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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 36748/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udita per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 giugno 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 21 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari di tale Tribunale, relativo a 2592 confezioni di piastrelle in ceramica recanti la dicitura "made in Spain" pur avendo sicura origine turca, disposto in relazione al reato di cui all'art. 517 cod. pen.

Il Tribunale, nel disattendere l'impugnazione dell'indagato, ha sottolineato la apposizione della dicitura relativa al luogo di fabbricazione sulle confezioni singole nelle quali erano inserite le mattonelle e la rilevanza della presentazione di tali merci alla dogana, trattandosi di atto di messa in circolazione idoneo a consentire di ritenere configurabile il reato di cui all'art. 517 cod. pen., nonché l'assenza di elementi idonei a escluderne l'elemento soggettivo (in considerazione della non decisività in proposito della richiesta, successiva all'annullamento del precedente decreto di sequestro probatorio, di un preventivo per la stampa di nuove scatole per le mattonelle).

2. Avverso tale ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante e indagato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) et. c ) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 517 cod. pen. e ' 321, comma 1, e 125 cod. proc. pen., a causa della apparenza della motivazione, sia in ordine alla gravità indiziaria sia a proposito del pericolo richiesto per poter disporre il sequestro preventivo.

Ha censurato, anzitutto, l'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, della configurabilità del reato di messa in commercio di prodotti con segni mendaci, in quanto le merci sequestrate al momento del controllo di polizia si trovavano nello spazio doganale, richiamando l'orientamento secondo cui la presentazione della merce alla dogana non costituisce atto di messa in circolazione dei prodotti (si citano la sentenza n. 26754 del 2011 e le precedenti conformi), e, sottolineando che la società amministrata dal ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA]. era la destinataria della merce e quindi non poteva avere alcuna contezza dell'indicazione errata in ordine alla provenienza della merce, sequestrata al suo arrivo senza che l'acquirente fosse stata messa in condizione di verificare la conformità della merce ricevuta (che, di fatto, non era conforme solo con riferimento al packaging), cosicché la condotta astrattamente riconducibile al reato ipotizzato era quella del mittente della merce (che la aveva presentata in dogana per la spedizione) e non della destinataria Grespania, che non avendo ancora preso contezza del difetto d'indicazione sulla provenienza riportata nel packaging non 4.4 C"' poteva porre in essere alcuna condotta idonea ad agevolare la circolazione di tali beni.

Ha dunque contestato sia la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, sia la possibilità di aggravamento delle sue conseguenze o di protrazione dei suoi effetti, sia, ancor prima, l'attribuibilità del reato alla Grespania, derivando la sua configurabilità da una condotta del mittente o del produttore delle merci e del confezionamento contestato.

Ha richiamato la necessità, anche per il giudice della cautela, di esaminare le ragioni della sostenibilità della impostazione accusatoria, anche quanto all'elemento psicologico del reato ipotizzato, con la conseguente apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, e la derivata violazione di legge, per la mancata considerazione dei rilievi sollevati a proposito della mancanza dell'elemento soggettivo di detto reato, a sostegno dei quali era anche stata prodotta la corrispondenza intercorsa tra le parti della transazione commerciale relativa alle merci sulle cui confezioni erano stati apposti i segni mendaci sulla provenienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente, indagato per il reato di cui all'art. 517 cod. pen., ha dichiarato espressamente di agire quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., destinataria delle merci sequestratg, e avente diritto alla loro restituzione, L, omettendo, però, nonostante la sua veste di terzo interessato alla restituzione dei beni sequestrati, di allegare al ricorso la prescritta procura speciale conferita al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione, che non è stata allegata al ricorso e non è, comunque, presente agli atti.

Ciò comporta l'inammissibilità del ricorso, in quanto costituisce principio non controverso quello secondo cui, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, dep. 2014, Poli, Rv. 258580, relativa a fattispecie, nella quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal terzo interessato avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, che aveva respinto l'impugnazione del provvedimento di rigetto di istanza di dissequestro; nel medesimo senso v. anche Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 03/07/2018, Fazzari, Rv. 273505, che, nel ribadire l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., ha anche 3 t, 4 4 Iti; precisato che non può trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza; v. anche, nel medesimo senso, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 271722).

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in esame, proposto nell'interesse di soggetto terzo in mancanza del conferimento al difensore del necessario potere rappresentativo, con la conseguente preclusione all'esame del merito del ricorso stesso.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

In applicazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l'esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udita per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 giugno 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 21 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari di tale Tribunale, relativo a 2592 confezioni di piastrelle in ceramica recanti la dicitura "made in Spain" pur avendo sicura origine turca, disposto in relazione al reato di cui all'art. 517 cod. pen. Il Tribunale, nel disattendere l'impugnazione dell'indagato, ha sottolineato la apposizione della dicitura relativa al luogo di fabbricazione sulle confezioni singole nelle quali erano inserite le mattonelle e la rilevanza della presentazione di tali merci alla dogana, trattandosi di atto di messa in circolazione idoneo a consentire di ritenere configurabile il reato di cui all'art. 517 cod. pen., nonché l'assenza di elementi idonei a escluderne l'elemento soggettivo (in considerazione della non decisività in proposito della richiesta, successiva all'annullamento del precedente decreto di sequestro probatorio, di un preventivo per la stampa di nuove scatole per le mattonelle). 2. Avverso tale ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante e indagato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) et. c ) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 517 cod. pen. e ' 321, comma 1, e 125 cod. proc. pen., a causa della apparenza della motivazione, sia in ordine alla gravità indiziaria sia a proposito del pericolo richiesto per poter disporre il sequestro preventivo. Ha censurato, anzitutto, l'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, della configurabilità del reato di messa in commercio di prodotti con segni mendaci, in quanto le merci sequestrate al momento del controllo di polizia si trovavano nello spazio doganale, richiamando l'orientamento secondo cui la presentazione della merce alla dogana non costituisce atto di messa in circolazione dei prodotti (si citano la sentenza n. 26754 del 2011 e le precedenti conformi), e, sottolineando che la società amministrata dal ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA]. era la destinataria della merce e quindi non poteva avere alcuna contezza dell'indicazione errata in ordine alla provenienza della merce, sequestrata al suo arrivo senza che l'acquirente fosse stata messa in condizione di verificare la conformità della merce ricevuta (che, di fatto, non era conforme solo con riferimento al packaging), cosicché la condotta astrattamente riconducibile al reato ipotizzato era quella del mittente della merce (che la aveva presentata in dogana per la spedizione) e non della destinataria Grespania, che non avendo ancora preso contezza del difetto d'indicazione sulla provenienza riportata nel packaging non 4.4 C"' poteva porre in essere alcuna condotta idonea ad agevolare la circolazione di tali beni. Ha dunque contestato sia la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, sia la possibilità di aggravamento delle sue conseguenze o di protrazione dei suoi effetti, sia, ancor prima, l'attribuibilità del reato alla Grespania, derivando la sua configurabilità da una condotta del mittente o del produttore delle merci e del confezionamento contestato. Ha richiamato la necessità, anche per il giudice della cautela, di esaminare le ragioni della sostenibilità della impostazione accusatoria, anche quanto all'elemento psicologico del reato ipotizzato, con la conseguente apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, e la derivata violazione di legge, per la mancata considerazione dei rilievi sollevati a proposito della mancanza dell'elemento soggettivo di detto reato, a sostegno dei quali era anche stata prodotta la corrispondenza intercorsa tra le parti della transazione commerciale relativa alle merci sulle cui confezioni erano stati apposti i segni mendaci sulla provenienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente, indagato per il reato di cui all'art. 517 cod. pen., ha dichiarato espressamente di agire quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., destinataria delle merci sequestratg, e avente diritto alla loro restituzione, L, omettendo, però, nonostante la sua veste di terzo interessato alla restituzione dei beni sequestrati, di allegare al ricorso la prescritta procura speciale conferita al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione, che non è stata allegata al ricorso e non è, comunque, presente agli atti. Ciò comporta l'inammissibilità del ricorso, in quanto costituisce principio non controverso quello secondo cui, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, dep. 2014, Poli, Rv. 258580, relativa a fattispecie, nella quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal terzo interessato avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, che aveva respinto l'impugnazione del provvedimento di rigetto di istanza di dissequestro; nel medesimo senso v. anche Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 03/07/2018, Fazzari, Rv. 273505, che, nel ribadire l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., ha anche 3 t, 4 4 Iti; precisato che non può trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza; v. anche, nel medesimo senso, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 271722). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in esame, proposto nell'interesse di soggetto terzo in mancanza del conferimento al difensore del necessario potere rappresentativo, con la conseguente preclusione all'esame del merito del ricorso stesso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. In applicazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l'esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Decreto Cassazione n. 36748/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris