CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01802/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 804-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 411/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di PALERMO, depositata il 18/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente ricorreva avverso il provvedimento di diniego del condono relativo all'IRPEF per gli anni d'imposta 1991 e 1992, deducendo che l'art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 non prevede per il perfezionamento della definizione agevolata il tempestivo versamento degli importi dovuti; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva ill ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate affermando che l'art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 non stabilisce le conseguenze del mancato versamento delle rate successive alla prima. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. l'art. 9 bis della legge n. 289 del 2002, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto un condono clemenziale, quale quello di specie, richiede, oltre alla presentazione della relativa istanza, il puntuale pagamento di tutte le rate alle scadenze prescritte. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: il condono fiscale ex art. 9 bis della legge n. 289 del 2002, che costituisce una forma di condono clemenziale, è condizionato all'integrale versamento di quanto dovuto, sicché il pagamento parziale delle somme indicate nella dic:hiarazione Ric. 2022 n. 00804 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- integrativa ne comporta il mancato perfezionamento e non fa venir meno l'illiceità della condotta, neppure limitatamente alle somme parzialmente corrisposte, ma, al contrario, porta ad emersione il definitivo ed originario inadempimento dell'obbligazione tributaria, legittimando la pretesa sanzionatoria dell' Amministrazione finanziaria commisurata all'intero importo dell'imposta non versata nei termini di legge (Cass. n. 26683 del 2016; Cass. n. 23348 del 2019; Cass. n. 21801 del 2020); il condono di cui alla legge n. 289 del 2002, art. 9 bis, si perfeziona solo con il pagamento integrale dei tributi a sanatoria della pregressa morosità (Cass. n. 21801 del 2020) in tema di condono cd. tombale, l'effetto estintivo dell'obbligazione di pagamento ai sensi dell'art. 9-bis della I. n. 289 del 2002 è ricollegato all'integrale versamento del dovuto, che comprende necessariamente, oltre al residuo importo a titolo di imposta, anche quello di eventuali sanzioni calcolate sull'intera obbligazione tributaria originaria (Cass. n. 2251 del 2019); in tema di condono fiscale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 bis della I. n. 289 del 2002, per disparità di trattamento rispetto alle altre ipotesi di definizione agevolata contemplate dalla stessa legge, nella parte in cui non prevede il perfezionamento della definizione agevolata con la presentazione dell'istanza di condono ed il versamento della prima rata, stante la diversità delle fattispecie poste a confronto e l'eccezionalità delle disposizioni in materia di condono per loro natura insuscettibili di applicazione analogica (Cass. n. 28362 del 2018). La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove non ha considerato che il condono clemenziale di cui Ric. 2022 n. 00804 sez. MT - ud. 15-12-2022 -3- all'art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 è condizionato all'integrale versamento di guanto dovuto, sicché il pagamento parziale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa ne comporta il mancato perfezionamento. Pertanto, ritenuta la fondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così dec