CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 giugno 2023
Cassazione n. 42159/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo " e'S' c-(43,tJaleiYetj 011-.N , / r uditopilffs _clifeore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 6 ottobre 2022 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di condanna emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento al reato reingresso abusivo posteriore alla espulsione (art. 13 comma 13 del d.lgs. n.286 del 1998 per fatto accertato il 12 febbraio del 2021). 1.1 In sede di appello sono state oggetto di valutazione: a) la pretesa illegittimità del provvedimento amministrativo di espulsione; b) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.; c) il trattamento sanzionatorio. Circa detti aspetti la Corte di secondo grado ha ritenuto che :a) il decreto prefettizio risulta tradotto in una lingua conosciuta dallo straniero e motivato in modo congruo; b) il diniego della speciale causa di non punibilità è correttamente basato sulla negativa valutazione della personalità dell'imputato, già rientrato abusivamente nel territorio italiano in precedenza; c) la intensità del dolo correttamente ha comportato H diniego delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena, legittimamente sostituita con quella della espulsione ai sensi dell'art.16 d.lgs. n.286 del 1998. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a cinque motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità. Vengono riproposte le doglianze contenute nell'atto di appello, cui non sarebbe stata fornita congrua risposta. 2.2 Al secondo motivo viene dedotta erronea applicazione di legge. I giudici del merito non avrebbero congruamente argomentato circa la ricorrenza dell'elemento psicologico del reato. 2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al diniego della causa di non punibilità. Il rientro sul territorio italiano è stato determinato da esigenze lavorative e di sopravvivenza e non risultano commesse nel periodo posteriore azioni illecite. Da ciò deriva, in tesi, la illegittimità del diniego. Ur-k-1 2.4 AI quarto e al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla espulsione. La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stata respinta in modo illegittimo, non potendo basarsi sulla pretesa intensità del dolo. La pena poteva essere condizionalmente sospesa e andava in tal modo evitata la sostituzione con l'espulsione, misura eccessivamente gravosa. 3. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che seguono. 3.1 Va rilevata in particolare la genericità dei motivi, tesi alla riproposizione del contenuto dei motivi di appello, senza alcun reale confronto con le motivazioni espresse nella decisione impugnata. Tale modalità di formulazione del ricorso per cassazione è - in quanto tale - non consentita, posto che la riproposizione dei motivi di appello, prescindendo dai contenuti della decisione impugnata, finisce con il ricadere nel vizio di genericità, oltre che nella impropria richiesta, rivolta a questa Corte di legittimità, di rivalutazione di aspetti che attengono al merito (v. sul tema Sez. VI n. 8700 del 21.1.2013, rv 254584; Sez. IV n. 38202 del 7.7.2016, rv 267611). 3.2 Peraltro, la Corte di Appello ha fornito puntuale e coerente risposta ai contenuti delle doglianze su ciascuno dei punti oggetto di devoluzione, non ravvisandosi incompletezze o errori di applicazione delle disposizioni di legge richiamate. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 23 giugno 2023