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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 39495/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle richieste formulate dal Proc.

Gen.; Deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha riformato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, in data 12 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo 2 della rubrica, alla pena di mesi cinque giorni dieci di reclusione per Musarra e a quella di mesi otto di reclusione per Rota, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, Fall. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con riconoscimento della provvisionale di un milione seicentomila euro, dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato, con conferma delle statuizioni civili.

1.1. La contestazione attiene al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 2632 cod. civ., perché in concorso tra loro, Musarra quale Presidente del consiglio di amministrazione e, poi, liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché amministratore unico e liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA] generali s.r.I., Rota quale consigliere di amministrazione e liquidatore della prima società, dal 19 novembre 2014, formavano fittiziamente il capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mediante la sopravvalutazione reputata rilevante dei conferimenti del ramo di azienda dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., almeno dell'importo di euro 1.612,377,00, relativo al credito dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e al valore della partecipazione e del credito della Rota s.r.I., entrambi facenti parte dell'attivo conferito alla neo-costituita società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1.2.Secondo la ricostruzione recepita nella sentenza di secondo grado, il 20 luglio 2016 viene dichiarato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] causa o principale, individuata dal curatore, è la cessione del ramo di azienda effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , operazione che, secondo il curatore, sarebbe servita a isolare ed alleggerire il bilancio della società per azioni da una serie di debiti, per circa 30 milioni di euro, usciti dal bilancio della conferente, attraverso il conferimento di una serie di partite attive, in sostanza di scarso valore. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata, infatti, costituita mediante il conferimento di un ramo di azienda di proprietà della s.p.a., in base ad una perizia sintetica, non intellegibile secondo il curatore e, comunque, elaborata in malafede, posto che a fronte di un conferimento di capitale netto di 300.000,00 euro, i valori attivi indicati in perizia erano pari a oltre un milione e mezzo di euro. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in sostanza, secondo i giudici di merito, era servita a isolare una serie di debiti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., senza avere una vera e propria struttura amministrativa; anzi questa si era limitata a riscuotere crediti (peraltro modesti) e a gestire il contenzioso connesso alla riscossione delle riserve relative ai contratti di appalto conclusi dalla s.p.a., nonché al pagamento dei debiti.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del difensore di fiducia, con distinti atti di impugnazione.2.1.

Musarra, con ricorso depositato dall'Avv.

G. Scozzari denuncia sei vizi.

2.1.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 2632 cod. civ. e correlato difetto di motivazione.

La norma punisce l'amministratore o socio che effettua un conferimento eccessivo dal punto di vista dell'operata valutazione, perciò "rilevante" in relazione al pericolo per il capitale sociale, omettendo informazioni o errando nelle indicazioni necessarie, dunque esponendo dati falsi.

Si sottolinea che il bilancio e i conferimenti si compongono di elementi valutativi o estimativi, frutto dell'assegnazione a determinate componenti di un valore, si tratta, dunque, di atti valutativi.

Per ritenere la sopravvalutazione "rilevante" la Corte d'appello avrebbe dovuto fare riferimento a Direttive europee, alle linee guida dell'OIC ([OSCURATO:PERSONA] di contabilità), all'[OSCURATO:PERSONA].

Invece, per la difesa, la sentenza riporterebbe dati superficiali, mutuati dalla perizia disposta in primo grado, che, peraltro, ha risposto su alcuni punti senza evadere tutti i quesiti, ma occupandosi prevalentemente di reati connessi alla violazione della normativa sugli appalti.

Si richiama la pronuncia di questa Corte, Sez.

U, ric.

Passarelli, secondo la quale la sopravvalutazione è "rilevante" se è tale da alterare, in misura apprezzabile, il quadro di insieme e deve avere la capacità di influire sulle determinazioni di soci, creditori, pubblico.

La valutazione sulla rilevanza della sopravvalutazione, inoltre, per il ricorrente, avrebbe dovuto essere compiuta ex ante.

2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) con riferimento ai presupposti oggettivi del reato.

Si rileva che per considerare "rilevante" la sopravvalutazione, deve farsi riferimento a criteri oggettivi, cui ancorare la valutazione, in relazione ai conferimenti in natura, crediti, individuare regole e criteri valutativi certi.

In giurisprudenza non vi sono precedenti in tema di conferimenti societari anche se la questione è connessa, a parere del ricorrente, a quella del falso valutativo, affrontato dalle Sez.

U, ric.

Passarelli, cit.

Secondo la difesa: 1) si deve verificare se la condotta di sopravvalutazione sia incidente sul dissesto con essa aggravato o determinato; 2) si deve verificare se il conferimento è stato o meno analizzato come operazione svincolata da logiche imprenditoriali e se si è tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e del suo capitale, al momento del conferimento; 3) si deve verificare la relazione tra il conferimento e le logiche di riorganizzazione di tutto il gruppo imprenditoriale; 4) va verificato se il conferimento, con il suo valore effettivo, possano essere rapportati a circostanze esterne, tali da incidere, condizionandolo, sul valore dello stesso;5) il conferimento dovrà corrispondere a criteri di stima ragionevole; 6) va valutato se i conferimenti siano stati analizzati anche da terzi, dotati di specifica professionalità. 2.1.3.Con il terzo motivo si denuncia vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'elemento soggettivo del reato.

La Corte d'appello avrebbe dovuto verificare se le operazioni societarie erano state guidate da criteri di prudenza, veridicità, lealtà e convenienza per la società, verificando l'esigibilità dei conferimenti, l'esigibilità dei crediti e la consistenza dei debitori (come i crediti verso Anas, risultati tutti esigibili) e la prossimità alla prescrizione di questi.

La condanna per le statuizioni civilistiche è frutto, poi, delle conclusioni del perito del primo giudice il quale non si è ancorato ad alcun parametro tecnico, dal punto di vista giuridico ed economico. 2.1.4.

Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione con riferimento alla condotta di sopravvalutazione ex art. 2632 cod. civ.

La Corte d'appello reputa marginale il saldo netto positivo della [OSCURATO:SOCIETA]. (pag. 9 della sentenza) rispetto all'enorme mole dei "pretesi conferimenti attivi e del corrispondente passivo facenti parte del ramo di azienda".

Tale affermazione, per la difesa, è priva di motivazione.

Neppure vengono indicati criteri tecnico-economici per i quali la Corte d'appello è giunta a tale conclusione, né si indica il nesso della sopravvalutazione con il dissesto, tenuto conto, peraltro, che il fallimento è intervenuto cinque anni dopo, essendosi verificate, medio tempore, altre cause del dissesto medesimo.

Si osserva all'uopo, che: la conferente all'epoca dei conferimenti era operativa; la s.r.l. ha chiuso il primo anno di attività con saldo netto positivo; i valori di produzione della s.p.a., negli anni precedenti ai conferimenti, erano positivi tanto ai fini di valutare l'elemento soggettivo del reato; le svalutazioni, poi intervenute, sarebbero state determinate da fattori esterni, frutto dell'interruzione traumatica dell'attività della s.p.a., per la pendenza di indagini; i ritardati pagamenti degli enti pubblici, delle commesse aveva provocato un sofferenza finanziaria che aveva condotto alla svalutazione; i conferimenti sono stati valutati positivamente dalla società di revisione Consilia, dal Commissiario del concordato preventivo della s.p.a., dal Tribunale civile di Bergamo che ha omologato il concordato, in data 26 febbraio 2015, la cui istanza comprendeva anche i conferimenti alla s.r.I.; non si comprenderebbero le ragioni per le quali a pag. 10 la Corte d'appello indica come poste attive sopravvalutate l'importo di euro 674.748,69 : si tratta di crediti per evidente errore indicati dal perito come sopravvalutati (pag. 35 perizia) perché risalenti, mentre quelli verso Anas, per corrispondente importo di euro 531.179,05, erano crediti certi ed esigibili; non è stata fornita alcuna motivazione sulle osservazioni difensive devolute con l'appello in ordine alla circostanza che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva un core business formato non solo da beni materiali ma anche immateriali (licenze, autorizzazioni, know how) limitandosi la Corte territoriale, a rilevare che, nel 2010, la [OSCURATO:SOCIETA]. era incorsa in perdite tali da ricondurre in negativo il patrimonio netto.

In definitiva, la difesa chiede di rapportare la sopravvalutazione, al fine di individuarne la "rilevanza", all'entità complessiva dei conferimenti, non alla singola posta che si assume fittizia.

Sicché, nel caso di specie, essa sarebbe pari al 6% dell'importo complessivo, non pari al 600% come assunto con un ragionamento svolto dall'autorità giudiziaria ex post, in base a perizia espletata, cinque anni dopo, dai giudici di merito.

Si riporta precedente di legittimità (Cass. civ. n. 5450 del 18/03/2015) sulla necessità di operare la valutazione ex ante, circa il grado di probabilità del futuro adempimento del debitore, in tema di iscrizione in bilancio dei crediti delle società ai sensi dell'art. 2425 n. 6 cod. civ. 2.1.5.Con il quinto motivo si contesta l'erronea applicazione del principio economico della marginalità netta positiva.

La Corte d'appello indica come valore patrimoniale netto nominale del conferimento quello di euro 309.795,41.

Si tratta, per la difesa, comunque, di un saldo netto positivo pari ad oltre 300mila euro e si precisa che il pagamento dei debiti conferiti è rimasto in capo alla conferente.

Nessun rilievo, poi, può assumere la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva un effettivo piano industriale, come notato dalla Corte d'appello, posto che si trattava di una società avente mera natura amministrativa e che non doveva svolgere alcuna attività cantieristica.

Non verrebbe spiegata, nella motivazione, l'incidenza della sopravvalutazione sul dissesto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

2.1.6. Con il sesto motivo si denuncia la insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo generico.

La Corte d'appello trae l'esistenza del dolo dalla natura macroscopica della sopravvalutazione patrimoniale.

Si ritiene, invece, che emerge dalla sentenza l'assenza dell'elemento soggettivo, posto che non corrisponde alla realtà il dato valorizzato dalla Corte territoriale, secondo cui vi sarebbe stato lo scorporo dei debiti che, invece, la s.p.a. continua a pagare.

Né può essere rilevante la ritardata redazione del bilancio, cagionata dalle vicende giudiziarie che hanno riguardato la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. valorizzata dalla Corte d'appello, poi, risulta cagionata da fattori esterni e le svalutazioni sono state determinate dall'interruzione traumatica della attività della [OSCURATO:SOCIETA]., tra l'apertura del concordato e l'accertamento peritale disposto dal giudice in sede penale. 2.2.Rota, con ricorso depositato dagli Avv.

A. Pezzotta e S. Mondello, denuncia due vizi.

2.2.1. Con il primo motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 2632 cod. civ.

La difesa osserva che la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è avvenuta nel 2011, mentre il fallimento della società è stato dichiarato nel 2016.

Inoltre, si sottolinea che il rito abbreviato era stato chiesto con istanza subordinata allo svolgimento di perizia, onde verificare se, al momento della costituzione della società, le valutazioni aventi ad oggetto le poste attive conferite fossero corrette o se la Rota, in concorso con altri, avesse agito dolosamente, per costituire un capitale sociale fittizio.

Il perito, nominato in primo grado, ha concluso nel senso che il 94 % dei beni conferiti era stato correttamente valutato, attraverso perizia estimativa come per legge, mentre la restante valutazione era stata non corretta, cioè quella avente ad oggetto alcuni crediti e una partecipazione societaria.

Si osserva, dunque, che era stata chiesta l'assoluzione sulla base della insussistenza dell'elemento oggettivo del reato.

La sopravvalutazione non poteva considerarsi, per la difesa, rilevante perché superiore soltanto del 6 % rispetto al valore complessivo dei cespiti conferiti.

Inoltre, si deduce l'insussistenza del dolo, avendo conferito la Rota, beni e cespiti per quasi 28 milioni di euro, correttamente valutati, anche considerando che sarebbe stato sufficiente ad escludere il reato, il trasferimento alla [OSCURATO:PERSONA] di meno di due milioni di euro o trasferire ulteriori poste attive per evitare ogni addebito.

La Corte territoriale, invece, reputa la somma accertata dal perito quale sopravvalutazione (euro 1.781.611,00) in sé "rilevante", rapportando l'importo al capitale sociale e non al valore del complesso dei cespiti conferiti, così inducendo in una motivazione manifestamente illogica e in violazione dell'art. 2632 cod. civ. in relazione al quale, per valutare la "rilevanza" della sopravvalutazione, deve farsi riferimento non al singolo bene conferito ma al complesso dei beni che concorrono a formare la massa attiva. 2.2.2.Con il secondo motivo si contesta la manifesta illogicità motivazione resa in relazione all'elemento soggettivo del reato.

Si rileva che: - i trenta milioni di debiti trasferiti alla s.r.i. sono stati conteggiati nella domanda di concordato preventivo della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il 25 novembre 2013, tenendo così conto dei debiti conferiti, secondo l'art. 2560 cod. civ., il quale prevede la responsabilità solidale in tema di cessioni di azienda e rami aziendali; - l'operazione di costituzione della s.r.i. non avrebbe potuto rendere più appetibile la s.p.a. per eventuale cessione a terzi, come ritenuto dalla Corte d'appello, tenuto conto che come erano stati trasferiti debiti per trenta milioni di euro, erano stati, del pari, trasferiti beni all'attivo per valore corrispondente.La ragione, poi, per la quale la s.r.l. neo-costituita era rimasta, sostanzialmente, inattiva sarebbero da ascriversi a vicende societarie relative alla conferente, che avevano condotto al concordato preventivo; di qui il ritardo nell'approvazione del bilancio del 2012 (avvenuto soltanto nel 2014) periodo nel corso del quale il cd. gruppo [OSCURATO:SOCIETA] era stato travolto dalla crisi, rendendo irrealizzabili gran parte dei cespiti dell' attivo.

La Corte territoriale, poi, non avrebbe preso in esame le dichiarazioni dell'imputata, rese spontaneamente, nel corso delle quali questa avrebbe spiegato le ragioni della costituzione della s.r.l.

3. La difesa ha fatto pervenire richiesta di trattazione orale, ex art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, all'esito della quale le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati.

1. Musarra, devolve censure infondate o inammissibili.

1.1. Il primo motivo è inammissibile. 1.1.1.Si osserva che l'art. 2632 cod. civ. — il quale ha la funzione centrale di tutela del capitale sociale, nella sua specifica funzione di garanzia degli interessi dei creditori e dei terzi — come novellato dall'art. 111-quinquies disp. att. cod. civ. a sua volta modificato dall'art. 9 d.

Igs. n. 6 del 2003, recepisce quasi completamente, al suo interno, le condotte incriminatrici di tre fatti-reato, l'irregolare emissione di azioni di cui all'art. 2630, comma 1, cod. civ. (abrogato), l'illecita reciproca sottoscrizione di azioni, di cui all'art. 2630, comma 1 n. 2, cod. civ. (abrogato) e la esagerata valutazione di conferimenti, di cui all'art. 2629 cod. civ., abrogato.

Con riferimento a tale ultima condotta, la norma in parola ha semplificato la descrizione delle condotte punite a titolo di esagerata valutazione dei conferimenti, adoperando la diversa formula, più generica, della "rilevante" sopravvalutazione, eliminando, inoltre, ogni riferimento all'esagerata valutazione degli acquisti di cui al d.p.r. n. 30 del 1986.

E' evidente la finalità di tutela del capitale sociale per l'ipotesi di sopravvalutazione "rilevante" dei conferimenti di beni in natura o di crediti, o del patrimonio sociale in caso di trasformazione, posto che gonfiare artificiosamente le stime dei beni, dei crediti o del patrimonio, dà vita ad un fenomeno (noto come cd. watering) di annacquamento del capitale sociale, in quanto soltanto illusoriamente incrementato a danno di coloro che hanno rapporti con la società.

Interpretare il concetto di "rilevante" sopravvalutazione, impone, dunque, di confrontarsi anche con l'indirizzo ermeneutico formatosi rispetto al previgente art. 2629 cod. pen.

La nuova formulazione, invero, comunque rimanda ad una valutazione che va al di là di ogni ragionevolezza, in relazione alla natura dei beni da stimare e alla presenza o meno di criteri estimativi largamente condivisi.

Questa Corte di legittimità, in relazione al concetto di esagerata valutazione dei conferimento, aveva affermato che il termine "esagerare" non indica una qualsiasi differenziazione tra il valore effettivo del bene e quello per cui lo stesso viene conferito, ma si evidenziava la necessità di un divario tra i due valori che abbia assunto una certa consistenza, nella cui valutazione la previsione di cui all'art. 2343 cod. civ. poteva, eventualmente, fornire soltanto un criterio orientativo.

Ne conseguiva che, ai fini della sussistenza del reato, era considerata necessaria un'indagine caso per caso, tesa ad individuare l'elemento soggettivo del carattere fraudolento dell'esagerazione, da coniugandosi con l'elemento oggettivo, operazione idonea a fugare ogni dubbio circa la natura del fatto e la sua direzione (Sez. 5, n. 3949 del 28/02/1991, Cultrera, Rv. 186891).

Tale indirizzo, dunque, reputava come meramente orientativo il criterio civilistico di cui all'art. 2343, comma 4, cod. civ. secondo il quale se la stima risulta inferiore ad un quinto rispetto a quella per cui avvenne il conferimento, si dovrà procedere alla riduzione del capitale sociale o al versamento della differenza (da cui deriva che la sopravvalutazione sarebbe "rilevante" solo nell'ipotesi in cui si superi il quinto del valore dei beni conferiti, con riferimento alle società per azioni cui si riferisce la norma citata).

Alla stregua della riforma, invero, non risulta meglio o diversamente delimitato il giudizio nella valutazione dei conferimenti, onde accertare quando, rispetto a questi, si sia incorsi nella "rilevante" sopravvalutazione.

Alcune pronunce affrontano il tema del concorso tra il reato di cui all'art. 2632 cod. civ. contestato al singolo e quello contestato alla società, ex lege n. 231 del 2001 (Sez.

U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015 Rv. 263679, [OSCURATO:SOCIETA].) ma non analizzano il profilo interpretativo proposto con i ricorsi.

Questa Corte di legittimità (rel. massimario per Sez.

Unite, ric.

Passarelli) si è, però, più di recente, interrogata sul significato del termine "rilevante" usato dal legislatore in relazione alla riforma introdotta dalla legge n. 69 del 2015, relativamente alle fattispecie di cui agli artt.2621 e 2622 cod. civ.

Si parla di "fatti materiali rilevanti", con espressione che potrebbe sembrare enfatica ma che, in sostanza, finisce per garantire il profilo di offensività.

Il legislatore, attraverso questa formula, secondo lo stesso relatore di maggioranza al Senato, vuole sottolineare che i fatti inoffensivi, le valutazioni, i fatti che in sostanza non sono in grado neanche di innescare la categoria del pericolo, si pongono al di fuori dell'ambito della punibilità.

Si è evidenziato, sempre in tema di false comunicazioni sociali (Sez.

U, Passarelli, Rv. 266803) che "rilevanza" è, a sua volta, un concetto relativo (cfr. art. 2, punto 16, della Direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati ed alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, direttiva recepita nel nostro ordinamento con decreto legislativo 14/08/2015, n. 136, entrato in vigore il 16/09/2015) in quanto essa deve essere apprezzata in rapporto alla funzione precipua dell'informazione, cui sono preordinati i bilanci e le altre comunicazioni sociali, dirette ai soci ed al pubblico.

Vale a dire che l'informazione per essere giudicata corretta, non deve essere tale da influenzare, in modo distorto, le decisioni dei destinatari, non deve, cioè, essere ingannevole e fuorviante.

Dunque, l'informazione è "rilevante" «quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa», con la precisazione che «la rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe».

Secondo la motivazione della pronuncia Sez.

U, ric.

Passarelli cit., la "rilevanza", proprio perché non più ancorata a soglie numeriche predeterminate, ma apprezzata dal giudicante in relazione alle scelte che i destinatari dell'informazione (soci, creditori, potenziali investitori) potrebbero effettuare, connota la falsità di cui agli artt. 2621, 2621 bis 2622 cod. civ.

Essa, dunque, deve riguardare dati informativi essenziali, idonei a ingannare e a determinare scelte potenzialmente pregiudizievoli per i destinatari.

Questa interpretazione che affida all'apprezzamento del giudicante la valutazione del requisito, così come quella elaborata dalla giurisprudenza in relazione alla previgente fattispecie di cui all'art. 2629 cod. civ., può essere, allora, mutuata in relazione al reato di fittizia formazione del capitale, di cui all'art. 2632 cod. civ., dovendosi reputare rimesso all'interprete, nei margini fin qui delineati, il compito dell'individuazione della ricorrenza del requisito della "rilevanza". 1.1.2.Ciò posto, si osserva che il rilievo difensivo devoluto con il primo motivo è inammissibile, tenuto conto che il richiamo che opera il ricorrente alla necessaria operatività, ai fini della valutazione della "rilevanza" della sopravvalutazione da parte della Corte territoriale, a Direttive europee, alle linee guida dell'OIC ([OSCURATO:PERSONA] di contabilità), all'[OSCURATO:PERSONA] è soltanto generico, ma non sono specificati, precisamente, i principi contabili che avrebbero, nel caso in esame, condotto ad escludere la ritenuta "rilevanza", onde giungere ad una diversa conclusione, più favorevole per l'imputato.

Del pari infondato è il rilievo difensivo secondo il quale la valutazione della "rilevanza" della sopravvalutazione, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere compiuta dai giudici di merito riportando la propria analisi ex ante, non a seguito del fallimento della società, a distanza di cinque anni dalle operazioni incriminate.

Va osservato che l'oggetto della rilevante sopravvalutazione è costituito, alternativamente, da beni, crediti, ovvero dal patrimonio della società in caso di trasformazione.

Il legislatore, invero, non specifica il momento in cui deve avvenire la "rilevante" sopravvalutazione perché la condotta integri la fattispecie di cui all'art. 2632 cod. civ., ma è possibile che il comportamento possa concernere sia la fase genetica della società che quella dell'aumento di capitale.

Nella specie, la lettura complessiva della motivazione rende evidente come la Corte d'appello operi la valutazione di "rilevanza" della sopravvalutazione contestata, esaminando la situazione già all'atto della costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., soprattutto ponendo l'accento sul valore pressoché nullo del credito vantato presso la partecipata Rota s.r.I., già alla data del 16 dicembre 2011, cioè al momento della nascita della conferita.

Inoltre, si valorizza il dato secondo il quale, a situazione immutata, alla chiusura del primo anno di esercizio della società neo-costituita, già nel bilancio al 31 dicembre 2012 (pur se approvato soltanto nel 2014, nella pendenza della richiesta di concordato preventivo depositata dalla conferente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) si era proceduto a svalutare diverse voci dell'attivo conferito appena l'anno prima, sia per crediti che per partecipazioni, tanto da determinare una consistente perdita di esercizio pari ad oltre otto miliardi di euro.

A ciò si aggiunga che la Corte territoriale ha sottolineato che, a fronte dell'ingente massa di pretesi crediti, risalenti, incagliati e di dubbia potenzialità di recupero, la società neo-costituita veniva gravata, immediatamente, da un corrispondente peso debitorio, così realizzando una operazione che, fin dall'inizio, si palesava di dubbia ed incerta sostenibilità.

Da ultimo, è stata sottolineata la costituzione di un soggetto privo di strutture operative effettive e, dunque, mai in grado di assicurare l'attuazione di un effettivo piano industriale.

1.2. Il secondo motivo è infondato.

Si rileva, ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, che diversamente da quanto assunto dal ricorrente, non rileva, nel caso al vaglio, che la condotta di sopravvalutazione sia incidente sul dissesto con essa aggravato o determinato.

La previsione di cui all'art. 2632 cod. civ. descrive una condotta autonoma che punisce la "formazione fittizia di capitale sociale" attraverso la sopravvalutazione "rilevante".

Né, nel caso di specie, risulta affermata la penale responsabilità del ricorrente, in relazione al reato fallimentare di cui all'art. 223, comma 2, n. 1), Legge fall. (rispetto al quale è stata pronunciata sentenza assolutoria, già all'esito del giudizio di primo grado), in relazione al quale si porrebbe il problema dell'accertamento del nesso di causalità tra il reato di formazione fittizia del capitale e il dissesto della fallita.

Le ulteriori sollecitazioni difensive si appalesano dirette a devolvere un nuovo esame di merito, onde verificare se i conferimenti siano stati o meno analizzati come operazione svincolate da logiche imprenditoriali, (ri) esame non consentito a questa corte in sede di legittimità.

Esula, infatti, dai poter della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, rv. 207944).

Comunque, la critica non tiene conto di un dato significativo, valorizzato dalla pronuncia impugnata, secondo la quale la società nuova, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituita mediante la sopravvalutazione reputata "rilevante" del conferimento del ramo di azienda dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., risulta non aver mai svolto attività (se non per la modesta riscossione di crediti, la gestione dei contenziosi legati alla riscossione delle riserve relative ai contratti di appalto conclusi dalla [OSCURATO:SOCIETA], il pagamento dei debiti).

Dunque, si tratta di azienda che non ha mai operato in concreto, non avendo questa struttura amministrativa, commerciale o operativa.

Addirittura, sottolineano i giudici di secondo grado, l'ente non era risultato titolare di conto corrente bancario, tanto che la gestione degli asset conferiti, era stata effettuata direttamente dalla conferente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, presso la quale la neo-costituita s.r.i. aveva anche sede, oltre a condividerne i dipendenti.

Pertanto, appare dato non manifestamente illogico quello rilevato in conclusione dai giudici di secondo grado, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non appariva, fin dal momento della sua costituzione, destinata ad operare nemmeno in un'ottica meramente liquidatoria.

Quanto alle necessarie relazioni tra conferimento e logiche di riorganizzazione dell'intero gruppo imprenditoriale [OSCURATO:SOCIETA], il ricorso si presenta generico, posto che non indica, specificamente, dette logiche con preciso riferimento all'operato conferimento ritenuto sopravvalutato dai giudici di merito, secondo il ragionamento non manifestamente illogico sopra riportato.

1.3. Il terzo e il sesto motivo sono infondati.

Si osserva che il reato per il quale è stata pronunciata l'intervenuta prescrizione è punito a titolo di dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, attraverso le specifiche modalità comportamentali descritte dalla norma incriminatrice.

Sul punto si rileva che la perizia svolta nel celebrato rito abbreviato delle cui risultanze danno conto i convergenti provvedimenti di merito (le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo: Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722) con motivazione non manifestamente illogica, ha acciarato che alcuni crediti, nei riguardi delle committenti, avrebbero dovuto essere ridotti in misura consistente, secondo una valutazione prudenziale, considerato il tempo trascorso (si tratta di crediti iscritti dall'anno 1997 al 2006) che non ne rendeva prevedibile la realizzazione.

Inoltre, si è evidenziato che il credito, pari ad euro 1.106.872,75 euro, vantato dalla conferente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nei confronti della Rota s.r.I., partecipata al 100% dalla prima, doveva essere azzerato, considerate le perdite di esercizio 2010 di tale ultima società.

La censura, rispetto alle conclusioni cui è giunto il perito, di cui rende conto anche la motivazione non manifestamente illogica e completa del provvedimento impugnato, risulta meramente reiterativa del motivo di gravame svolto sul punto e non si confronta, adeguatamente, con l'esauriente motivazione della sentenza censurata, risultando sotto questo profilo, aspecifica.

Deve essere, poi, rilevato che la Corte territoriale trae la prova dell'elemento soggettivo del reato, dalle modalità di costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., reputate con ragionamento non manifestamente illogico, espressione di una ponderata scelta strategica, pianificata espressamente, alla cui esecuzione Musarra, vista la funzione apicale rivestita nella conferente, è indicato come avervi senz'altro preso parte con la consapevolezza di formare fittiziamente il capitale sociale.

Del pari, risulta reiterativa del gravame la censura relativa alle prospettate ragioni dell'inattività della s.r.I., cagionate da fattori esterni, tesi confutata già dalla Corte territoriale con ragionamento lineare e non manifestamente illogico e che, dunque, non può essere riproposto in sede di legittimità.

1.4. Il quarto motivo per alcuni profili, si appalesa inammissibile e per altri infondato.

Infondata è la censura di difetto di motivazione, in ordine alla condotta materiale della sopravvalutazione.

Con riferimento al rilievo che la conferente, all'epoca dei conferimenti sarebbe stata operativa, si osserva che la critica non tiene conto del dato, riferito dalla Corte territoriale, secondo il quale al momento degli operati conferimenti, la s.p.a. era già in difficoltà.

Del pari, nel valorizzare la circostanza che la s.r.l. avrebbe chiuso il primo anno di esercizio con un saldo netto positivo, la difesa trascura il dato, risultante dai convergenti provvedimenti di merito, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già al termine del primo anno e, nonostante la totale inattività aziendale, aveva proceduto ad una serie di svalutazioni del complesso nominale attivo conferito appena l'anno prima, peraltro per un rilevantissimo importo (euro 13.344.449,00).

Risulta, poi, manifestamente illogica la censura secondo la quale la svalutazione dei crediti era avvenuta per ragioni contingenti, legate ai ritardati pagamenti delle commesse da parte di enti pubblici, tenuto conto che la svalutazione dei crediti, secondo i principi contabili OIC, deve avvenire nell'esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore, sulla base di indicatori dai quali si evince, in modo durevole, tale andamento del credito.

Le restanti censure, relative al diverso parametro di valutazione dei conferimenti, in sede concordataria, da parte della società di revisione e dell'Autorità giudiziaria che ha omologato il concordato, andrebbero valutate attraverso il riesame di fonti di prova, non consentito in sede di legittimità.

Così come la pretesa qualificazione come errore materiale dell'entità delle poste attive sopravvalutate, indicate dalla Corte territoriale nell'importo di euro 674.748,69, richiederebbe la rivalutazione del contenuto della perizia svolta nel celebrato giudizio abbreviato, non consentito a questa Corte.

Del resto, i giudici di secondo grado rapportano la sopravvalutazione, al fine di individuarne la "rilevanza", con ragionamento logico e lineare, immune da censure, al patrimonio della società neo-costituita nel suo complesso, cioè considerando l'insieme di tutti i valori attivi per crediti, partecipazioni e immobilizzazioni, detratte le passività (cd. patrimonio netto).

1.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

La motivazione lineare e logica della Corte territoriale evidenzia come, in definitiva, il valore patrimoniale netto nominale del conferimento sia stato pari solo ad euro 309.795,41; tanto a fronte di un apparente ammontare di poste attive di natura creditizia, partecipazioni e immobilizzazioni indicato in complessivi euro 29.555.202,33, con corrispondente conferimento di debiti, effettivi, verso terzi pari ad euro 29.450.406,82.

Si tratta di una enorme mole di pretesi conferimenti attivi, quasi del tutto corrispondenti ad altrettante poste passive per debiti, effettivi, verso terzi scaricati sulla neo-costituita società, priva di propria struttura, che le consentisse di operare, anche sul piano strettamente amministrativo, secondo quanto prospettato dalla stessa difesa. 2.2.Rota propone censure infondate.

2.2.1. Il primo motivo è inammissibile.

La censura è del tutto reiterativa di analogo motivo di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento completo e logico, immune da censure.

La sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso.

Tale tale situazione va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen , (Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

Ancorare, poi, l'inesistenza del parametro della "rilevanza" della sopravvalutazione alla percentuale di questa rispetto al valore complessivo dei cespiti conferiti, indicata come pari soltanto al 6% non tiene conto della motivazione, logica e lineare, offerta dai giudici di merito, del tutto in linea con l'interpretazione della norma incriminatrice, secondo cui la sopravvalutazione "rilevante" ha ad oggetto il patrimonio della società nel suo complesso, cioè l'insieme di tutti i valori attivi, detratte le passività (cd. patrimonio netto), non soltanto il complesso dei beni che concorrono a formare la massa attiva.

Inoltre, si rileva, quanto alla sussistenza del dolo, che anche detta censura non è ammissibile perché reitera la critica svolta con il gravame, alla quale la Corte territoriale ha risposto in modo adeguato e logico. 2.2.2.

Il secondo motivo è infondato.

Si rileva che, ai fini del perfezionamento della condotta illecita contestata, non è decisiva la considerazione secondo la quale i debiti trasferiti alla s.r.l. sarebbero stati conteggiati nella domanda di concordato preventivo della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resto, la censura è versata in fatto e, sotto questo profilo, inammissibile.

Comunque, non manifestamente illogica e lineare si appalesa la motivazione della Corte d'appello nella parte in cui sottolinea che l'operazione di costituzione della s.r.l. avrebbe potuto rendere più appetibile la conferente al pubblico, considerato lo sgravio, in bilancio, di trenta milioni di debiti effettivi.

Tanto, a fronte di poste attive soltanto nominalmente aventi valore corrispondente, ma pesantemente svalutate, già in epoca prossima alla costituzione della società, pur se questa non aveva mai concretamente operato.

Anzi, la Corte territoriale ha aggiunto che un cospicuo asset di partecipazioni e crediti avrebbe dovuto essere svalutato già prima dell'operato conferimento, così evidenziando ulteriori perdite per la già compromessa esposizione debitoria della conferente.

La critica relativa alle ragioni per le quali la società neo-costituita era rimasta, sostanzialmente inattiva, è corrispondente ad analoga censura, già devoluta ai giudici di appello, cui la Corte territoriale ha risposto, sottolineando che proprio la natura dei cespiti nominalmente ceduti alla s.r.l. e per la inoperatività della società era da escludere che vi potesse essere collegamento tra il patrimonio della neo-costituita società e la conferente.

Il lamentato vizio di travisamento per omissione, avente ad oggetto le spontanee dichiarazioni dell'imputata è solo genericamente prospettato, tenuto conto che non si rinviene l'indicazione della decisività delle indicate dichiarazioni, ai fini di una diversa, più favorevole soluzione per l'imputata.

3. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nel presente procedimento, sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della nota spese allegata.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle richieste formulate dal Proc. Gen.; Deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha riformato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, in data 12 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo 2 della rubrica, alla pena di mesi cinque giorni dieci di reclusione per Musarra e a quella di mesi otto di reclusione per Rota, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, Fall. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con riconoscimento della provvisionale di un milione seicentomila euro, dichiarando l'intervenuta prescrizione del reato, con conferma delle statuizioni civili. 1.1. La contestazione attiene al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 2632 cod. civ., perché in concorso tra loro, Musarra quale Presidente del consiglio di amministrazione e, poi, liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché amministratore unico e liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA] generali s.r.I., Rota quale consigliere di amministrazione e liquidatore della prima società, dal 19 novembre 2014, formavano fittiziamente il capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., mediante la sopravvalutazione reputata rilevante dei conferimenti del ramo di azienda dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., almeno dell'importo di euro 1.612,377,00, relativo al credito dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e al valore della partecipazione e del credito della Rota s.r.I., entrambi facenti parte dell'attivo conferito alla neo-costituita società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1.2.Secondo la ricostruzione recepita nella sentenza di secondo grado, il 20 luglio 2016 viene dichiarato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] causa o principale, individuata dal curatore, è la cessione del ramo di azienda effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , operazione che, secondo il curatore, sarebbe servita a isolare ed alleggerire il bilancio della società per azioni da una serie di debiti, per circa 30 milioni di euro, usciti dal bilancio della conferente, attraverso il conferimento di una serie di partite attive, in sostanza di scarso valore. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata, infatti, costituita mediante il conferimento di un ramo di azienda di proprietà della s.p.a., in base ad una perizia sintetica, non intellegibile secondo il curatore e, comunque, elaborata in malafede, posto che a fronte di un conferimento di capitale netto di 300.000,00 euro, i valori attivi indicati in perizia erano pari a oltre un milione e mezzo di euro. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in sostanza, secondo i giudici di merito, era servita a isolare una serie di debiti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., senza avere una vera e propria struttura amministrativa; anzi questa si era limitata a riscuotere crediti (peraltro modesti) e a gestire il contenzioso connesso alla riscossione delle riserve relative ai contratti di appalto conclusi dalla s.p.a., nonché al pagamento dei debiti. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite del difensore di fiducia, con distinti atti di impugnazione.2.1. Musarra, con ricorso depositato dall'Avv. G. Scozzari denuncia sei vizi. 2.1.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 2632 cod. civ. e correlato difetto di motivazione. La norma punisce l'amministratore o socio che effettua un conferimento eccessivo dal punto di vista dell'operata valutazione, perciò "rilevante" in relazione al pericolo per il capitale sociale, omettendo informazioni o errando nelle indicazioni necessarie, dunque esponendo dati falsi. Si sottolinea che il bilancio e i conferimenti si compongono di elementi valutativi o estimativi, frutto dell'assegnazione a determinate componenti di un valore, si tratta, dunque, di atti valutativi. Per ritenere la sopravvalutazione "rilevante" la Corte d'appello avrebbe dovuto fare riferimento a Direttive europee, alle linee guida dell'OIC ([OSCURATO:PERSONA] di contabilità), all'[OSCURATO:PERSONA]. Invece, per la difesa, la sentenza riporterebbe dati superficiali, mutuati dalla perizia disposta in primo grado, che, peraltro, ha risposto su alcuni punti senza evadere tutti i quesiti, ma occupandosi prevalentemente di reati connessi alla violazione della normativa sugli appalti. Si richiama la pronuncia di questa Corte, Sez. U, ric. Passarelli, secondo la quale la sopravvalutazione è "rilevante" se è tale da alterare, in misura apprezzabile, il quadro di insieme e deve avere la capacità di influire sulle determinazioni di soci, creditori, pubblico. La valutazione sulla rilevanza della sopravvalutazione, inoltre, per il ricorrente, avrebbe dovuto essere compiuta ex ante. 2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) con riferimento ai presupposti oggettivi del reato. Si rileva che per considerare "rilevante" la sopravvalutazione, deve farsi riferimento a criteri oggettivi, cui ancorare la valutazione, in relazione ai conferimenti in natura, crediti, individuare regole e criteri valutativi certi. In giurisprudenza non vi sono precedenti in tema di conferimenti societari anche se la questione è connessa, a parere del ricorrente, a quella del falso valutativo, affrontato dalle Sez. U, ric. Passarelli, cit. Secondo la difesa: 1) si deve verificare se la condotta di sopravvalutazione sia incidente sul dissesto con essa aggravato o determinato; 2) si deve verificare se il conferimento è stato o meno analizzato come operazione svincolata da logiche imprenditoriali e se si è tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e del suo capitale, al momento del conferimento; 3) si deve verificare la relazione tra il conferimento e le logiche di riorganizzazione di tutto il gruppo imprenditoriale; 4) va verificato se il conferimento, con il suo valore effettivo, possano essere rapportati a circostanze esterne, tali da incidere, condizionandolo, sul valore dello stesso;5) il conferimento dovrà corrispondere a criteri di stima ragionevole; 6) va valutato se i conferimenti siano stati analizzati anche da terzi, dotati di specifica professionalità. 2.1.3.Con il terzo motivo si denuncia vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'elemento soggettivo del reato. La Corte d'appello avrebbe dovuto verificare se le operazioni societarie erano state guidate da criteri di prudenza, veridicità, lealtà e convenienza per la società, verificando l'esigibilità dei conferimenti, l'esigibilità dei crediti e la consistenza dei debitori (come i crediti verso Anas, risultati tutti esigibili) e la prossimità alla prescrizione di questi. La condanna per le statuizioni civilistiche è frutto, poi, delle conclusioni del perito del primo giudice il quale non si è ancorato ad alcun parametro tecnico, dal punto di vista giuridico ed economico. 2.1.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione con riferimento alla condotta di sopravvalutazione ex art. 2632 cod. civ. La Corte d'appello reputa marginale il saldo netto positivo della [OSCURATO:SOCIETA]. (pag. 9 della sentenza) rispetto all'enorme mole dei "pretesi conferimenti attivi e del corrispondente passivo facenti parte del ramo di azienda". Tale affermazione, per la difesa, è priva di motivazione. Neppure vengono indicati criteri tecnico-economici per i quali la Corte d'appello è giunta a tale conclusione, né si indica il nesso della sopravvalutazione con il dissesto, tenuto conto, peraltro, che il fallimento è intervenuto cinque anni dopo, essendosi verificate, medio tempore, altre cause del dissesto medesimo. Si osserva all'uopo, che: la conferente all'epoca dei conferimenti era operativa; la s.r.l. ha chiuso il primo anno di attività con saldo netto positivo; i valori di produzione della s.p.a., negli anni precedenti ai conferimenti, erano positivi tanto ai fini di valutare l'elemento soggettivo del reato; le svalutazioni, poi intervenute, sarebbero state determinate da fattori esterni, frutto dell'interruzione traumatica dell'attività della s.p.a., per la pendenza di indagini; i ritardati pagamenti degli enti pubblici, delle commesse aveva provocato un sofferenza finanziaria che aveva condotto alla svalutazione; i conferimenti sono stati valutati positivamente dalla società di revisione Consilia, dal Commissiario del concordato preventivo della s.p.a., dal Tribunale civile di Bergamo che ha omologato il concordato, in data 26 febbraio 2015, la cui istanza comprendeva anche i conferimenti alla s.r.I.; non si comprenderebbero le ragioni per le quali a pag. 10 la Corte d'appello indica come poste attive sopravvalutate l'importo di euro 674.748,69 : si tratta di crediti per evidente errore indicati dal perito come sopravvalutati (pag. 35 perizia) perché risalenti, mentre quelli verso Anas, per corrispondente importo di euro 531.179,05, erano crediti certi ed esigibili; non è stata fornita alcuna motivazione sulle osservazioni difensive devolute con l'appello in ordine alla circostanza che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva un core business formato non solo da beni materiali ma anche immateriali (licenze, autorizzazioni, know how) limitandosi la Corte territoriale, a rilevare che, nel 2010, la [OSCURATO:SOCIETA]. era incorsa in perdite tali da ricondurre in negativo il patrimonio netto. In definitiva, la difesa chiede di rapportare la sopravvalutazione, al fine di individuarne la "rilevanza", all'entità complessiva dei conferimenti, non alla singola posta che si assume fittizia. Sicché, nel caso di specie, essa sarebbe pari al 6% dell'importo complessivo, non pari al 600% come assunto con un ragionamento svolto dall'autorità giudiziaria ex post, in base a perizia espletata, cinque anni dopo, dai giudici di merito. Si riporta precedente di legittimità (Cass. civ. n. 5450 del 18/03/2015) sulla necessità di operare la valutazione ex ante, circa il grado di probabilità del futuro adempimento del debitore, in tema di iscrizione in bilancio dei crediti delle società ai sensi dell'art. 2425 n. 6 cod. civ. 2.1.5.Con il quinto motivo si contesta l'erronea applicazione del principio economico della marginalità netta positiva. La Corte d'appello indica come valore patrimoniale netto nominale del conferimento quello di euro 309.795,41. Si tratta, per la difesa, comunque, di un saldo netto positivo pari ad oltre 300mila euro e si precisa che il pagamento dei debiti conferiti è rimasto in capo alla conferente. Nessun rilievo, poi, può assumere la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva un effettivo piano industriale, come notato dalla Corte d'appello, posto che si trattava di una società avente mera natura amministrativa e che non doveva svolgere alcuna attività cantieristica. Non verrebbe spiegata, nella motivazione, l'incidenza della sopravvalutazione sul dissesto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.1.6. Con il sesto motivo si denuncia la insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo generico. La Corte d'appello trae l'esistenza del dolo dalla natura macroscopica della sopravvalutazione patrimoniale. Si ritiene, invece, che emerge dalla sentenza l'assenza dell'elemento soggettivo, posto che non corrisponde alla realtà il dato valorizzato dalla Corte territoriale, secondo cui vi sarebbe stato lo scorporo dei debiti che, invece, la s.p.a. continua a pagare. Né può essere rilevante la ritardata redazione del bilancio, cagionata dalle vicende giudiziarie che hanno riguardato la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. valorizzata dalla Corte d'appello, poi, risulta cagionata da fattori esterni e le svalutazioni sono state determinate dall'interruzione traumatica della attività della [OSCURATO:SOCIETA]., tra l'apertura del concordato e l'accertamento peritale disposto dal giudice in sede penale. 2.2.Rota, con ricorso depositato dagli Avv. A. Pezzotta e S. Mondello, denuncia due vizi. 2.2.1. Con il primo motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 2632 cod. civ. La difesa osserva che la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è avvenuta nel 2011, mentre il fallimento della società è stato dichiarato nel 2016. Inoltre, si sottolinea che il rito abbreviato era stato chiesto con istanza subordinata allo svolgimento di perizia, onde verificare se, al momento della costituzione della società, le valutazioni aventi ad oggetto le poste attive conferite fossero corrette o se la Rota, in concorso con altri, avesse agito dolosamente, per costituire un capitale sociale fittizio. Il perito, nominato in primo grado, ha concluso nel senso che il 94 % dei beni conferiti era stato correttamente valutato, attraverso perizia estimativa come per legge, mentre la restante valutazione era stata non corretta, cioè quella avente ad oggetto alcuni crediti e una partecipazione societaria. Si osserva, dunque, che era stata chiesta l'assoluzione sulla base della insussistenza dell'elemento oggettivo del reato. La sopravvalutazione non poteva considerarsi, per la difesa, rilevante perché superiore soltanto del 6 % rispetto al valore complessivo dei cespiti conferiti. Inoltre, si deduce l'insussistenza del dolo, avendo conferito la Rota, beni e cespiti per quasi 28 milioni di euro, correttamente valutati, anche considerando che sarebbe stato sufficiente ad escludere il reato, il trasferimento alla [OSCURATO:PERSONA] di meno di due milioni di euro o trasferire ulteriori poste attive per evitare ogni addebito. La Corte territoriale, invece, reputa la somma accertata dal perito quale sopravvalutazione (euro 1.781.611,00) in sé "rilevante", rapportando l'importo al capitale sociale e non al valore del complesso dei cespiti conferiti, così inducendo in una motivazione manifestamente illogica e in violazione dell'art. 2632 cod. civ. in relazione al quale, per valutare la "rilevanza" della sopravvalutazione, deve farsi riferimento non al singolo bene conferito ma al complesso dei beni che concorrono a formare la massa attiva. 2.2.2.Con il secondo motivo si contesta la manifesta illogicità motivazione resa in relazione all'elemento soggettivo del reato. Si rileva che: - i trenta milioni di debiti trasferiti alla s.r.i. sono stati conteggiati nella domanda di concordato preventivo della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il 25 novembre 2013, tenendo così conto dei debiti conferiti, secondo l'art. 2560 cod. civ., il quale prevede la responsabilità solidale in tema di cessioni di azienda e rami aziendali; - l'operazione di costituzione della s.r.i. non avrebbe potuto rendere più appetibile la s.p.a. per eventuale cessione a terzi, come ritenuto dalla Corte d'appello, tenuto conto che come erano stati trasferiti debiti per trenta milioni di euro, erano stati, del pari, trasferiti beni all'attivo per valore corrispondente.La ragione, poi, per la quale la s.r.l. neo-costituita era rimasta, sostanzialmente, inattiva sarebbero da ascriversi a vicende societarie relative alla conferente, che avevano condotto al concordato preventivo; di qui il ritardo nell'approvazione del bilancio del 2012 (avvenuto soltanto nel 2014) periodo nel corso del quale il cd. gruppo [OSCURATO:SOCIETA] era stato travolto dalla crisi, rendendo irrealizzabili gran parte dei cespiti dell' attivo. La Corte territoriale, poi, non avrebbe preso in esame le dichiarazioni dell'imputata, rese spontaneamente, nel corso delle quali questa avrebbe spiegato le ragioni della costituzione della s.r.l. 3. La difesa ha fatto pervenire richiesta di trattazione orale, ex art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, all'esito della quale le parti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 1. Musarra, devolve censure infondate o inammissibili. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. 1.1.1.Si osserva che l'art. 2632 cod. civ. — il quale ha la funzione centrale di tutela del capitale sociale, nella sua specifica funzione di garanzia degli interessi dei creditori e dei terzi — come novellato dall'art. 111-quinquies disp. att. cod. civ. a sua volta modificato dall'art. 9 d. Igs. n. 6 del 2003, recepisce quasi completamente, al suo interno, le condotte incriminatrici di tre fatti-reato, l'irregolare emissione di azioni di cui all'art. 2630, comma 1, cod. civ. (abrogato), l'illecita reciproca sottoscrizione di azioni, di cui all'art. 2630, comma 1 n. 2, cod. civ. (abrogato) e la esagerata valutazione di conferimenti, di cui all'art. 2629 cod. civ., abrogato. Con riferimento a tale ultima condotta, la norma in parola ha semplificato la descrizione delle condotte punite a titolo di esagerata valutazione dei conferimenti, adoperando la diversa formula, più generica, della "rilevante" sopravvalutazione, eliminando, inoltre, ogni riferimento all'esagerata valutazione degli acquisti di cui al d.p.r. n. 30 del 1986. E' evidente la finalità di tutela del capitale sociale per l'ipotesi di sopravvalutazione "rilevante" dei conferimenti di beni in natura o di crediti, o del patrimonio sociale in caso di trasformazione, posto che gonfiare artificiosamente le stime dei beni, dei crediti o del patrimonio, dà vita ad un fenomeno (noto come cd. watering) di annacquamento del capitale sociale, in quanto soltanto illusoriamente incrementato a danno di coloro che hanno rapporti con la società. Interpretare il concetto di "rilevante" sopravvalutazione, impone, dunque, di confrontarsi anche con l'indirizzo ermeneutico formatosi rispetto al previgente art. 2629 cod. pen. La nuova formulazione, invero, comunque rimanda ad una valutazione che va al di là di ogni ragionevolezza, in relazione alla natura dei beni da stimare e alla presenza o meno di criteri estimativi largamente condivisi. Questa Corte di legittimità, in relazione al concetto di esagerata valutazione dei conferimento, aveva affermato che il termine "esagerare" non indica una qualsiasi differenziazione tra il valore effettivo del bene e quello per cui lo stesso viene conferito, ma si evidenziava la necessità di un divario tra i due valori che abbia assunto una certa consistenza, nella cui valutazione la previsione di cui all'art. 2343 cod. civ. poteva, eventualmente, fornire soltanto un criterio orientativo. Ne conseguiva che, ai fini della sussistenza del reato, era considerata necessaria un'indagine caso per caso, tesa ad individuare l'elemento soggettivo del carattere fraudolento dell'esagerazione, da coniugandosi con l'elemento oggettivo, operazione idonea a fugare ogni dubbio circa la natura del fatto e la sua direzione (Sez. 5, n. 3949 del 28/02/1991, Cultrera, Rv. 186891). Tale indirizzo, dunque, reputava come meramente orientativo il criterio civilistico di cui all'art. 2343, comma 4, cod. civ. secondo il quale se la stima risulta inferiore ad un quinto rispetto a quella per cui avvenne il conferimento, si dovrà procedere alla riduzione del capitale sociale o al versamento della differenza (da cui deriva che la sopravvalutazione sarebbe "rilevante" solo nell'ipotesi in cui si superi il quinto del valore dei beni conferiti, con riferimento alle società per azioni cui si riferisce la norma citata). Alla stregua della riforma, invero, non risulta meglio o diversamente delimitato il giudizio nella valutazione dei conferimenti, onde accertare quando, rispetto a questi, si sia incorsi nella "rilevante" sopravvalutazione. Alcune pronunce affrontano il tema del concorso tra il reato di cui all'art. 2632 cod. civ. contestato al singolo e quello contestato alla società, ex lege n. 231 del 2001 (Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015 Rv. 263679, [OSCURATO:SOCIETA].) ma non analizzano il profilo interpretativo proposto con i ricorsi. Questa Corte di legittimità (rel. massimario per Sez. Unite, ric. Passarelli) si è, però, più di recente, interrogata sul significato del termine "rilevante" usato dal legislatore in relazione alla riforma introdotta dalla legge n. 69 del 2015, relativamente alle fattispecie di cui agli artt.2621 e 2622 cod. civ. Si parla di "fatti materiali rilevanti", con espressione che potrebbe sembrare enfatica ma che, in sostanza, finisce per garantire il profilo di offensività. Il legislatore, attraverso questa formula, secondo lo stesso relatore di maggioranza al Senato, vuole sottolineare che i fatti inoffensivi, le valutazioni, i fatti che in sostanza non sono in grado neanche di innescare la categoria del pericolo, si pongono al di fuori dell'ambito della punibilità. Si è evidenziato, sempre in tema di false comunicazioni sociali (Sez. U, Passarelli, Rv. 266803) che "rilevanza" è, a sua volta, un concetto relativo (cfr. art. 2, punto 16, della Direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati ed alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, direttiva recepita nel nostro ordinamento con decreto legislativo 14/08/2015, n. 136, entrato in vigore il 16/09/2015) in quanto essa deve essere apprezzata in rapporto alla funzione precipua dell'informazione, cui sono preordinati i bilanci e le altre comunicazioni sociali, dirette ai soci ed al pubblico. Vale a dire che l'informazione per essere giudicata corretta, non deve essere tale da influenzare, in modo distorto, le decisioni dei destinatari, non deve, cioè, essere ingannevole e fuorviante. Dunque, l'informazione è "rilevante" «quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa», con la precisazione che «la rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe». Secondo la motivazione della pronuncia Sez. U, ric. Passarelli cit., la "rilevanza", proprio perché non più ancorata a soglie numeriche predeterminate, ma apprezzata dal giudicante in relazione alle scelte che i destinatari dell'informazione (soci, creditori, potenziali investitori) potrebbero effettuare, connota la falsità di cui agli artt. 2621, 2621 bis 2622 cod. civ. Essa, dunque, deve riguardare dati informativi essenziali, idonei a ingannare e a determinare scelte potenzialmente pregiudizievoli per i destinatari. Questa interpretazione che affida all'apprezzamento del giudicante la valutazione del requisito, così come quella elaborata dalla giurisprudenza in relazione alla previgente fattispecie di cui all'art. 2629 cod. civ., può essere, allora, mutuata in relazione al reato di fittizia formazione del capitale, di cui all'art. 2632 cod. civ., dovendosi reputare rimesso all'interprete, nei margini fin qui delineati, il compito dell'individuazione della ricorrenza del requisito della "rilevanza". 1.1.2.Ciò posto, si osserva che il rilievo difensivo devoluto con il primo motivo è inammissibile, tenuto conto che il richiamo che opera il ricorrente alla necessaria operatività, ai fini della valutazione della "rilevanza" della sopravvalutazione da parte della Corte territoriale, a Direttive europee, alle linee guida dell'OIC ([OSCURATO:PERSONA] di contabilità), all'[OSCURATO:PERSONA] è soltanto generico, ma non sono specificati, precisamente, i principi contabili che avrebbero, nel caso in esame, condotto ad escludere la ritenuta "rilevanza", onde giungere ad una diversa conclusione, più favorevole per l'imputato. Del pari infondato è il rilievo difensivo secondo il quale la valutazione della "rilevanza" della sopravvalutazione, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere compiuta dai giudici di merito riportando la propria analisi ex ante, non a seguito del fallimento della società, a distanza di cinque anni dalle operazioni incriminate. Va osservato che l'oggetto della rilevante sopravvalutazione è costituito, alternativamente, da beni, crediti, ovvero dal patrimonio della società in caso di trasformazione. Il legislatore, invero, non specifica il momento in cui deve avvenire la "rilevante" sopravvalutazione perché la condotta integri la fattispecie di cui all'art. 2632 cod. civ., ma è possibile che il comportamento possa concernere sia la fase genetica della società che quella dell'aumento di capitale. Nella specie, la lettura complessiva della motivazione rende evidente come la Corte d'appello operi la valutazione di "rilevanza" della sopravvalutazione contestata, esaminando la situazione già all'atto della costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., soprattutto ponendo l'accento sul valore pressoché nullo del credito vantato presso la partecipata Rota s.r.I., già alla data del 16 dicembre 2011, cioè al momento della nascita della conferita. Inoltre, si valorizza il dato secondo il quale, a situazione immutata, alla chiusura del primo anno di esercizio della società neo-costituita, già nel bilancio al 31 dicembre 2012 (pur se approvato soltanto nel 2014, nella pendenza della richiesta di concordato preventivo depositata dalla conferente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) si era proceduto a svalutare diverse voci dell'attivo conferito appena l'anno prima, sia per crediti che per partecipazioni, tanto da determinare una consistente perdita di esercizio pari ad oltre otto miliardi di euro. A ciò si aggiunga che la Corte territoriale ha sottolineato che, a fronte dell'ingente massa di pretesi crediti, risalenti, incagliati e di dubbia potenzialità di recupero, la società neo-costituita veniva gravata, immediatamente, da un corrispondente peso debitorio, così realizzando una operazione che, fin dall'inizio, si palesava di dubbia ed incerta sostenibilità. Da ultimo, è stata sottolineata la costituzione di un soggetto privo di strutture operative effettive e, dunque, mai in grado di assicurare l'attuazione di un effettivo piano industriale. 1.2. Il secondo motivo è infondato. Si rileva, ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, che diversamente da quanto assunto dal ricorrente, non rileva, nel caso al vaglio, che la condotta di sopravvalutazione sia incidente sul dissesto con essa aggravato o determinato. La previsione di cui all'art. 2632 cod. civ. descrive una condotta autonoma che punisce la "formazione fittizia di capitale sociale" attraverso la sopravvalutazione "rilevante". Né, nel caso di specie, risulta affermata la penale responsabilità del ricorrente, in relazione al reato fallimentare di cui all'art. 223, comma 2, n. 1), Legge fall. (rispetto al quale è stata pronunciata sentenza assolutoria, già all'esito del giudizio di primo grado), in relazione al quale si porrebbe il problema dell'accertamento del nesso di causalità tra il reato di formazione fittizia del capitale e il dissesto della fallita. Le ulteriori sollecitazioni difensive si appalesano dirette a devolvere un nuovo esame di merito, onde verificare se i conferimenti siano stati o meno analizzati come operazione svincolate da logiche imprenditoriali, (ri) esame non consentito a questa corte in sede di legittimità. Esula, infatti, dai poter della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, rv. 207944). Comunque, la critica non tiene conto di un dato significativo, valorizzato dalla pronuncia impugnata, secondo la quale la società nuova, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituita mediante la sopravvalutazione reputata "rilevante" del conferimento del ramo di azienda dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., risulta non aver mai svolto attività (se non per la modesta riscossione di crediti, la gestione dei contenziosi legati alla riscossione delle riserve relative ai contratti di appalto conclusi dalla [OSCURATO:SOCIETA], il pagamento dei debiti). Dunque, si tratta di azienda che non ha mai operato in concreto, non avendo questa struttura amministrativa, commerciale o operativa. Addirittura, sottolineano i giudici di secondo grado, l'ente non era risultato titolare di conto corrente bancario, tanto che la gestione degli asset conferiti, era stata effettuata direttamente dalla conferente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, presso la quale la neo-costituita s.r.i. aveva anche sede, oltre a condividerne i dipendenti. Pertanto, appare dato non manifestamente illogico quello rilevato in conclusione dai giudici di secondo grado, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non appariva, fin dal momento della sua costituzione, destinata ad operare nemmeno in un'ottica meramente liquidatoria. Quanto alle necessarie relazioni tra conferimento e logiche di riorganizzazione dell'intero gruppo imprenditoriale [OSCURATO:SOCIETA], il ricorso si presenta generico, posto che non indica, specificamente, dette logiche con preciso riferimento all'operato conferimento ritenuto sopravvalutato dai giudici di merito, secondo il ragionamento non manifestamente illogico sopra riportato. 1.3. Il terzo e il sesto motivo sono infondati. Si osserva che il reato per il quale è stata pronunciata l'intervenuta prescrizione è punito a titolo di dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, attraverso le specifiche modalità comportamentali descritte dalla norma incriminatrice. Sul punto si rileva che la perizia svolta nel celebrato rito abbreviato delle cui risultanze danno conto i convergenti provvedimenti di merito (le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo: Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722) con motivazione non manifestamente illogica, ha acciarato che alcuni crediti, nei riguardi delle committenti, avrebbero dovuto essere ridotti in misura consistente, secondo una valutazione prudenziale, considerato il tempo trascorso (si tratta di crediti iscritti dall'anno 1997 al 2006) che non ne rendeva prevedibile la realizzazione. Inoltre, si è evidenziato che il credito, pari ad euro 1.106.872,75 euro, vantato dalla conferente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nei confronti della Rota s.r.I., partecipata al 100% dalla prima, doveva essere azzerato, considerate le perdite di esercizio 2010 di tale ultima società. La censura, rispetto alle conclusioni cui è giunto il perito, di cui rende conto anche la motivazione non manifestamente illogica e completa del provvedimento impugnato, risulta meramente reiterativa del motivo di gravame svolto sul punto e non si confronta, adeguatamente, con l'esauriente motivazione della sentenza censurata, risultando sotto questo profilo, aspecifica. Deve essere, poi, rilevato che la Corte territoriale trae la prova dell'elemento soggettivo del reato, dalle modalità di costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., reputate con ragionamento non manifestamente illogico, espressione di una ponderata scelta strategica, pianificata espressamente, alla cui esecuzione Musarra, vista la funzione apicale rivestita nella conferente, è indicato come avervi senz'altro preso parte con la consapevolezza di formare fittiziamente il capitale sociale. Del pari, risulta reiterativa del gravame la censura relativa alle prospettate ragioni dell'inattività della s.r.I., cagionate da fattori esterni, tesi confutata già dalla Corte territoriale con ragionamento lineare e non manifestamente illogico e che, dunque, non può essere riproposto in sede di legittimità. 1.4. Il quarto motivo per alcuni profili, si appalesa inammissibile e per altri infondato. Infondata è la censura di difetto di motivazione, in ordine alla condotta materiale della sopravvalutazione. Con riferimento al rilievo che la conferente, all'epoca dei conferimenti sarebbe stata operativa, si osserva che la critica non tiene conto del dato, riferito dalla Corte territoriale, secondo il quale al momento degli operati conferimenti, la s.p.a. era già in difficoltà. Del pari, nel valorizzare la circostanza che la s.r.l. avrebbe chiuso il primo anno di esercizio con un saldo netto positivo, la difesa trascura il dato, risultante dai convergenti provvedimenti di merito, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già al termine del primo anno e, nonostante la totale inattività aziendale, aveva proceduto ad una serie di svalutazioni del complesso nominale attivo conferito appena l'anno prima, peraltro per un rilevantissimo importo (euro 13.344.449,00). Risulta, poi, manifestamente illogica la censura secondo la quale la svalutazione dei crediti era avvenuta per ragioni contingenti, legate ai ritardati pagamenti delle commesse da parte di enti pubblici, tenuto conto che la svalutazione dei crediti, secondo i principi contabili OIC, deve avvenire nell'esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore, sulla base di indicatori dai quali si evince, in modo durevole, tale andamento del credito. Le restanti censure, relative al diverso parametro di valutazione dei conferimenti, in sede concordataria, da parte della società di revisione e dell'Autorità giudiziaria che ha omologato il concordato, andrebbero valutate attraverso il riesame di fonti di prova, non consentito in sede di legittimità. Così come la pretesa qualificazione come errore materiale dell'entità delle poste attive sopravvalutate, indicate dalla Corte territoriale nell'importo di euro 674.748,69, richiederebbe la rivalutazione del contenuto della perizia svolta nel celebrato giudizio abbreviato, non consentito a questa Corte. Del resto, i giudici di secondo grado rapportano la sopravvalutazione, al fine di individuarne la "rilevanza", con ragionamento logico e lineare, immune da censure, al patrimonio della società neo-costituita nel suo complesso, cioè considerando l'insieme di tutti i valori attivi per crediti, partecipazioni e immobilizzazioni, detratte le passività (cd. patrimonio netto). 1.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. La motivazione lineare e logica della Corte territoriale evidenzia come, in definitiva, il valore patrimoniale netto nominale del conferimento sia stato pari solo ad euro 309.795,41; tanto a fronte di un apparente ammontare di poste attive di natura creditizia, partecipazioni e immobilizzazioni indicato in complessivi euro 29.555.202,33, con corrispondente conferimento di debiti, effettivi, verso terzi pari ad euro 29.450.406,82. Si tratta di una enorme mole di pretesi conferimenti attivi, quasi del tutto corrispondenti ad altrettante poste passive per debiti, effettivi, verso terzi scaricati sulla neo-costituita società, priva di propria struttura, che le consentisse di operare, anche sul piano strettamente amministrativo, secondo quanto prospettato dalla stessa difesa. 2.2.Rota propone censure infondate. 2.2.1. Il primo motivo è inammissibile. La censura è del tutto reiterativa di analogo motivo di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento completo e logico, immune da censure. La sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso. Tale tale situazione va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen , (Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Ancorare, poi, l'inesistenza del parametro della "rilevanza" della sopravvalutazione alla percentuale di questa rispetto al valore complessivo dei cespiti conferiti, indicata come pari soltanto al 6% non tiene conto della motivazione, logica e lineare, offerta dai giudici di merito, del tutto in linea con l'interpretazione della norma incriminatrice, secondo cui la sopravvalutazione "rilevante" ha ad oggetto il patrimonio della società nel suo complesso, cioè l'insieme di tutti i valori attivi, detratte le passività (cd. patrimonio netto), non soltanto il complesso dei beni che concorrono a formare la massa attiva. Inoltre, si rileva, quanto alla sussistenza del dolo, che anche detta censura non è ammissibile perché reitera la critica svolta con il gravame, alla quale la Corte territoriale ha risposto in modo adeguato e logico. 2.2.2. Il secondo motivo è infondato. Si rileva che, ai fini del perfezionamento della condotta illecita contestata, non è decisiva la considerazione secondo la quale i debiti trasferiti alla s.r.l. sarebbero stati conteggiati nella domanda di concordato preventivo della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resto, la censura è versata in fatto e, sotto questo profilo, inammissibile. Comunque, non manifestamente illogica e lineare si appalesa la motivazione della Corte d'appello nella parte in cui sottolinea che l'operazione di costituzione della s.r.l. avrebbe potuto rendere più appetibile la conferente al pubblico, considerato lo sgravio, in bilancio, di trenta milioni di debiti effettivi. Tanto, a fronte di poste attive soltanto nominalmente aventi valore corrispondente, ma pesantemente svalutate, già in epoca prossima alla costituzione della società, pur se questa non aveva mai concretamente operato. Anzi, la Corte territoriale ha aggiunto che un cospicuo asset di partecipazioni e crediti avrebbe dovuto essere svalutato già prima dell'operato conferimento, così evidenziando ulteriori perdite per la già compromessa esposizione debitoria della conferente. La critica relativa alle ragioni per le quali la società neo-costituita era rimasta, sostanzialmente inattiva, è corrispondente ad analoga censura, già devoluta ai giudici di appello, cui la Corte territoriale ha risposto, sottolineando che proprio la natura dei cespiti nominalmente ceduti alla s.r.l. e per la inoperatività della società era da escludere che vi potesse essere collegamento tra il patrimonio della neo-costituita società e la conferente. Il lamentato vizio di travisamento per omissione, avente ad oggetto le spontanee dichiarazioni dell'imputata è solo genericamente prospettato, tenuto conto che non si rinviene l'indicazione della decisività delle indicate dichiarazioni, ai fini di una diversa, più favorevole soluzione per l'imputata. 3. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nel presente procedimento, sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della nota spese allegata. P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 39495/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris