CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 24441/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione, con trasmissione degli atti al tribunale di Catania imi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 29 novembre 2022 il Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarazione di estinzione del reato di cui al decreto penale emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 19.9.2015, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'istante aveva riportato con sentenza in data 18 settembre 2020, divenuta irrevocabile in data 15 novembre 2020, condanna per contravvenzione commessa in data 4 febbraio 2016. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. L'atto, articolato in due motivi, ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione per aver il giudice dell'esecuzione omesso di valutare l'insussistenza, nel caso in esame, del requisito dell'identità di indole dei reati. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che, qualificato il ricorso come opposizione, siano trasmessi gli atti al Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione, chiamato a pronunciarsi sulla estinzione del reato, competenza prevista nell'art. 676 c.p.p., avrebbe dovuto procedere de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., come previsto dall'ultima parte del comma 1, dell'art. 676 c.p.p.., che prevede che avverso il provvedimento adottato si proponga opposizione innanzi al medesimo giudice. Dovendosi procedere ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p. il ricorrente avrebbe dovuto presentare opposizione, e il ricorso per cassazione va qualificato come atto di opposizione, in conformità a consolidato orientamento della giurisprudenza (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, CREA, Rv. 283061; Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, GIARLETTA, Rv. 280533). Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Catania perché proceda ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. sull'atto di opposizione proposto. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania. Così deciso,