie.4. In data 8 maggio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con laquale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agliartt. 25 cost. e 2 cod. pen. in quanto il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. èstato inserito tra quelli per i quali non opera la sospensione dell’ordine diesecuzione prevista dall’art. 656, comma 5, soltanto con la modifica apportataall’art. 4-bis ord. pen. approvata con la l. 181 del 2025.La doglianza è manifestamente infondata.Il limite alla sospensione dell’esecuzione per il reato di cui all’art. 612-bis,comma terzo, cod. pen., infatti, operava anche nel periodo in cui è statocommesso il reato.Nell’anno 2022 il divieto di disporre la sospensione dell’ordine di esecuzioneper il reato di cui all’art. 612-bis, comma terzo, cod. pen. era espressamenteprevista dall’art. 656, comma 9, lett a) cod. proc. pen. che, nel testo all’epoca invigore recitava: «… 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puòessere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonché di cuiagli articoli 423-bis, 572 secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis delcodice penale fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliaridisposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni…»Nulla, pertanto, è cambiato ora con la recente modifica che hasemplicemente spostato il divieto di sospendere l’esecuzione nell’art. 4-bis ord.pen.Nello specifico, infatti, lal. 181 del 2025 con l’art. 5 ha inserito l’art. 612-bis,comma terzo, cod. pen. nella previsione di cui all’art. 4-bis, comma 1-quater,ord. pen. e con l’art. 3, comma 1, lett v – che recita: all'articolo 656, comma 9,lettera a), le parole: «, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma,» sonosostituite dalla seguente: «e» - ha semplicemente “eliminato” il riferimentodiretto agli artt. 572 e 612-bis cod. pen. dall’art. 656, comma 9, cod. proc. pen.Sul punto, pertanto, il riferimento del ricorrente all’art. 5 della l. 181 del1975 è inconferente in quanto in ordine al divieto di disporre la sospensionedell’ordine di esecuzione non c’è stata alcuna successione di legge né, infine, sipuò ritenere che la diversa collocazione della indicazione della norma possadeterminare effetti favorevoli alla condannata.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.